n. 38 del 03.03.2010 periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di attivita' di recupero di rifiuti speciali non pericolosi da effettuarsi mediante impianto mobile presso la sede della ditta Inzani Carlo in comune di Fiorenzuola D'Arda presentato dalla ditta Marmaglio Davide (Titolo II L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “Attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi da effettuarsi mediante impianto mobile presso la sede della Ditta Inzani Carlo in Comune di Fiorenzuola d’Arda” da svolgersi nel Comune di Fiorenzuola d’Arda (PC) ad opera della Ditta Marmaglio Davide da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a. la quantità massima di rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero deve essere non superiore a 10.500 tonnellate;

b. l’utilizzo dell’impianto mobile deve essere effettuato in conformità alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione per lo svolgimento di campagne di attività di pretrattamento, recupero (R5) e smaltimento (D14) di rifiuti speciali non pericolosi disposta dalla Provincia di Brescia n 4073 del 03 novembre 2008;

c. in particolare, è fatto divieto di sottoporre alle operazioni di recupero (R5) i rifiuti di cui al codice CER 101311 (Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento diversi da quelli di cui alla voce 101309 e 101310), 170802 (Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801) e 170508 (Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quelli di cui alla voce 170507) per i quali la Ditta Marmaglio Davide non possiede idonea autorizzazione per sottoporli a operazioni di recupero (R5);

d. la Ditta è tenuta a verificare la natura e classificazione dei rifiuti, dovendosi tassativamente escludere la possibilità di trattamento di rifiuti pericolosi e di materiale contenente amianto o da esso contaminato;

e. le frazioni inerti ottenute dalla attività di recupero devono avere un eluato del test di cessione (allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.) conforme a quanto previsto dalla vigente normativa;

f. deve essere rispettato il valore limite del livello equivalente di pressione sonora ponderata previsto dalla normativa vigente per le attività rumorose temporanee rilevato in facciata ai recettori previsto dalla normativa vigente in materia;

g. devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari atti all’abbattimento delle polveri che potrebbero formarsi sia durante le operazioni di frantumazione sia direttamente dai cumuli del materiale stoccato;

h. i materiali ottenuti dalle operazioni di frantumazione stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall’azione del vento;

i. tutti i materiali di risulta delle operazioni di cernita e selezione (es. metalli, plastica, cavi, legno) devono essere separati dai materiali destinati al riutilizzo ed avviati a impianti autorizzati;

j. tutta l’area deve essere dotata di adeguata recinzione atta ad impedire l’accesso agli estranei;

2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Marmaglio Davide e alla Ditta Inzani Carlo; alla Provincia di Piacenza; al Comune di Fiorenzuola d’Arda; all’ARPA sezione provinciale di Piacenza; all’AUSL di Piacenza;

4) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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