n.295 del 05.10.2016 periodico (Parte Seconda)
D.G.R. 1682/2014 e Reg. (UE) 1151/2012. Parere positivo in merito alla richiesta di modifica del disciplinare della DOP Grana Padano
IL RESPONSABILE
Visti:
- il Regolamento (UE) n. 1151/2012, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nel quale vengono fra l’altro individuati i requisiti necessari e le modalità per il riconoscimento delle Denominazioni di Origine Protette (DOP), delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e delle Specialità Tradizionali Garantite (STG);
- il Regolamento delegato (UE) n. 664/2014, adottato dalla Commissione il 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, adottato dalla Commissione il 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- il DM 14 ottobre 2013, prot. n. 12511, pubblicato il 25 ottobre 2013 sul n. 251 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avente come oggetto “Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1682, del 27 ottobre 2014, avente per oggetto "Applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 in materia di Dop, Igp e Stg relative a prodotti ottenuti nel territorio della regione Emilia-Romagna: modalità per l'espressione del parere regionale", che ha sostituito la deliberazione 1273/1997;
Preso atto che il 1 aprile 2016, prot. n. PG.2016.229211, è pervenuta alla Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, la proposta di modifica del disciplinare della Dop Grana Padano, inoltrata dal Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano, con sede in Desenzano del Garda (BS), frazione San Martino della Battaglia, Via XXIV Giugno, 8;
Considerato che tali modifiche riguardano l’etichettatura, e in particolare:
- la possibilità di utilizzare anche nell’etichetta delle confezioni, non prevista dal disciplinare vigente, con la proposta dell’apposito logo destinato a contraddistinguere le confezioni di formaggio Grana Padano Dop della tipologia Trentingrana;
- la possibilità di indicare l’effettiva stagionatura del formaggio sulle confezioni mediante l’apposizione di indicazioni ulteriori rispetto a quelle proprie delle tre categorie previste dal disciplinare vigente;
Considerato che, per quanto disposto dagli atti già citati:
- con nota datata 5 aprile 2016, prot. n. NP.2016.6466, è stato richiesto al Servizio Sviluppo dell’economia ittica e delle produzioni animali un parere tecnico in merito alle modifiche proposte;
- il Responsabile del Servizio Sviluppo dell’economia ittica delle produzioni animali ha ritenuto, con nota NP.2016.7909 del 22 aprile 2016, di non evidenziare particolari rilievi in merito alle modifiche proposte;
- il giorno 4 maggio 2016 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna n. 125 la Comunicazione della Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, Relazioni di mercato e Integrazione di filiera relativa alla “Domanda di modifica del disciplinare della Dop Grana Padano”, e nei trenta giorni successivi non sono pervenute opposizioni;
- il 30 maggio 2016 si è tenuta presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta della Regione Emilia-Romagna, la riunione citata dall'articolo 7, comma 1, del DM 14 ottobre 2013, al termine della quale sono stati verbalizzati i rilievi relativi agli argomenti di seguito elencati:
- il Trentingrana è una tipologia della Dop Grana Padano, pertanto la visibilità della denominazione o del suo logo in etichetta non può avere dimensioni e visibilità minori rispetto alla dicitura Trentingrana;
- sarebbe pertanto opportuno che le dimensioni del logo della denominazione Grana Padano siano maggiori o quantomeno della stessa dimensione della dicitura Trentingrana;
Preso atto:
- che con nota n. 51477 del 28 giugno 2016 il Ministero ha formalizzato al Consorzio i rilievi sopra elencati;
- che il Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano ha risposto alla nota ministeriale con il messaggio di pec 6760768 del 29 giugno 2016, acquisito dalla Regione Emilia-Romagna il 20 luglio 2016, prot. n. PG.2016.540806;
- che con tale nota il Consorzio insiste particolarmente sulla soluzione proposta, confidando che i dubbi evidenziati siano celermente rimossi;
- che l’assessore all’Agricoltura, Foreste, Turismo, Promozione, Caccia e Pesca della Provincia autonoma di Trento, rivalutando la richiesta di modifica, ha espresso parere favorevole all’accoglimento delle proposte di modifica del disciplinare avanzate dal Consorzio stesso;
Considerato che, tuttavia, i rilievi emersi durante l’istruttoria mantengono inalterato il loro valore, proprio in considerazione del fatto che la denominazione registrata è Grana Padano, che non dovrebbe essere mantenuta in secondo piano rispetto ad una tipologia di produzione;
Ritenuto:
- che la proposta di modifica del disciplinare risulti completa e conforme alle disposizioni del Regolamento 1151/2012 e del DM 14 ottobre 2013, anche con riferimento ai requisiti di rappresentatività stabiliti dall’articolo 13, comma 1, di tale decreto, salvo che per la parte riguardante il rapporto fra le dimensioni del marchio Trentingrana e quelle del marchio Grana Padano;
- che la proposta di modifica del disciplinare appare adeguatamente documentata;
- che tutta la documentazione relativa alla proposta di modifica del disciplinare sopra citata è trattenuta agli atti del Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare;
- che pertanto esistono le condizioni per l'espressione del parere regionale previsto dall'articolo 7, comma 2, del DM 14 ottobre 2013;
Preso atto:
- che con l'approvazione della deliberazione n. 622/2016 è stato modificato l'assetto organizzativo delle Direzioni generali/Agenzie/Istituto dal 1/5/2016 come riepilogato nell'allegato A, parte integrante della deliberazione medesima e sono state modificate dal 1/5/2016 le denominazioni e le declaratorie dei Servizi riepilogati nell'allegato B anch'esso parte integrante della deliberazione citata;
- che, di conseguenza, il settore delle produzioni a qualità regolamentata derivanti da norme comunitarie, nazionali e regionali, originariamente in capo al Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera è stato trasferito in capo al Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare che gestisce i relativi adempimenti amministrativi;
Dato atto che il Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare ha provveduto ad effettuare l'istruttoria della proposta menzionata, integrata dalla documentazione sopra indicata, le cui risultanze sono sintetizzate nel verbale acquisito dal servizio scrivente con prot. NP/2016/17583 del 16 settembre 2016;
Considerato che la richiesta di registrazione risulta completa e conforme alle disposizioni del Regolamento 1151/2012, del DM 14 ottobre 2013 e della deliberazione 1682/2014;
Dato atto che tutta la documentazione relativa alla proposta di registrazione sopra citata è trattenuta agli atti del Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare;
Dato atto che:
- ai sensi della lettera C e del punto 7 della lettera B dell’allegato alla citata deliberazione 1682/2014, spetta al Responsabile del Servizio competente l'espressione del parere sulle proposte di modifica del disciplinare pervenute;
- ai sensi del punto 8 della lettera B dell’allegato alla citata deliberazione 1682/2014 tale parere viene espresso con riferimento ai seguenti aspetti:
- validità socioeconomica della proposta di registrazione;
- coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;
- presenza di eventuali interessi contrapposti;
- eventuali ulteriori aspetti che risultino rilevanti per ottenere la registrazione della DOP o dell’IGP;
Considerato che, in coerenza con quanto riportato dal citato verbale:
- la validità socioeconomica della proposta di modifica del disciplinare è sottolineata dall’opportunità di aggiungere in etichetta informazioni ritenute interessanti per il consumatore, quali il periodo di effettiva stagionatura e, con le riserve già espresse, l’etichettatura della tipologia Trentingrana;
- la coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari è assicurata dalle valutazioni espresse anche dal Servizio competente per il settore produttivo, che ha ritenuto di non evidenziare particolari rilievi in merito alle modifiche proposte;
- la mancanza di osservazioni scaturite in seguito alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna suggerisce l'assenza di interessi contrapposti;
- quale ulteriore aspetto rilevante per ottenere la registrazione della DOP o dell’IGP si evidenzia che sia correttamente resa la necessità assicurare che le dimensioni e la visibilità del logo della denominazione Grana Padano siano maggiori o quantomeno della stessa dimensione della dicitura Trentingrana;
Considerato pertanto che con riferimento agli aspetti sopraindicati si ritiene di esprimere parere positivo in merito alla proposta di modifica del disciplinare della Dop Grana Padano, sottolineando l’esigenza di assicurare che le dimensioni e la visibilità del logo della denominazione Grana Padano siano maggiori o quantomeno della stessa dimensione della dicitura Trentingrana;
Visti inoltre:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 25 gennaio 2016 avente per oggetto “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.;
- n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta, e n. 1663 del 27 novembre 2006, con la quale è stato modificato l’assetto delle Direzioni Generali e del Gabinetto del Presidente;
- n. 1950 del 13 dicembre 2010, con la quale, tra l’altro, è stato modificato l’assetto della Direzione Generale Attività produttive, commercio e turismo e quello della Direzione Generale Agricoltura;
- n. 335 del 31 marzo 2015 recante “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti e prorogati nell'ambito delle direzioni generali - Agenzie – Istituto”;
Vista, altresì, la determinazione dirigenziale n. 950 del 26 gennaio 2016 recante “Proroga incarichi dirigenziali di struttura e professional presso la direzione generale agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie”;
Attestata, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m.i., la regolarità del presente atto;
determina:
1. di esprimere parere positivo, per le motivazioni esposte in premessa, relativamente alla proposta di modifica del disciplinare della Dop Grana Padano, ai sensi del Regolamento (CE) 1151/2012, del DM 14 ottobre 2013 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1682/2014, inoltrata dal Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano, con sede in Desenzano del Garda (BS), frazione San Martino della Battaglia, Via XXIV Giugno 8, con riferimento ai seguenti aspetti: - validità socioeconomica della proposta di registrazione; - coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari; - assenza di interessi contrapposti; - quale ulteriore aspetto rilevante in merito, si evidenzia la necessità di assicurare che le dimensioni e la visibilità del logo della denominazione Grana Padano siano maggiori o quantomeno della stessa dimensione della dicitura Trentingrana;
2. di inviare la presente determinazione all'Autorità nazionale competente in materia di registrazione delle DOP e IGP e ai promotori della proposta di modifica del disciplinare;
3. di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, secondo le indicazioni operative contenute nella deliberazione di Giunta n. 66/2016;
4. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.