n. 160 del 25.11.2010 (Parte Prima)

REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELL’EMILIA-ROMAGNA

LA GIUNTA REGIONALE HA APPROVATO

con deliberazione n. 1692 del 15 novembre 2010

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA

con decreto n. 259 del 18 novembre 2010

 

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalità

  1. Il presente regolamento, in applicazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di Protezione Civile e Volontariato. Istituzione dell’Agenzia Regionale di protezione civile” reca disposizioni relative:
    1. alle modalità ed ai presupposti per l’iscrizione, il diniego di iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato dall’elenco regionale del volontariato di protezione civile, istituito dall’articolo 17, comma 7, della legge regionale n. 1 del 2005, di seguito denominato elenco regionale;
    2. alle modalità di impiego e di intervento del volontariato nelle attività di protezione civile;
    3. ai criteri e alle modalità di erogazione dei contributi e di rimborso delle spese sostenute dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile;
    4. alle modalità di rimborso della somma equivalente al mancato guadagno giornaliero dei lavoratori autonomi e dell’equivalente degli emolumenti corrisposti dai datori di lavoro ai propri dipendenti, aderenti alle organizzazioni di volontariato ed impiegati in attività di protezione civile;
    5. all’eventuale concorso nell’adozione di misure assicurative a favore delle organizzazioni di volontariato;
    6. ai compiti, alla composizione ed alle modalità di designazione, nomina e funzionamento degli organi del Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile istituito dall’articolo 19 della legge regionale n. 1 del 2005.
  2. La Regione promuove lo sviluppo dell’autogoverno del volontariato di protezione civile all’interno dell’organizzazione del sistema regionale di protezione civile e riconosce le funzioni e i compiti svolti dal volontariato organizzato.

Art. 2

Definizione di organizzazione del volontariato di protezione civile

  1. Ai sensi della normativa statale vigente in materia e dell’articolo 17, comma 2, della L.R. n. 1 del 2005 è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, concorre, unitamente alle componenti istituzionali e alle strutture operative di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” e alla legge regionale n. 1 del 2005 alle attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione degli eventi calamitosi di cui alle leggi medesime.

Art. 3

Organizzazione del volontariato in relazione alla tipologia degli eventi calamitosi

  1. Il volontariato di protezione civile dell’Emilia-Romagna organizza la propria azione in relazione alle finalità della normativa vigente in materia di protezione civile ed alla distinzione degli eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2005.

Art. 4

Forme di organizzazione operativa, di coordinamento e rappresentanza del volontariato di protezione civile

  1. Il volontariato di protezione civile dell’Emilia-Romagna opera attraverso le seguenti organizzazioni e strutture di coordinamento:
    1. a livello comunale, tramite gruppi comunali costituiti con atto dell’amministrazione comunale ai sensi del regolamento comunale vigente in materia, associazioni locali e articolazioni locali delle associazioni regionali e nazionali;
    2. a livello provinciale, tramite associazioni operanti nel territorio provinciale e sezioni o raggruppamenti delle associazioni regionali e nazionali presenti nel territorio provinciale;
    3. a livello regionale, tramite associazioni regionali e sezioni o raggruppamenti delle associazioni nazionali.
  2. Le associazioni di volontariato operanti nel territorio provinciale e le sezioni o i raggruppamenti delle associazioni regionali e nazionali presenti nel territorio provinciale sono rappresentati nel Coordinamento provinciale di cui all’articolo 17, comma 5, della legge regionale n. 1 del 2005.
  3. I Coordinamenti provinciali e le associazioni regionali e nazionali presenti sul territorio regionale con proprie sezioni o raggruppamenti formalmente costituiti in almeno cinque province e dotate di una struttura organizzativa di coordinamento operativa a livello regionale sono rappresentati nel Comitato regionale di cui all’articolo 19 della legge regionale n. 1 del 2005.

Art. 5

Elenco regionale del volontariato di protezione civile

  1. Ai sensi dell’articolo 17, comma 7, della legge regionale n. 1 del 2005 l’elenco regionale, articolato in sezioni provinciali, è tenuto presso l’Agenzia regionale di protezione civile, di seguito denominata Agenzia.
  2. Oltre a nove sezioni provinciali, l’elenco regionale è costituito da una sezione regionale.
  3. Nella sezione regionale possono iscriversi, in applicazione dell’articolo 17, comma 7 della legge regionale n. 1 del 2005, le associazioni di volontariato regionali e nazionali operanti anche in misura non prevalente nell’ambito della protezione civile, presenti e attive sul territorio regionale con proprie sezioni o gruppi costituiti in almeno cinque province, aderenti ai rispettivi Coordinamenti provinciali di cui all’articolo 17, comma 5, della medesima> legge regionale ed iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 &#8220;Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 &#8211; Legge Quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)&#8221;;<li>
  4. Nelle sezioni provinciali possono iscriversi:
    1. i Coordinamenti provinciali di cui all’articolo 17, comma 5, della legge regionale n. 1 del 2005;
    2. le associazioni locali di volontariato, le sezioni e i raggruppamenti di associazioni regionali e nazionali, operanti a livello provinciale anche in misura non prevalente nel settore della protezione civile ed iscritti nei registri provinciali di cui alla legge regionale n. 12 del 2005;
    3. i gruppi comunali di cui all’art. 4, comma 1, lettera a).
  5. L’Agenzia provvede agli adempimenti relativi all’iscrizione e cancellazione delle organizzazioni di volontariato dalla sezione regionale dell’elenco ed alla revisione dello stesso. L’Agenzia provvede, altresì, a trasmettere l’elenco regionale ed il relativo aggiornamento>&#160;al Dipartimento nazionale della protezione civile, di seguito denominato Dipartimento.<b>
  6. Le Province provvedono agli adempimenti relativi all’iscrizione e cancellazione delle organizzazioni di volontariato dalle sezioni provinciali dell’elenco regionale ed a trasmetterne i dati e relativi aggiornamenti all’Agenzia per fini ricognitivi.
  7. L’Agenzia provvede all’elaborazione, in conformità al presente regolamento, di procedure operative per la gestione della sezione regionale e di indirizzi operativi per la gestione delle sezioni provinciali dell’elenco regionale.

Art. 6

Requisiti per l’iscrizione e il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco regionale

  1. Ai fini dell’iscrizione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nella sezione regionale e nelle sezioni provinciali dell’elenco regionale, devono ricorrere le seguenti condizioni:
    1. operatività e sede legale o sede operativa dell’organizzazione nel territorio regionale;
    2. previsione nell’atto costitutivo o nello statuto, tra l’altro, di: criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e indicazione dei loro obblighi e diritti; assenza di fini di lucro e di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma; democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, ad eccezione dei gruppi comunali ai quali si applica il regolamento comunale vigente in materia; gratuità e volontarietà delle prestazioni personali fornite dagli aderenti; obbligatorietà del rendiconto contabile;
    3. numero minimo di associati volontari operativi almeno doppio più uno dell’organo direttivo e comunque non inferiore a 10 unità, avuto riguardo alle associazioni locali di volontariato, alle sezioni e raggruppamenti di associazioni regionali e nazionali di cui all’articolo 5, comma 4, lettera b);
    4. sottoscrizione di> polizza assicurativa contro infortuni e malattie connesse alla svolgimento di attivit&#224; di protezione civile e per responsabilit&#224; civile verso terzi, che copra tutti gli iscritti dell&#8217;organizzazione impegnati in attivit&#224; di protezione civile;<li>
    5. reperibilità per l’intera giornata della struttura operativa dell’organizzazione;
    6. predisposizione, in accordo con la Provincia territorialmente competente, di un programma per la formazione di base rivolto a tutti gli iscritti che prestano attività di protezione civile da effettuare, di norma, entro il primo anno e comunque non oltre il secondo anno di iscrizione o partecipazione entro gli stessi termini temporali a corsi di formazione di base organizzati dalle Province secondo le linee guida adottate dalla Giunta regionale;
    7. partecipazione dei volontari ad attività di formazione specialistica, di addestramento ed aggiornamento, con riferimento anche ai dispositivi di protezione individuale, periodicamente programmate ed organizzate, di norma, dalle Province secondo le linee guida adottate dalla Giunta regionale.
  • Le condizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), devono sussistere all’atto della richiesta di iscrizione.
  • Le organizzazioni di volontariato documentano annualmente la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 tramite autocertificazione a firma del legale rappresentante, sottoposta alle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà.
  • Il venir meno di una delle condizioni di cui al comma 1 per la durata di un anno, accertata anche sulla base di controlli a campione effettuati, per quanto di propria competenza, dall’Agenzia e dalle Province comporta la cancellazione dalla sezione regionale e dalle sezioni provinciali dell’elenco regionale.
  • Ai fini della verifica del requisito del numero minimo di associati di cui al comma 1, lettera c), ciascun volontario, ancorché iscritto a più associazioni, potrà essere considerato solo una volta nell’ambito regionale. A tale scopo i volontari iscritti a due o più associazioni dovranno comunicare alle stesse l’associazione di riferimento.
  • Per l’iscrizione ed il mantenimento dell’iscrizione nella sezione provinciale dell’elenco regionale di una associazione con sede in un comune in cui risulti già operante un’altra associazione è richiesta ladesione di non meno di 20 associati, di cui almeno 10 operativi. La presente disposizione non si applica ai gruppi comunali.
  • L’iscrizione nella sezione provinciale dell’elenco regionale costituisce il requisito necessario per essere associati nel Coordinamento provinciale di riferimento, di cui all’articolo 17, comma 5, della legge regionale n. 1 del 2005.
  • Art. 7

    Attivazione e partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile

    1. La Regione, avvalendosi dell’Agenzia, provvede:
      1. al coordinamento e all’impiego del volontariato di protezione civile dell’Emilia-Romagna in attività di previsione, prevenzione e soccorso, favorendone, anche in concorso con l’Amministrazione statale e gli Enti locali, la partecipazione alle attività in ambito regionale, nazionale e internazionale, attraverso una adeguata formazione, la dotazione di idoneo equipaggiamento personale e la partecipazione a predefinite attività esercitative;
      2. all’attivazione della Colonna mobile del sistema regionale di protezione civile, articolata per moduli funzionali, organizzandone l’impiego nelle attività di soccorso alle popolazioni colpite e di cooperazione e supporto alle componenti istituzionali ed alle strutture operative del sistema regionale di protezione civile.
    2. All’attivazione del volontariato di protezione civile per attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2005 provvedono i seguenti Enti:
      1. il Comune, che ne informa la Provincia territorialmente competente e il Coordinamento provinciale di cui all’articolo 17, comma 5, della legge regionale n. 1 del 2005, relativamente ai gruppi comunali ed alle associazioni di volontariato locali aventi sede nel proprio ambito territoriale;
      2. la Provincia, secondo quanto previsto dai Piani provinciali di emergenza, nel caso in cui si renda necessario l’impiego di associazioni di volontariato presenti a livello provinciale a supporto delle organizzazioni di cui alla lettera a);
      3. la Regione, tramite l’Agenzia, che ne informa la Provincia territorialmente competente, qualora si renda necessario l’impiego di organizzazioni di volontariato per attività ed eventi di rilievo regionale o qualora lo richieda il Dipartimento.
    3. Ove per gli interventi a livello locale risultasse necessaria l’attivazione di mezzi e attrezzature della Colonna mobile regionale, l’organizzazione di volontariato è tenuta a darne immediata comunicazione all’Agenzia e a chiederne, ad esclusione delle dotazioni di base, la preventiva autorizzazione. In tali casi l’Agenzia si riserva di valutare l’impiego delle risorse richieste in relazione alle necessità di intervento sull’intero territorio regionale.
    4. Qualora l’attivazione del volontariato di protezione civile sia disposta dal Comune o dalla Provincia ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2, è necessaria la previa autorizzazione dell’Agenzia ai fini dell’accesso ai benefici ed ai contributi di cui agli articoli 8 e 9 che richiedano l’impiego di risorse finanziarie regionali.
    5. Le organizzazioni del volontariato attivate assicurano la trasmissione delle necessarie informazioni all’Agenzia, in riferimento a quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia.
    6. L’impiego della Colonna mobile regionale per interventi nell’ambito del territorio regionale è disposto e coordinato dal Direttore dell’Agenzia, in raccordo con le competenti strutture organizzative delle Province interessate. Per gli interventi al di fuori del territorio regionale e nazionale provvede il Direttore dell’Agenzia, su richiesta del Dipartimento e secondo gli accordi allo scopo definiti in comune, tenuto conto delle esigenze connesse ad eventuali situazioni emergenziali previste o in atto nel territorio regionale.
    7. L’utilizzo delle dotazioni della Colonna mobile regionale, di mezzi, attrezzature ed immagini identificative è autorizzato unicamente per le attività di protezione civile, comprensive delle iniziative di promozione, riconosciute dall’Agenzia.
    8. Nel rispetto del principio di autorganizzazione, le associazioni di volontariato, attraverso i Coordinamenti provinciali di cui all’articolo 17, comma 5, della legge regionale n. 1 del 2005 organizzano l’attività in relazione agli specifici moduli della Colonna mobile regionale, anche con la costituzione di apposite squadre adeguatamente formate. L’Agenzia, d’intesa con le Amministrazioni provinciali, organizza corsi di formazione e di aggiornamento delle predette squadre con specifiche attività relative all’operare in sicurezza ed alle modalità per il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
    9. Per la gestione delle emergenze di rilievo locale, in attuazione il volontariato agisce in stretto raccordo con le Autorità comunale e provinciale di protezione civile e con la Prefettura, tenuto conto sia di quanto previsto dai Piani provinciale, comunale o intercomunale di emergenza, predisposti in armonia con gli indirizzi regionali di cui all’articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2005, con particolare riguardo alle disposizioni procedurali riguardanti i rapporti con le strutture operative regionali, sia delle indicazioni operative delle strutture preposte istituzionalmente agli interventi urgenti e di soccorso tecnico urgente.

    Art. 8

    Benefici a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile

    1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 18 della Legge n. 225 del 1992 e dagli articoli 9 e 15 del DPR 8 febbraio 2001, n. 194 “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”, ai volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nell’elenco regionale vengono garantiti in caso di impiego in attività di protezione civile, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti:
      1. il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
      2. il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
      3. il rimborso della somma equivalente al mancato guadagno giornaliero dei lavoratori autonomi entro i limiti di importo previsti dalla normativa statale vigente in materia;><li>
    2. Ai volontari impegnati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi calamitosi >di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale n. 1 del 2005 i benefici di cui al comma 1<b> vengono garantiti per il periodo di effettivo impiego non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell’anno, fatti salvi i più ampi termini nei casi previsti dalle disposizioni normative >statali. <li>
    3. Per i volontari impegnati in attività di simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini, i benefici di cui al comma 1 si applicano per un periodo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell’anno in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative statali. I predetti benefici possono applicarsi anche nelle fasi preparatorie e comunque connesse alla loro realizzazione, limitatamente agli addetti coinvolti nell’organizzazione.
    4. L’Agenzia definisce, in conformità al presente regolamento, le procedure operative per l’accesso sia ai benefici previsti dal presente articolo sia ai contributi di cui all’articolo 9 in favore del volontariato di protezione civile attivato ai sensi dell’articolo 7, anche in raccordo con le procedure operative predisposte dal Dipartimento nel caso di impiego del volontariato in vista o in occasione di eventi di rilievo nazionale nonché di simulazione di emergenza di rilevo nazionale.

    Art. 9

    Piani Operativi Annuali e contributi alle organizzazioni di volontariato

    1. L’Agenzia favorisce la crescita e la valorizzazione del volontariato di protezione civile, provvedendo mediante appositi atti >convenzionali:<ol class="list-type-a"><li>alla ideazione, elaborazione progettuale e realizzazione di appositi progetti a valenza regionale finalizzati alla crescita organizzativa e culturale nonch&#233; all&#8217;addestramento ed alla integrazione del volontariato di protezione civile con le strutture operative della protezione civile;<li>
    2. alla concessione di contributi per il potenziamento della Colonna mobile regionale del volontariato di protezione civile e alla realizzazione di progetti specifici di settore atti a garantire una efficace ed efficiente partecipazione del volontariato alle attività di prevenzione, previsione e soccorso;
    3. al rimborso delle spese sostenute per la gestione del parco mezzi e delle attrezzature della Colonna mobile regionale assegnati al volontariato di protezione civile;
    4. alla concessione di contributi alle organizzazioni di volontariato per le spese sostenute nella gestione ordinaria e in presenza di attivazione da parte dell’Agenzia nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e addestramento.
  • I Piani operativi annuali (POA) costituiscono lo strumento attuativo delle convenzioni pluriennali per la definizione delle attività e la valutazione dei conseguenti oneri a carico del bilancio dell’Agenzia. In sede di predisposizione dei POA vengono favoriti il confronto e la sintesi tra le associazioni aderenti per le esigenze gestionali e le proposte integrative dei Coordinamenti provinciali del volontariato e delle associazioni regionali, sulla base delle quali stimolare l’interesse ed il coinvolgimento degli Enti locali e dei privati anche sul piano della compartecipazione finanziaria ai progetti di pubblica utilità.
  • I soggetti beneficiari dei contributi assegnati dall’Agenzia sono tenuti ad utilizzare i finanziamenti unicamente per gli scopi previsti e secondo le modalità concordate in sede di programmazione annuale delle attività di protezione civile ed a presentare un rendiconto contabile di norma con cadenza trimestrale. In caso di accertata difformità, viene disposta da parte dell’Agenzia la revoca del finanziamento.
  • Al fine di garantire adeguate modalità di copertura assicurativa ai volontari aderenti alle organizzazioni, iscritte nell’elenco regionale e convenzionate con l’Agenzia, contro i rischi di infortunio, malattie e responsabilità civile verso terzi nei casi di impiego, su autorizzazione dell’Agenzia, in specifiche attività connesse alla gestione e simulazione di emergenze di protezione civile, l’Agenzia, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, può concorrere all’adozione di misure assicurative integrative, avvalendosi anche della struttura regionale e degli strumenti e procedure di cui al Capo VI della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 “Sviluppo regionale della società dell’informazione”. Le modalità attuative del presente comma saranno definite nell’ambito delle convenzioni di cui al comma 1 o di specifiche intese tra l’Agenzia e le organizzazioni di volontariato.
  • Art. 10

    Comitato Regionale di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile

    1. Il Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile istituito dall’articolo 19 della legge regionale n. 1 del 2005, di seguito denominato Comitato, svolge funzioni consultive e propositive in materia di volontariato di protezione civile.
    2. Sono organi del Comitato, l’Assemblea, la Giunta esecutiva, il Presidente del Comitato ed il Vice Presidente.
    3. L’Assemblea è composta da un rappresentante delle Province designato dall’UPI-E.R., un rappresentante dei Comuni designato dall’ANCI-E.R., un rappresentante delle Comunità montane designato dall’UNCEM-E.R., dal Presidente di ogni Coordinamento provinciale del volontariato in carica, un rappresentante designato da ogni associazione di volontariato regionale e nazionale impegnata statutariamente nell’ambito della protezione civile, iscritta nella sezione regionale dell’elenco regionale e presente e attiva sul territorio regionale con sezioni o gruppi in almeno cinque province aderenti ai rispettivi Coordinamenti provinciali, un rappresentante della componente volontaria della Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) dell’Emilia-Romagna, dal Direttore dell’Agenzia e, su designazione di quest’ultimo, da due funzionari dell’Agenzia, di cui uno con funzioni di segretario.
    4. I componenti dell’Assemblea, in caso di loro impedimento, possono delegare un proprio sostituto per la partecipazione ai relativi lavori.
    5. L’Assemblea è nominata con decreto del Presidente della Regione e dura in carica tre anni.
    6. La Giunta esecutiva è composta da cinque membri oltre il Presidente ed il Vicepresidente ed è eletta dall’Assemblea del Comitato nel proprio seno.
    7. I componenti della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta.
    8. La Giunta esecutiva:
      1. nomina i componenti delle commissioni di lavoro e ne coordina l’attività;
      2. cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea;
      3. collabora con l’Agenzia per l’organizzazione e il coordinamento della Colonna mobile regionale per gli interventi di emergenza locali, regionali e nazionali;
      4. predispone il programma annuale di attività da sottoporre al Comitato.
    9. La Giunta esecutiva si riunisce con cadenza almeno trimestrale e, per gli argomenti che riguardano l’attività dell’Agenzia, provvede ad invitare il Direttore della stessa. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
    10. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dall’Assemblea con separate votazioni tra i rappresentanti dei Coordinamenti provinciali e delle associazioni regionali di volontariato di protezione civile, durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.
    11. Al fine della validità delle elezioni, nelle prime due votazioni è necessario il raggiungimento della maggioranza dei componenti e nella successiva della maggioranza dei presenti. Nel caso in cui nella terza votazione nessuno dei candidati ottenga il voto della maggioranza dei presenti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti. In caso di parità risulta eletto il candidato più giovane.
    12. Il principio della limitazione della durata delle cariche elettive >e della rieleggibilit&#224; costituisce criterio di indirizzo per i Coordinamenti provinciali del volontariato.<li>
    13. Il Comitato provvede, in particolare:
      1. alla elaborazione di proposte ed alla espressione di pareri in materia di:
        1. promozione e sviluppo del volontariato di protezione civile;
        2. realizzazione di progetti che contribuiscono allo sviluppo, alla promozione ed al potenziamento del volontariato di protezione civile anche attraverso la costituzione di strutture associative di servizio e di supporto alla attività dei Coordinamenti provinciali, delle organizzazioni regionali e delle associazioni locali;
        3. formazione  e addestramento> del volontariato di protezione civile al fine di uniformarne la preparazione tecnica operativa;<li>
        4. procedure di attivazione e di intervento delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile.
    14. alla individuazione, su richiesta dell’Agenzia, dei referenti regionali del volontariato nelle specifiche aree di intervento di protezione civile.
  • Il Presidente del Comitato adotta, su proposta dell’Assemblea, disposizioni per l’organizzazione dei lavori del Comitato medesimo.
  • Art. 11

    Norme in materia di protezione dei dati personali delle organizzazioni di volontariato

    1. I dati personali delle organizzazioni di volontariato, e dei loro aderenti, iscritte nella sezione regionale e nelle sezioni provinciali dell’elenco regionale sono trattati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, anche con l’ausilio di strumenti informatici e possono essere diffusi e comunicati a soggetti privati ed enti pubblici nella misura strettamente necessaria all’espletamento delle attività e dei procedimenti amministrativi che li riguardano.

    Art. 12

    Norma transitoria

    1. Fino alla formazione dell’elenco regionale di cui all’articolo 5 si fa riferimento alla iscrizione all’elenco nazionale tenuto presso il Dipartimento ai sensi dell’articolo 1 del DPR n. 194 del 2001.
    2. Il Comitato regionale di coordinamento delle Associazioni di volontariato della Regione e degli Enti locali nominato ai sensi della legge regionale 29 luglio 1983, n. 26, resta in carica fino alla nomina del Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile di cui all’articolo 10 del presente regolamento.

    Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

    È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Emilia-Romagna. 

    Bologna, 25 novembre 2010 VASCO ERRANI

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