n.207 del 11.07.2018 periodico (Parte Seconda)
Estratto delle modifiche apportate allo Statuto del Comune di Scandiano con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 27/04/2018 pubblicata all'Albo Pretorio dal 16/05/2018 ed esecutiva il 26/05/2018
CAPO I - IL COMUNE
Art. 3 – Il territorio, la sede, lo stemma e il gonfalone
Comma 4
Le adunanze degli organi istituzionali collegiali si svolgono nella sede comunale. Il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi, a condizione che il Presidente ne dia informazione alla popolazione con idonei mezzi.
TITOLO V - PARTECIPAZIONE POPOLARE - CAPO I
Art. 53 - Istanze, petizioni, proposte
1. Cittadini singoli e associati possono presentare agli organi del comune istanze e petizioni per rappresentare comuni necessita e per chiedere l’adozione di provvedimenti e interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Agli effetti del precedente comma, si intende:
a) per istanza, la domanda con cui i cittadini, singoli o associati, chiedono, relativamente a determinate questioni, informazioni e ragguagli circa gli intendimenti e l’attività degli organi competenti;
b) per petizione, l’iniziativa attraverso cui un gruppo di cittadin i rappresenta agli organi comunali una o più esigenze di interesse generale esistenti nel seno della comunità locale e ne chiede contestualmente il soddisfacimento;
c) per proposta, l’iniziativa attraverso cui un gruppo di elettori chiede al competente organo comunale di adottare uno specifico provvedimento ovvero di revocarne uno già in essere.
3. L’autenticazione delle firme é prevista per le sole petizioni e proposte, senza addebito di spese.
4. In ogni caso, le istanze, petizioni e proposte dovranno essere adeguatamente motivate e riferite a problemi di rilevanza locale.
5. Agli elettori in numero non inferiore a 150 é riconosciuto potere di iniziativa mediante formulazione di proposte da sottoporre alla deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale secondo le rispettive competenze.
6. Qualora l’organo interessato, sia il Sindaco, lo stesso dovrà rispondere nel termine di 30 giorni dalla presentazione delle richieste previa audizione di un comitato ristretto nominato dai proponenti.
7. Qualora gli organi interessati siano la Giunta o il Consiglio, le richieste saranno prese in esame entro 60 giorni dalla presentazione. Nei 30 giorni successivi alla decisione, previa audizione di un comitato ristretto nominato dai proponenti, verranno comunicate le ragioni dell’eventuale rigetto mediante notifica o affissione all’Albo Pretorio.