n. 125 del 29.09.2010 periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di realizzazione della nuova sede amministrativa e produttiva proposta dalla ditta I.C.R. (Industria Chimica Reggiana) SpA nella zona industriale Mancasale nel comune di Reggio Emilia (Titolo II della L.R. n. 9 del 18 maggio 1999, come integrata dal D.lgs. 152/06, come modificato dal D.lgs. 4/08)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione del limitato rilievo degli interventi previsti, e dei conseguenti impatti ambientali, del progetto “realizzazione di un nuovo insediamento produttivo nell’Area di Trasformazione Produttiva denominata AP-14 nella zona industriale di Mancasale nel Comune di Reggio nell’Emilia” presentato dalla Industria Chimica Reggiana (I.C.R.) dalla ulteriore procedura di V.I.A. con le seguenti prescrizioni:

  1. per minimizzare gli impatti sull’ambiente circostante dovranno essere messi in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto e l’opera dovrà essere realizzata e gestita secondo quanto previsto nel progetto e negli elaborati presentati ai fini della procedura di verifica (screening);
  2. per limitare, in fase di cantierizzazione, le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dallo smantellamento dell’asfalto, dalla movimentazione dei materiali di costruzione, dalla realizzazione delle opere edili e dalla movimentazione dei mezzi si ritiene necessario:

- prevedere in caso di depositi temporanei di terre e di depositi di materie prime ed inerti la loro umidificazione;

- adottare tutte le cautele necessarie per limitare inquinamento acustico e comunque secondo quanto indicato nella DGR n. 45/2002;

  1. si prescrive il rispetto dei limiti di pressione sonora previsti dalla Legge quadro sull’inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n. 447 e dai limiti previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 e successive modifiche, sia durante la fase di esercizio sia in quella di cantiere;
  2. durante la fase di cantiere e di esercizio dell’impianto dovranno essere comunque adottate tutte le misure per impedire sversamenti a terra di sostanze inquinanti e quindi inquinamento del sottosuolo e delle falde sottostanti;
  3. nella presentazione del permesso di costruire e nella gestione dell’attività sia valutato ed evidenziato il rispetto della normativa relativa alle acque di prima pioggia ed alla gestione delle aree scoperte esterne dei fabbricati, previsti dalle Delibera di GR 286/05 e 1860/06;
  4. relativamente alla presenza di valvole di non ritorno nei pozzetti situati nelle adiacenze delle baie di carico, venga predisposta ed attuata una procedura operativa documentata di azionamento e ispezione delle stesse e di verifica alla quale si dovranno attenere i lavoratori addetti;
  5. in sede di presentazione del Permesso di Costruire dell’insediamento, dovrà essere presentata la relazione di previsione di impatto acustico con i seguenti approfondimenti:

- è necessario verificare che non vi siano impianti che funzionano in periodo notturno, anche ad attività lavorativa cessata;

- motivare l’abbattimento di 3 dB come effetto schermante del tetto;

- indicare le caratteristiche tecniche dei materiali utilizzati per la schermatura della sorgente S1 e per l’involucro della sorgente S9 che consente di ottenere un abbattimento di 15 dBA;

si ricorda che a corredo della valutazione acustica deve essere fornita un planimetria unica in scala nota, orientata, con indicati i punti di misura, i recettori individuati, con relativa sigla di identificazione, nonché le sorgenti sonore di progetto (con posizionamento ed eventuale contributo dei gruppi motore/ventola delle emissioni) e l’inquadramento acustico dei recettori; inoltre si ricorda che per la verifica del limite differenziale deve essere utilizzato il contributo massimo e non quello medio del traffico veicolare;

  1. le acque presenti nello stabilimento che per qualsiasi motivo dovessero risultare inquinate (es. acque di spegnimento incendi) dovranno essere trattate come rifiuti ai sensi del D.Lgs 152/06, utilizzando la vasca di laminazione come vasca di raccolta di suddette acque; a tal proposito si chiede di progettare e realizzare la vasca con le opportune caratteristiche d’impermeabilità;
  2. le caditoie nelle aree in cui è previsto il travaso di sostanze infiammabili dovranno essere dotare di sifoni con guardia idraulica costantemente alimentata;
  3. i punti di travaso dovranno essere dotati di un sistema di messa a terra delle autobotti con relativo blocco dell’erogazione in caso di mancato collegamento durante le operazioni di carico, garantendone l’efficienza nel tempo attraverso periodici monitoraggi e opportune procedure operative;
  4. la pendenza del piazzale dovrà essere progettata in modo che non siano possibili ristagni di sostanze infiammabili accidentalmente sversate sotto le autobotti al momento del travaso;
  5. i serbatoi fuori terra dovranno essere dotati di bacini di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10%;
  6. progettare e realizzare i serbatoi interrati prevedendo caratteristiche, dispositivi e presidi di gestione e controllo tali da evitare qualsiasi potenziale inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee;
  7. dovrà essere rispettata la normativa vigente in materia di rifiuti, con riferimento sia alla fase di cantiere che a quella di esercizio;
  8. per il materiale proveniente dagli scavi dovrà essere previsto un utilizzo conforme alle normative vigenti in materia ambientale;
  9. in riferimento alla qualità dell’aria, considerato il contesto ove ricade l’area interessata dal progetto (agglomerato R3):
  • § le emissioni inquinanti dovranno essere gestite e se necessario opportunamente trattate in modo da minimizzare i carichi inquinanti immessi nell’atmosfera;
  • § dovranno essere attuate le misure di mitigazione riportate negli elaborati progettuali, in particolare piantumazioni con idonea vegetazione arborea ed arbustiva e predisposizione di un adeguato piano di spostamento casa-lavoro per i lavoratori che privilegi le forme di mobilità maggiormente sostenibili (es. trasporto pubblico);
  • § dovrà inoltre essere predisposto un piano di razionalizzazione del trasporto di merci/prodotti, con previsione di adeguata manutenzione e rinnovo del parco mezzi per ridurre l’impatto derivante dal traffico veicolare indotto;
  • § nello stipulare contratti di servizio con trasportatori esterni, si dovrà tenere conto anche delle prestazioni ambientali connesse con tale servizio, considerando ad esempio la tipologia dei mezzi, le procedure di manutenzione e la frequenza di ricambio del parco mezzi;
  1. i limiti per i punti delle emissioni convogliate verranno stabiliti nell’autorizzazione all’emissione in atmosfera di competenza della Provincia di Reggio Emilia e dovranno prevedere l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili;
  2. resta fermo che tutte le autorizzazioni, necessarie per la realizzazione delle opere in oggetto della presente valutazione, dovranno essere rilasciate dalle autorità competenti ai sensi delle vigenti disposizioni;

b) di trasmettere la presente delibera al proponente I.C.R. S.p.A., alla Provincia di Reggio nell’Emilia, allo sportello unico per le attività produttive del Comune di Reggio nell’Emilia, al Comune di Reggio Emilia – Ufficio Tecnico, all’ARPA - Sezione Provinciale di Reggio nell’Emilia e all’AUSL – Dipartimento di Sanità pubblica;

c) di pubblicare, per estratto, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

d) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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