n.359 del 30.11.2016 periodico (Parte Seconda)
Disposizioni per la formazione finalizzata all'aggiornamento degli installatori di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili di cui all'art. 15, D.Lgs. 28/2011 e s.m.i.
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e s.m.i.;
Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”;
Richiamata la legge regionale n. 12, del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e s.m.;
Ricordato che:
- l’art. 15 del suddetto d.lgs. 28/2011 ha stabilito al comma 1 che la qualificazione professionale per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (caldaie, caminetti e stufe a biomassa, sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, sistemi geotermici a bassa entalpia e pompe di calore) è conseguita col possesso di uno dei requisiti tecnico professionali di cui alle lettere a), b), c) o d) dell'art. 4, comma 1, del DM n. 37/2008;
- il medesimo art. 15 del d.lgs. 28/2011 ha stabilito inoltre al comma 2 che le Regioni e le Province Autonome devono attivare, entro il 31/12/2016, il programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili;
- in attuazione delle previsioni sopra riportate, in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 12 giugno 2014 sono state adottate delle Linee guida recanti “Standard formativo per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) - ai sensi d.lgs. n. 28/2011”;
- il succitato art. 4, comma 1, del DM n. 37/2008, alla lettera c), prevede in particolare tra i requisiti tecnico professionali il possesso di un “titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore”;
- con propria deliberazione n. 304/2015 - recante “Modifiche, in attuazione del d.lgs. n. 28/2011, alle qualifiche per ‘operatore impianti elettrici’ e ‘operatore impianti termo-idraulici’, di cui alla DGR 1372/2010 e s.m.i.” - si sono dettate le disposizioni regionali attuative per la formazione professionale finalizzata alla qualificazione professionale dell’”Installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili”, ai sensi dell’ art. 4, comma 1, lettera c), del DM n. 37/2008;
Considerato che:
- il d.lgs. 28/2011 prevede inoltre al comma 1, lettera f) dell’allegato 4, che la qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili ha una durata limitata nel tempo ed il rinnovo è subordinato alla frequenza di un corso di aggiornamento;
- le citate Linee guida adottate in Conferenza delle Regioni hanno chiarito che l’obbligo di aggiornamento riguarda tutti gli installatori che abbiano conseguito la qualificazione professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, a prescindere dal modo di acquisizione dei requisiti professionali di cui all’art. 4, comma 1, del DM n. 37/2008 e che l’aggiornamento stesso ha una durata minima di 16 ore e deve avvenire a cadenza triennale;
Preso atto infine che - come risulta da pareri resi in sede tecnica dal Ministero dello Sviluppo Economico al Coordinamento delle Regioni - il Ministero stesso non ha tuttora dettato disposizioni per l’adozione, da parte dei Registri delle imprese presso le Camere di Commercio, degli strumenti necessari per l’aggiornamento dell’anagrafica delle imprese che hanno adempiuto all’obbligo di aggiornamento;
Valutata comunque la necessità di attivare l’offerta formativa per l’aggiornamento degli installatori di impianti a fonti rinnovabili, in modo da mettere nelle condizioni gli utenti di adempiere al relativo obbligo;
Ritenuto pertanto di dettare le disposizioni attuative per la realizzazione di tali attività formative;
Sentita la Commissione Regionale Tripartita in data 22/7/2016
Vista la Legge Regionale n. 43/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e rapporti di lavoro” e ss.mm.;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 105/2010 “Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla deliberazione della giunta regionale 11/02/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla deliberazione della giunta regionale 14/02/2005, n. 265”;
- n. 1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - programmazione SIE 2014/2020”;
- n. 177/2003 “Direttive regionali in ordine alle tipologie d’azione ed alle regole per l’accreditamento degli organismi di formazione professionale” e successive modifiche e integrazioni;
- n. 265/2005 “Approvazione degli standard dell’offerta formativa a qualifica e revisione di alcune tipologie di azione, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 177/2003”, e successive modifiche e integrazioni”;
- n. 56 del 25/01/2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell’art.43 della L.R. 43/2001”;
- n. 270 del 29/02/2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622 del 28/04/2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’assessore competente per materia;
A voti unanimi e palesi
delibera
1) di approvare le “Disposizioni per la formazione finalizzata all’aggiornamento degli installatori qualificati per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 28/2011 e s.m.i.”, che si allegano quale parte integrante del presente atto (Allegato 1);
2) di rendere disponibili all’Albo delle imprese artigiane e al Registro delle imprese presso le Camere di Commercio – nelle more del necessario intervento del Ministero dello Sviluppo Economico - i nominativi degli utenti che hanno frequentato i percorsi di aggiornamento di cui al punto precedente, per gli adempimenti di competenza;
3) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.