n.190 del 21.12.2011 periodico (Parte Seconda)
RISOLUZIONE - Oggetto n. 1025 - Risoluzione proposta dai consiglieri Alessandrini, Monari, Donini, Carini, Moriconi, Zoffoli, Pagani, Piva, Marani, Mori, Pariani, Naldi, Meo, Cevenini, Montanari, Costi, Vecchi Luciano, Garbi, Mazzotti, Fiammenghi, Mumolo e Riva per impegnare la Giunta a sostenere l'iter delle proposte comunitarie circa l'indicazione in etichetta dell'origine dei prodotti agroalimentari e ad attivare iniziative utili a migliorare l'informazione dei consumatori in merito agli acquisti consapevoli
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Rilevato
che il comparto agroalimentare è caratterizzato da ricorrenti criticità provocate da eventi che, come nel caso della contaminazione da diossina in derrate provenienti dalla Germania, inducono gravi situazioni di allarme nei consumatori minandone la fiducia.
Premesso
che occorre distinguere tra aspetti igienico-sanitari e di salute dei consumatori, aspetti di qualità delle produzioni e aspetti di informazione del consumatore.
Considerato
che gli alimenti prodotti in ambito comunitario o comunque commercializzati nella UE devono sottostare a severe norme sanitarie;
che le disposizioni normative sono state emanate sotto forma di regolamenti che pertanto entrano in vigore ovunque alla data stabilita e senza possibilità di modifiche da parte dello Stato membro, con la sola possibilità per quest’ultimo di integrare la norma base con eventuali prescrizioni più restrittive;
che specifiche disposizioni comunitarie sono fissate anche per l’esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di alimenti per l’uomo e gli animali.
Dato atto
che, a fondamento delle garanzie del consumatore, è stato introdotto l’obbligo della rintracciabilità degli alimenti in ogni fase della produzione;
che, qualora emergano anomalie o gravi problematicità nelle varie fasi del sistema produttivo scatta l’allerta sanitaria con la possibilità di risalire alla destinazione commerciale dell’alimento non conforme e ritirarlo dal mercato, come si è recentemente verificato nel caso di prodotti derivanti da animali allevati con mangimi ad alto contenuto di diossina;
che i sistemi di controllo igienico-sanitario sono regolati da normative comunitarie tese a garantire il medesimo livello di tranquillità a tutti i cittadini dell’Unione;
che, pertanto, la provenienza di un alimento da un Paese comunitario non dovrebbe rappresentare alcun tipo di rischio sanitario per il consumatore;
che, per questo motivo, le attuali disposizioni sanitarie non contengono vincoli sull’indicazione in etichetta del Paese di provenienza dell’alimento, fatto salvo per l’indicazione del numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione.
Rilevato altresì
che esistono altre motivazioni per le quali è opportuno individuare l’origine geografica dei prodotti alimentari come nel caso delle Denominazioni di Origine Protetta o delle Indicazioni Geografiche Protette, regolamentate da specifiche norme comunitarie, per i quali è possibile riportare il luogo di produzione e quello di lavorazione (se trasformati), in quanto il riferimento geografico rappresenta l’elemento che determina specifiche qualità organolettiche;
che, in altri casi l’indicazione di origine è stata resa obbligatoria nell’Unione Europea, ad esempio per carni bovine e prodotti di carne bovina, per il miele, la frutta e la verdura, il pesce e l’olio d’oliva.
Sottolineato
che l’indicazione in etichetta dell’origine di un prodotto agroalimentare costituisce un fattore importante per favorire scelte d’acquisto consapevoli da parte del cittadino.
Preso atto
che il Parlamento Europeo, nella seduta plenaria del 16 giugno 2010, ha espresso, approvando la relazione Sommers, la precisa volontà di inserire obbligatoriamente, nelle etichette dei prodotti agricoli, l’indicazione del luogo di provenienza;
che nello scorso mese di dicembre la Commissione Europea ha presentato una proposta di nuovo regolamento, attualmente in fase di esame da parte del Parlamento e del Consiglio, sull’etichettatura degli alimenti in cui è indicata, tra le altre, la necessità che la Commissione stessa, sulla base di atti delegati, detti norme specifiche per ciascun settore produttivo;
che la Commissione ha altresì indicato, tra gli ambiti prioritari, di intervento le carni di suini, ovini, caprini e pollame ed il latte, prevedendo anche la possibilità di indicare l’origine;
che il latte costituisce uno dei prodotti per i quali l’indicazione di origine è considerata di particolare interesse;
che, parallelamente è stato proposto un ulteriore regolamento, inserito nell’ambito del cosiddetto pacchetto qualità, che prevede la revisione di tutte le norme, generali e di settore, di commercializzazione dei prodotti agricoli contenute nel Reg. 1234/07 (OCM unica), attribuendo alla Commissione la potestà di procedere, settore per settore, alla revisione medesima;
che la suddetta proposta elenca i criteri e gli elementi che possono essere definiti dalle norme tecniche della Commissione, tra i quali è indicato anche il luogo di produzione e origine;
che lo scorso 18 gennaio la Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari”.
Dato atto, infine
che questo complesso di iniziative si propone di conseguire obiettivi fortemente condivisi in quanto rappresentano un concreto processo nella trasparenza delle transazioni commerciali dei prodotti agroalimentari;
che, pertanto, esso è fortemente condiviso dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.
Impegna la Giunta
a sostenere l’iter delle proposte comunitarie e a contribuire, nell’ambito degli spazi istituzionali previsti, all’esito favorevole delle suddette normative;
ad attivare, compatibilmente con le risorse disponibili, tutte le iniziative utili a migliorare l’informazione dei consumatori in merito ad acquisti consapevoli.
Approvata a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 6 dicembre 2011