n.287 del 11.09.2024 periodico (Parte Seconda)
L.R. 4/2018, art. 11: Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA (screening) per il progetto di "Incremento del limite annuo di trattamento rifiuti", localizzato nel comune di Granarolo dell'Emilia (BO), proposto da Herambiente S.p.A.
(omissis)
a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Incremento del limite annuo di trattamento rifiuti”, localizzato nel Comune di Granarolo dell’Emilia (BO), proposto da Herambiente S.p.a., per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:
1. in applicazione del principio di prossimità e per contenere l’emissione di CO2 dovuta al traffico indotto, si ritiene che i conferimenti dei rifiuti prodotti nei Comuni di Galliera e Malalbergo, e nei Comuni di Imola, Medicina e Dozza siano ambientalmente più sostenibili se rispettivamente conferiti agli impianti di selezione di Ferrara e di Mordano;
si chiede in fase autorizzativa di presentare il dettaglio dell’incremento dei conferimenti proposti (5000 t/a) indicando i Comuni da cui provengono i rifiuti tenendo in considerazione quanto sopra indicato e motivando eventuali differenti conferimenti;
2. in relazione alla matrice atmosfera e traffico, al fine del contenimento dei gas climalteranti in fase autorizzativa:
- dovrà essere presentata una proposta di miglioramento del parco mezzi, sia per il conferimento dei rifiuti sia per il trasporto del materiale in uscita;
- dovrà essere presentato un progetto di compensazione vegetazionale delle emissioni, almeno parziale, vista la difficoltà di disponibilità di aree adeguate, da realizzare in aree di proprietà limitrofe all’impianto (area FEA, area sede HERA SPA, …), mediante interventi di piantumazione arborea/arbustiva, con specie ad alto assorbimento di carbonio tra quelle previste dal regolamento del verde del Comune o indicate in studi specifici;
3. al fine di evitare un elevato consumo di risorsa idrica, si chiede di presentare, entro sei mesi dalla messa in esercizio dell’impianto nella nuova configurazione, un progetto di riuso delle acque meteoriche di dilavamento (in particolare delle coperture), per i sistemi di nebulizzazione proposti;
b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punti da 1 a 3, dovrà essere effettuata da ARPAE APAM;
c) di disporre che il progetto dovrà essere attuato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere comunicata ad ARPAE Bologna e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni l’entrata in esercizio della nuova configurazione che porta all’aumento del quantitativo di rifiuti trattati;
d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/approfondimenti/documentazione/verifica-di-ottemperanza. L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito ad ARPAE SAC di Bologna e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;
e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;
f) di stabilire l’efficacia temporale del presente provvedimento in 5 anni per la richiesta delle autorizzazioni necessarie per l’attuazione del progetto presentato; decorso tale periodo senza che sia stata presentata la richiesta di autorizzazione, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;
g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Herambiente S.p.a., al Comune di Granarolo dell’Emilia, al Comune di Castenaso, alla Città Metropolitana di Bologna, all'AUSL di Bologna, all'ARPAE di Bologna, all’ Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e al Consorzio della Bonifica Renana;
h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;
j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.