SUPPLEMENTO SPECIALE N. 3 DEL 5.01.2015

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Esposizione crocifisso negli edifici e nei locali degli immobili della Regione

  1. 1. È fatto l’obbligo di esporre l'immagine del Crocifisso nei locali posti all'ingresso di ogni edificio e di ogni immobile di proprietà regionale, in uso - in tutto o in parte - alla Regione e ad enti da essa dipendenti o ad essa funzionali.
  2. L'obbligo di cui al comma che precede si applica anche a ogni edificio e ad ogni immobile che la Regione e enti da essa dipendenti o da essa funzionali hanno in uso, in tutto o in parte, a qualunque titolo.

Art. 2

Sanzioni amministrative

1. La mancata esposizione del Crocifisso comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120,00 a euro 1.200,00.

2. Il procedimento per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al precedente comma è regolato dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

3. La misura delle sanzioni amministrative è aggiornata ogni tre anni in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine la Giunta Regionale fissa, con proprio provvedimento, entro il 15 dicembre di ogni triennio, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio successivo.

Art. 3

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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