n.139 del 17.05.2017 periodico (Parte Seconda)
Domanda Prot. n. CR-70152-2016 del 22 dicembre 2016 presentata dalla società HAEMOTRONIC SPA, con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.. Rigetto istanza
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012
(omissis)
decreta:
1. di rigettare l’istanza CR-70152-2016 presentata dalla società HAEMOTRONIC SpA, con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), in Via Carreri, n. 16, Partita Iva e Codice Fiscale 00227070232, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di prendere atto dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, contenuti nel preavviso di rigetto (Prot. n. CR/2017/7961 del 28 febbraio 2017) e confermati dall’ulteriore istruttoria bis (Prot. n. CR/2017/13479 del 10 aprile 2017), che qui si intendono integralmente richiamati;
3. di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema Sfinge alla suddetta società, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato al termine di 120 giorni;
4. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).