n. 1 del 05.01.2011 periodico (Parte Seconda)

Istituzione della riserva naturale generale "Ghirardi". (Art. 42 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000"). (Proposta della Giunta regionale in data 29 novembre 2010, n. 1818)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1818 del 29 novembre 2010, recante ad oggetto "Istituzione della riserva naturale generale "Ghirardi". (Art. 42 della L.R. 6/2005).";

Preso atto del favorevole parere espresso dalla commissione referente "Territorio, Ambiente, Mobilità" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. n. 37397 in data 16 dicembre 2010;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

delibera:

- di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1818 del 29 novembre 2010, sopra citata e qui allegata quale parte integrante e sostanziale;

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta regionale n.209 in data 8/02/2010, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.38 – parte seconda – del 3 marzo 2010, è stato proposto, a norma dell’art. 42 della L.R. 6/2005, l’atto istitutivo della Riserva naturale generale "Ghirardi", sita nei Comuni di Albareto e Borgo Val di Taro, in Provincia di Parma;

- la suddetta deliberazione è stata depositata per 60 giorni consecutivi presso la segreteria della Provincia e dei Comuni interessati;

- nei sessanta giorni successivi al deposito sono state presentate sette osservazioni da parte di diversi soggetti privati, di cui cinque entro i termini e due oltre il tempo massimo, tutte trasmesse alla Regione dalla Provincia di Parma, unitamente alle deliberazioni dei Comuni interessati;

- la Provincia di Parma ha preso atto delle osservazioni pervenute e ha espresso il proprio parere di merito con atto G.P. n. 352 del 17/6/2010;

- tali osservazioni sono di seguito riportate con indicazione: dei rispettivi mittenti, della sintesi dei contenuti e del parere di merito espresso dall’Amministrazione provinciale;

1. Moglia Osvaldo non è favorevole all’istituzione della Riserva; l’osservazione non risulta accoglibile in quanto non adeguatamente motivata;

2. Antonelli Aldo e Rosa chiedono l’allargamento del perimetro della Riserva con l’inclusione di alcune particelle di loro proprietà; l’osservazione è parzialmente accoglibile per le particelle che confinano col perimetro della Riserva proposto e che risultano interne all’attuale Oasi faunistica;

3. Soc. agricola “Capre e Cavoli” chiede che vengano esclusi dal perimetro della Riserva i terreni di proprietà Moglia in affitto all’azienda; l’osservazione è accoglibile in quanto le aree in questione non contribuiscono in modo sostanziale ad arricchire il patrimonio naturale della Riserva, né la loro esclusione inficia la congruità del perimetro;

4. 49 firmatari chiedono che la Giunta regionale ritiri la proposta di istituzione della Riserva o, in subordine, che ne ridetermini il perimetro basandolo su confini fisici, anche al fine di evitare l’inclusione di proprietà non favorevoli all’istituzione della Riserva stessa; l’osservazione non risulta accoglibile in quanto la proposta di Riserva si estende su aree i cui proprietari sono favorevoli alla sua istituzione mentre la ricerca dei soli confini coincidenti con elementi naturali presenti sul territorio comporterebbe una riduzione dell’area con l’esclusione di alcune frazioni di proprietà favorevoli, nonché un allungamento non giustificabile delle procedure istitutive mediante la ripubblicazione della proposta di perimetro;

5. ATC PR6 chiede che nell’atto istitutivo della Riserva venga precisato che la Provincia si possa avvalere della collaborazione dell’ATC PR6 per la gestione del cinghiale; l’osservazione non risulta accoglibile in quanto l’art.44 della L.R. 6/05, stabilisce che alcuni compiti gestionali della riserva, tra cui rientrerebbe anche la gestione faunistica, siano delegabili dalla Provincia soltanto ai Comuni;

6. Azienda agricola “Grazie papà” di Gaspare Gasparini (pervenuta oltre i termini della pubblicazione); l’osservazione non è accoglibile in quanto incomprensibile;

7. Proprietà Fam. Marchini Camia a nome del Sig. Giuseppe Marchini Camia (pervenuta oltre i termini della pubblicazione) suggerisce che la Provincia possa attribuire al WWF, già gestore dell’Oasi faunistica, un ruolo significativo nella gestione operativa della Riserva; l’osservazione non risulta accoglibile in quanto l’Amministrazione provinciale può attribuire alle Associazioni ambientaliste esclusivamente i compiti previsti all’art. 44, comma 4 della L.R. 6/05;

Ritenuto che:

- in generale sussistano le condizioni per l’accoglimento delle osservazioni pervenute in accordo con quanto deliberato dalla Provincia di Parma con atto G.P. n. 352 del 17/6/2010;

- per quanto riguarda l’osservazione n. 5 soprariportata non sia opportuno prefigurare la gestione dell’area in quanto, ai sensi dell’art. 45, comma 4, della L.R. 6/05, eventuali interventi di controllo delle specie faunistiche sono possibili solo sulla base di specifici piani predisposti dall’Ente di gestione, sentito l’ISPRA, per la cui attuazione l’Ente stesso si può avvalere di proprio personale o di altri soggetti appositamente autorizzati;

Ritenuto quindi opportuno procedere con la proposizione dell’atto istitutivo della Riserva naturale “Ghirardi”, modificato rispetto a quello già proposto con deliberazione di Giunta regionale n.209/2010, nelle parti di seguito enunciate:

- la cartografia, allegato parte integrante e sostanziale al presente atto, viene denominata “Allegato 1” e contiene le seguenti modifiche:

1. inclusione di quattro porzioni di territorio in continuità con il perimetro già individuato con DGR n. 209/2010, in accoglimento dell’osservazione n.2 presentata dai signori Antonelli Aldo e Rosa per un’estensione di circa 1 ha,;

2. esclusione dal perimetro proposto della porzione di territorio relativa all’osservazione n. 3 presentata dalla Soc. Agricola “Capre e Cavoli” per una superficie pari a 16 ha circa;

Vista la L.R. 43/2001 e succ. mod. ed in particolare l’art.37, comma 4;

Richiamata la propria deliberazione n.2416 del 29/12/2008 avente per oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e s. m.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di sottoporre all’Assemblea legislativa, a norma dell’art.42 della L.R. n.6/2005 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000”, le seguenti proposte:

A. di pronunciarsi, ai sensi dell’art.42 della L.R. 6/05, sulle osservazioni pervenute alla proposta di istituzione della Riserva naturale generale “Ghirardi”, approvate con deliberazione G.R. n. 209/2010, nel seguente modo: - sono accolte parzialmente l’osservazione n. 2 e totalmente l’osservazione n. 3, e sono respinte le osservazioni nn. 1, 4, 5, 6 e 7, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, in accordo con quanto deliberato dalla Provincia di Parma con atto G.P. n. 352/2010;

B. di modificare, come specificato in premessa, l’Allegato 1 della propria deliberazione n. 209 dell’8 febbraio 2010 concernente “Istituzione della Riserva naturale generale Ghirardi”;

C. di istituire la riserva naturale generale “Ghirardi” con il seguente atto:

ATTO ISTITUTIVO DELLA RISERVA NATURALE GENERALE “GHIRARDI”

1. Perimetrazione

È istituita la Riserva naturale generale "Ghirardi" in Provincia di Parma, ricompresa nei Comuni di Borgo Val di Taro e Albareto, secondo il perimetro di cui all'allegata planimetria CTR, Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Finalità

Con l’istituzione della suddetta Riserva naturale generale si perseguono le seguenti finalità:

  • assicurare la protezione e la conservazione della diversità biologica;
  • garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di interesse comunitario, indicati come caratterizzanti il sito di importanza comunitaria “SIC IT4020026 Bosco dei Ghirardi”;
  • garantire la tutela del paesaggio tipico della bassa montagna della Val Taro, quale mosaico di aree coltivate e boscate, dei nuclei rurali di interesse storico, delle alberature di roverella, dei frutteti antichi e degli altri elementi minori;
  • assicurare l’aggiornamento delle conoscenze relative alla biodiversità naturale (specie selvatiche) e di quella colturale (varietà antiche domestiche sia animali che vegetali) e delle relazioni tra il patrimonio naturale e le attività antropiche;
  • promuovere attività di informazione, divulgazione e di educazione ambientale basate sulla conoscenza e sul rispetto della biodiversità e del paesaggio della riserva;
  • promuovere forme di gestione delle risorse naturali compatibili con le finalità di tutela della riserva.

3. Obiettivi gestionali

- Promuovere progetti di ricerca scientifica dedicati allo studio della biodiversità e al monitoraggio di specie e gruppi di specie identificate come parametri per controllare l’evolversi dell’ambiente e delle comunità viventi;

- promuovere interventi di recupero e di tutela degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico, azioni volte alla tutela dei prati stabili e al contenimento dell’evoluzione degli incolti cespugliati, al recupero dei castagneti, all’evoluzione in senso naturale dei boschi ed alla creazione di habitat acquatici per anfibi;

- attuare interventi gestionali degli ungulati in soprannumero, in particolare del cinghiale;

- garantire la regolamentazione della fruizione del territorio nelle forme e nei modi tali da non arrecare disturbo alle diverse componenti degli ecosistemi presenti;

- promuovere l’accoglienza dei visitatori presso il centro visite in località Pradelle, favorendone anche l’accessibilità ai diversamente abili;

- realizzare programmi di educazione ambientale rivolti al mondo scolastico e organizzare visite guidate per bambini ed adulti.

4. Misure di incentivazione, di sostegno, di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio”

- Incentivare il mantenimento dei prati stabili e le pratiche colturali finalizzate alla tutela degli habitat e delle specie legati ai prati aridi;

- promuovere la conservazione di alberi senescenti e morti nel bosco ai fini della tutela di Lucanus cervus, Cerambyx cerdo, Certhia familiaris ed altre specie legate al legno morto o senescente;

- incentivare la conservazione degli alberi recanti nidi di rapaci;

- realizzare interventi di tutela degli esemplari monumentali di querce;

- concludere accordi con gli agricoltori affinché ritardino lo sfalcio dei prati consentendo la tutela delle covate di uccelli terricoli;

- promuovere il recupero della viabilità storica poderale e forestale, delle fontane e delle sorgenti;

- promuovere il recupero e la protezione delle pozze forestali esistenti e la creazione di nuove ai fini della tutela degli Anfibi e degli invertebrati acquatici;

- incentivare i proprietari privati alla conduzione di attività economiche compatibili con le finalità istitutive della riserva.

5. Norme di attuazione di tutela

5.1 Sull’intero territorio della Riserva naturale generale dei Ghirardi, sono consentiti:

a) il proseguimento delle attività agricole e zootecniche in essere in quanto compatibili con le finalità istitutive della riserva;

b) l’utilizzo e la gestione del bosco e del sottobosco secondo le modalità previste dal Regolamento della Riserva e fatte salve le altre normative vigenti in materia; fino all’approvazione del Regolamento, l’utilizzo del bosco e del sottobosco é consentito secondo le modalità stabilite dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia forestale;

c) la raccolta dei tartufi e dei prodotti del sottobosco da parte dei proprietari dei fondi secondo i limiti stabiliti dalle leggi regionali n. 2 del 24 gennaio 1977 e n. 24 del 2 settembre 1991 come modificata dalla legge regionale n. 20 del 25 giugno 1996;

d) gli interventi di restauro e risanamento conservativo, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e ripristino tipologico degli edifici esistenti;

e) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità esistente;

f) l’accesso all’area con mezzi motorizzati da parte dei residenti, degli ospiti delle strutture ricettive, dei mezzi di vigilanza, di soccorso, dei mezzi agricoli e del personale delle associazioni ambientaliste autorizzato;

5.2 Nel territorio della riserva sono vietati:

a) la cattura, l’uccisione, il danneggiamento, il disturbo della fauna selvatica, fatte salve le operazioni di controllo di specie alloctone o di ungulati in soprannumero;

b) la raccolta, il danneggiamento e l’asportazione, in toto o in parte della flora spontanea, del suolo e della lettiera;

c) la raccolta dei funghi;

d) l’introduzione di specie vegetali o animali estranee al patrimonio naturale locale e agli ecosistemi esistenti;

e) l’apertura e l’esercizio di nuove cave o la riattivazione di quelle dismesse, nonché il prelievo di inerti dagli alvei dei corsi d’acqua;

f) l’apposizione di nuova cartellonistica pubblicitaria, nonché il rinnovo delle relative concessioni esistenti;

g) l’attività di campeggio, bivacco e accensione di fuochi;

h) le attività di pesca e di caccia;

i) qualsiasi intervento di nuova costruzione e di apertura di nuove strade;

j) l’esercizio di attività sportive ad eccezione di quelle disciplinate dal Regolamento della Riserva ed autorizzate dall’Ente di gestione;

k) il sorvolo a bassa quota di mezzi aerei, l’uso di parapendio e deltaplano, salvo eventuali autorizzazioni da parte dell’ente di gestione della Riserva naturale per le finalità istitutive della Riserva stessa;

6. Modalità di gestione

La gestione della Riserva naturale generale dei Ghirardi è di competenza della Provincia di Parma; per alcune delle attività gestionali la Provincia può avvalersi dei soggetti indicati all’art. 44 commi 3 e 4 della L.R. 6/2005.

7. Strumenti di programmazione, regolamentazione e gestione

La Provincia di Parma provvede alla redazione del Regolamento e del Programma triennale di tutela e di valorizzazione della Riserva nel rispetto degli artt.46 e 47 della L.R. 6/2005.

8. Strumenti di controllo

Sono strumenti di controllo della Riserva naturale il “parere di conformità” e il “nulla osta” disciplinati rispettivamente dagli artt. 48 e 49 della L.R. 6/2005.

9. Valutazione d’incidenza

Tutti i piani, i programmi, i progetti gli interventi e le attività da effettuarsi nella Riserva sono sottoposti a valutazione d’incidenza rispetto alle specie ed agli habitat di interesse comunitario caratterizzanti il Sito d’Importanza Comunitaria, ai sensi dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE e delle LL.RR. n.7/2004 e 6/2005 e s.m. nonché delle direttive regionali emanate (del. G.R. 1191 del 30/7/2007).

D. di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna l’atto deliberativo dell’Assemblea legislativa corredato dell’Allegato 1 riportante la perimetrazione della Riserva naturale generale “Ghirardi”.

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