n.54 del 01.03.2023 periodico (Parte Seconda)

D.G.R. 1523/2022 e Reg. (UE) 1151/2012. Parere positivo in merito alla richiesta di modifica del disciplinare della Igp Ciliegia di Vignola

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1151/2012, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nel quale vengono fra l’altro individuati i requisiti necessari e le modalità per il riconoscimento delle Denominazioni di Origine Protette (DOP), delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e delle Specialità Tradizionali Garantite (STG);

- il Regolamento delegato (UE) n. 664/2014, adottato dalla Commissione il 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, adottato dalla Commissione il 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/891 della Commissione del 1 aprile 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell’Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/892 della Commissione del 1 aprile 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

- il DM 14 ottobre 2013, prot. n. 12511, pubblicato il 25 ottobre 2013 sul n. 251 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avente come oggetto “Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1523, del 12 settembre 2022, avente per oggetto “Applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012 in materia di Dop, Igp e Stg per prodotti alimentari e n. 1308/2013 in materia di Dop e Igp nel settore vitivinicolo relative a prodotti ottenuti nel territorio della Regione Emilia-Romagna: modalità per l'espressione del parere regionale. Abrogazione deliberazione n. 1682/2014”;

Dato atto che la citata deliberazione 1523/2022 prevede:

- ai sensi del punto 1 lettera A dell’allegato 1, che la domanda di registrazione di una DOP o di una IGP deve essere trasmessa a mezzo PEC alla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione;

- ai sensi del punto 1 lettera C e del punto 7 della lettera B dell’allegato 1, che spetta al Responsabile del Settore competente l'espressione del parere sulle proposte di modifica del disciplinare pervenute;

- ai sensi del punto 8 della lettera B dell’allegato 1, che tale parere viene espresso con riferimento ai seguenti aspetti:

- validità socioeconomica della proposta di registrazione;

- coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;

- presenza di eventuali interessi contrapposti;

- eventuali ulteriori aspetti che risultino rilevanti per ottenere la registrazione della DOP o dell’IGP;

Acquisita agli atti, al prot. n. 12/12/2022. 1222648.E, la proposta di modifica del disciplinare della Igp Ciliegia di Vignola inoltrata dal Consorzio di Tutela della Ciliegia di Vignola Igp, con sede in Vignola (MO) Via Dell'Agricoltura 354;

Considerato che tale proposta di modifica introduce le caratteristiche del prodotto destinato alla trasformazione e il suo confezionamento come elencato di seguito:

- all’articolo 2 viene inserito il paragrafo “Prodotto destinato alla trasformazione - Solo per il prodotto destinato alla trasformazione i frutti possono:

- essere danneggiati (es. danni da cracking o grandine cicatrizzati ed asciutti, senza problemi di marciume)

- essere sprovvisti di peduncolo

- avere calibro minimo pari a 15 mm

ferme restando le altre caratteristiche previste dal disciplinare di produzione.

Tali frutti possono fregiarsi della I.G.P. «Ciliegia di Vignola» ma non possono essere destinati tal quali al consumatore finale.”;

- all’articolo 5 paragrafo Raccolta, viene ammessa l’assenza del peduncolo solo nel caso del prodotto destinato alla trasformazione;

- all’articolo 8 viene definita la regolamentazione sul confezionamento del prodotto destinato alla trasformazione, permettendo l’utilizzo di imballaggi più capienti e consoni a questo tipo di attività: “Il prodotto destinato alla trasformazione potrà essere confezionato anche in casse fino ad un max di kg. 20 e bins fino ad un max. di kg. 300 che riportino, oltre alle indicazioni di cui alle seguenti norme di etichettatura, con caratteri leggibili e visibili su almeno uno dei lati, la dicitura: «Ciliegia di Vignola» I.G.P. destinata alla trasformazione.”;

Considerato inoltre che:

- il giorno 04 gennaio 2023 è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna n. 1 il Comunicato del Responsabile del Settore Organizzazioni di Mercato, Qualità e Promozione relativo alla modifica del disciplinare della Igp “Vitellone bianco dell'Appennino Centrale”, mentre il giorno successivo la comunicazione è stata pubblicata anche nel portale della Regione Emilia-Romagna “Agricoltura, caccia e pesca”, nella sezione Dop, Igp e produzioni di qualità;

- nei trenta giorni successivi non sono pervenute osservazioni;

Acquisito agli atti al Prot. 08/02/2023.0118661.I apposito verbale tecnico, le cui risultanze sono relative all’istruttoria della proposta sopra menzionata;

Considerato che la proposta di modifica risulta completa e conforme alle disposizioni del Regolamento 1151/2012, del DM 14 ottobre 2013 e della deliberazione 1523/2022;

Dato atto che tutta la documentazione relativa alla proposta di modifica sopra citata è trattenuta agli atti del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione;

Considerato che, in coerenza con quanto riportato dal citato verbale:

- la validità socioeconomica della proposta di modifica del disciplinare è sottolineata dalla possibilità di soddisfare esigenze di lavorazione, commerciali e logistiche destinando alla trasformazione prodotto leggermente diverso da quello etichettabile come Igp, a patto che mantenga le caratteristiche qualitative prescritte;

- la coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari è assicurata dall’importanza assegnata alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e alla valorizzazione del ruolo dell’agricoltura all’interno della filiera agroalimentare;

- la mancanza di osservazioni scaturite in seguito alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna suggerisce l'assenza di espliciti interessi contrapposti;

- non si rilevano eventuali ulteriori aspetti che risultino rilevanti per ottenere l’approvazione della modifica;

Considerato pertanto che, con riferimento agli aspetti sopraindicati, si ritiene di esprimere parere positivo in merito alla proposta di modifica del disciplinare della Igp Ciliegia di Vignola;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio 2022, recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Dato atto che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi del d.lgs. n.33 del 2013;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 e le circolari attuative PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative al sistema dei controlli interni nella

regione Emilia-Romagna;

Viste, inoltre, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 324 del 7 marzo 2022;

- n. 325 del 7 marzo 2022;

- n. 426 del 21 marzo 2022;

Viste altresì le determinazioni dirigenziali:

- n. 5643 del 25 marzo 2022 con la quale il Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca ha conferito gli incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione di appartenenza conferendo, tra gli altri, l’incarico di Responsabile del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione fino al 31 marzo 2025;

- n. 2604 dell’8 febbraio 2023, con la quale sono stati individuati, tra gli altri, i responsabili di procedimento del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1) di esprimere parere positivo, per le motivazioni esposte in premessa, relativamente alla proposta di modifica del disciplinare della Igp Ciliegia di Vignola, ai sensi del Regolamento (CE) 1151/2012, del DM 14 ottobre 2013 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1523/2022, inoltrata dal Consorzio di Tutela della Ciliegia di Vignola Igp, con sede in Vignola (MO) Via Dell'Agricoltura n.354, con riferimento ai seguenti aspetti:

- validità socioeconomica della proposta di modifica del disciplinare;

- coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;

- assenza di interessi contrapposti;

2) di inviare la presente determinazione all'Autorità nazionale competente in materia di registrazione delle DOP e IGP e ai promotori della proposta di modifica del disciplinare;

3) di dare atto che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3 del D.Lgs. 33/2013;

4) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina