n.347 del 30.10.2019 periodico (Parte seconda)
Concorso finanziario regionale ai sensi artt. 8, 9 e 10 L.R. n. 1/2005 e ss.mm.ii. finalizzato a fronteggiare le situazioni di emergenza nel territorio regionale verificatisi a seguito degli eventi atmosferici segnalati nel periodo settembre 2018-settembre 2019 - Settimo piano interventi urgenti anno 2019
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione civile”;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile” e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012 n. 100 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e ss.mm.ii., con la quale, in coerenza con il dettato della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato riformato il sistema di governo territoriale a cominciare dalla ridefinizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione, e quindi anche quello dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, ora Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (articoli 19 e 68), di seguito denominata “Agenzia”;
In particolare, nel percorso di riordino, si evidenziano:
- la propria deliberazione n. 2278 del 21/12/2015 ”Riorganizzazione in seguito alla riforma del sistema di governo regionale e locale”;
- la propria deliberazione del 28 aprile 2016, n. 622 e la delibera Giunta regionale dell’11 luglio 2016, n. 1107, con le quali è stato modificato, a decorrere dalla data del 1/5/2016 e del 01/08/2016, l’assetto organizzativo e funzionale dell’Agenzia;
- la propria deliberazione del 16 maggio 2016, n. 712, contenente le prime disposizioni da applicare agli interventi in corso di realizzazione o già programmati alla data del 1/5/2016, con esclusione degli interventi previsti in programmi e ordinanze connessi a situazioni di emergenza e finanziati attraverso contabilità speciali aperte presso la Banca d’Italia, stante l’obbligo di adempiere alle norme impartite in tali atti;
Evidenziate inoltre:
- la propria deliberazione del 24 giugno 2013 n. 839 di approvazione, ai sensi dell'art. 21, comma 6, lettera a) della L.R. n. 1/2005 e ss.mm.ii., del "Regolamento di organizzazione e contabilità dell'agenzia regionale di protezione civile” adottato con determinazione dirigenziale n. 412 del 23 maggio 2013;
- la propria deliberazione del 27 luglio 2015, n. 1023 “Approvazione, ai sensi dell’art. 21, comma 6, lettera A) della L.R. n. 1/2005, del “Regolamento di organizzazione e contabilità dell’Agenzia regionale di Protezione Civile”;
- la legge del 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e ss.mm.ii. ”Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” in particolare gli articoli 71, 72, 75, 76;
Richiamata la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile" e ss.mm.ii.(funzioni oggi esercitate dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile di seguito “Agenzia”) ed in particolare:
- l’art. 8, il quale prevede:
- al comma 1 che al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che colpiscono o minacciano di colpire il territorio regionale e che, per la loro natura ed estensione richiedano la necessità di una immediata risposta della Regione, anche per assicurare il concorso alle strutture dello Stato, il Presidente della Giunta regionale decreta, in forza di quanto previsto all'articolo 108, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, lo stato di crisi regionale, determinandone durata ed estensione territoriale, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale.
- al comma 2 che, sul presupposto della dichiarazione di cui al comma 1 e limitatamente al perdurare dello stato di crisi, il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente:
a) provvede, per l'attuazione degli interventi necessari, nell'ambito delle attribuzioni spettanti alla Regione, anche a mezzo di ordinanze motivate in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, fatte salve le attribuzioni spettanti ai Sindaci ed alle altre Autorità di protezione civile;
b) assume secondo le modalità di cui all'articolo 9 il coordinamento istituzionale delle attività finalizzate a superare lo stato di crisi, definendo appositi atti di indirizzo, obiettivi e programmi da attuare e specificando il fabbisogno di risorse finanziarie e strumentali necessarie, su proposta dei comitati istituzionali di cui al medesimo articolo 9, comma 2;
- al comma 3 che il Presidente della Giunta regionale, qualora la gravità dell'evento sia tale per intensità ed estensione da richiedere l'intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, assume le iniziative necessarie per la dichiarazione, da parte del competente organo statale, dello stato di emergenza nel territorio regionale e partecipa altresì alle intese di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 112 del 1998, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale;
- al comma 4 che, per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 3, la Regione assicura l'immediata disponibilità dei mezzi e delle strutture organizzative regionali e del volontariato e concorre, in stretto raccordo con gli Enti locali e con gli organi statali di protezione civile, centrali e periferici, al soccorso alle popolazioni colpite e a tutte le attività necessarie a superare l'emergenza. Il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente provvede ai sensi del comma 2, nel quadro delle competenze regionali e limitatamente al perdurare dello stato di emergenza;
- l'art. 9, il quale prevede:
- al comma 1 che, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree del territorio regionale colpite dagli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza, la Giunta regionale, sulla base delle necessità indicate negli atti di cui al comma 2 dell'articolo 8, può disporre nei limiti delle disponibilità di bilancio, lo stanziamento di appositi fondi, anche in anticipazione di stanziamenti dello Stato, finalizzandoli al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle strutture e delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico danneggiate e alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio nonché alla concessione di eventuali contributi a favore di cittadini e di imprese danneggiati dagli eventi predetti:
- al comma 2 che il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente si avvale, assumendone la presidenza, di comitati istituzionali all'uopo costituiti, composti dai rappresentanti degli Enti locali maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi e approva, su proposta di tali comitati, appositi piani di interventi urgenti di protezione civile;
- al comma 3 che l'Agenzia regionale coordina l'istruttoria tecnica dei piani, in stretto raccordo e collaborazione con i Servizi regionali competenti per materia e con gli uffici e le strutture tecniche degli Enti locali di cui al comma 2, nonché con ogni altra struttura regionale e soggetto pubblico o privato interessati;
- l'art. 10 il quale prevede:
- al comma 1 che, al verificarsi o nell'imminenza di una situazione di pericolo, anche in assenza della dichiarazione dello stato di crisi o di emergenza di cui all'articolo 8, che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti, nonché misure temporanee di assistenza a nuclei familiari evacuati da abitazioni inagibili il Direttore dell'Agenzia regionale adotta tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità dei capitoli del bilancio dell'Agenzia regionale a ciò specificamente destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale;
- al comma 2 che, qualora la realizzazione degli interventi richieda l'impiego di ulteriori fondi a carico del bilancio regionale, questi sono stanziati con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell'Assessore competente, da sottoporre a ratifica della Giunta regionale entro i successivi trenta giorni;
- l'art. 24 comma 1, il quale prevede che le entrate proprie dell'Agenzia regionale di Protezione Civile sono costituite tra l'altro da:
a) risorse ordinarie trasferite annualmente dalla Regione per il funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge all'Agenzia regionale sulla base del bilancio preventivo approvato annualmente;
b) risorse straordinarie regionali per eventuali necessità urgenti connesse ad eventi in conseguenza dei quali viene dichiarato lo stato di crisi regionale;
c) risorse ordinarie statali per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di protezione civile;
d) risorse straordinarie statali per interventi connessi ad eventi in conseguenza dei quali viene deliberato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 lo stato di emergenza nel territorio regionale;
e) risorse del Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 138, comma 16, della legge n. 388 del 2000;
f) risorse comunitarie, statali e regionali per il finanziamento o il cofinanziamento di progetti ed attività di interesse della protezione civile in ambito europeo;
Richiamata la propria deliberazione del 26/03/2007, n. 388 “Direttiva in ordine agli interventi indifferibili ed urgenti di protezione civile ai sensi dell'articolo 10 della L.R. n.1/2005” e successiva propria deliberazione del 8/9/2008 n. 1343 “Aggiornamento della direttiva in ordine agli interventi indifferibili ed urgenti di protezione civile ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 1/2005 approvata con propria deliberazione n. 388/2007”;
Premesso che negli ultimi anni il territorio regionale, è stato interessato da numerosi e violenti eventi meteorologici, che hanno provocato ingenti e diffusi danni, mettendo spesso a repentaglio la pubblica incolumità o provocando interruzione di pubblici servizi;
Preso atto:
- che il Governo ha stanziato ingenti risorse finanziarie, assegnate alla Regione Emilia-Romagna mediante Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile, finalizzate a mitigare gli effetti dei suddetti eventi calamitosi mediante il ripristino dei danni subiti da opere ed infrastrutture pubbliche e l’eliminazione del rischio per la pubblica incolumità;
- che anche la Regione Emilia-Romagna ha destinato risorse finalizzate alla messa in sicurezza del territorio, ripristino dei danni, assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi, e per il ripristino delle condizioni di normalità;
- che le suddette risorse, per quanto cospicue, non sono state sufficienti per il superamento di tutte le criticità segnalate dal territorio nel periodo dal settembre 2018 al settembre 2019;
Considerato che al fine di fronteggiare le criticità causate degli eventi sopracitati gli Enti Locali e le altre strutture del sistema di protezione civile hanno operato con mezzi e misure straordinari al fine ripristinare le ordinarie condizioni di vita;
Richiamate le risultanze delle attività, svolte dal sistema regionale di protezione civile, di ricognizione degli interventi e delle misure necessarie per la gestione delle emergenze, per tutelare l’incolumità pubblica e per il rientro alle normali condizioni di vita;
Considerato che l’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, nell’ambito delle attività per il superamento delle emergenze ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 della L.R. n. 1/2005 e ss.mm.ii. ha individuato come prioritari gli interventi riportati nell’ allegato 1, la cui somma complessiva ammonta ad € 818.000,00 (IVA ed oneri inclusi);
Considerato che tra le finalità del sistema regionale di protezione civile indicate al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 1/2005 e ss.mm.ii., sono ricompresi la salvaguardia dell'incolumità dei cittadini, la tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico e degli insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi;
Dato atto che gli interventi d’urgenza e di somma urgenza indicati nel citato allegato 1 sono da ritenersi ammissibili a contributo ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 L.R. n. 1/2005 e ss.mm.ii.;
Valutato quindi che la suddetta spesa di € 818.000,00 programmata come descritto nell’allegato 1, quale provvedimento atto a fronteggiare le numerose situazioni di criticità sopra citate, troverà copertura finanziaria sulle disponibilità del Bilancio finanziario gestionale dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
Dato atto che all’attuazione degli interventi e delle attività di cui sopra ed all’impiego delle relative risorse finanziarie l’Agenzia provvederà nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari dello Stato e della Regione ed in conformità a quanto previsto nel proprio regolamento di organizzazione e contabilità e delle direttive ed indirizzi regionali negli specifici ambiti operativi;
Ritenuto necessario pertanto approvare con il presente provvedimento gli interventi in epigrafe proposti dall'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile per l'espletamento delle funzioni assegnate dalla L.R. n. 1/2005 e ss.mm.ii., ed in particolare ai sensi degli artt. 8, 9 e 10;
Ritenuto di rimandare ad eventuali provvedimenti futuri ulteriori programmazioni di interventi, qualora si presenti la necessaria disponibilità finanziaria;
Richiamate:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- la L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019”;
- la L.R. 27 dicembre 2018, n. 25 “DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019)”;
- la L.R. 27 dicembre 2018, n. 26 del 28/12/2017 “BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019-2021”;
- la determinazione n. 4496 del 4 dicembre 2018 “Adozione del piano delle attività dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile per gli anni 2019-2021;
- la determinazione n. 4500 del 4 dicembre 2018 “Adozione bilancio di previsione 2019-2021 dell'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile”;
- la propria deliberazione n. 2233 del 27 dicembre 2018 “Approvazione del bilancio di previsione e del piano delle attività dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per gli anni 2019-2021”;
- la propria deliberazione n. 1317 del 29 luglio 2019 “Approvazione assestamento - provvedimento generale di variazione al bilancio di previsione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per gli anni 2019-2021”;
- La propria deliberazione del 29 dicembre 2008, n. 2416 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera pagina 8 di 32 450/2007”, e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;
- La propria deliberazione del 24 luglio 2017, n. 1129 “Rinnovo dell’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;
Richiamate:
- la legge 13 agosto 2010, n.136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e succ.mod.;
- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011 n. 4 in materia di tracciabilità finanziaria ex art.3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e succ. mod.;
- la propria deliberazione del 28 gennaio 2019, n. 122 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 - 2021”, ed in particolare l’ allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021;
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”
- le proprie deliberazioni nn. 270/2016, 622/2016, 702/2016, 1107/2016, 2123/2016 e n. 1059/2018;
- la determinazione dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile n. 71 del 14 gennaio 2019 con la quale sono state definite le “DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA SUL TERRITORIO REGIONALE PROGRAMMATI CON DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE AI SENSI DEGLI ARTT. 8, 9 E 10 L.R. 1/2005”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore alla Difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;
A voti unanimi e palesi
delibera:
Per le ragioni espresse in parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:
- di approvare ai fini del contributo di cui agli articoli 8, 9 e 10 della L.R. n. 1/2005 e ss.mm.ii. gli elenchi degli interventi riportati nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - per la somma complessiva di € 818.000,00 (IVA ed oneri inclusi), contributo finalizzato alle misure necessarie per la gestione delle emergenze, per tutelare l’incolumità pubblica e per il rientro alle normali condizioni di vita;
- di stabilire che all'attuazione delle attività ed all'impiego delle relative risorse finanziarie l'Agenzia provvederà nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari dello Stato e della Regione ed in conformità a quanto previsto nel proprio regolamento di organizzazione e contabilità;
- di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
- di dare atto che la liquidazione ai soggetti beneficiari del concorso finanziario urgente disposto con la presente deliberazione dovrà avvenire con le modalità approvate con la determina del Direttore dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile n. 71 del 14 gennaio 2019;
- di autorizzare il Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile a provvedere con propri atti nel caso si rendessero necessarie future modifiche non sostanziali alle disposizioni del presente provvedimento;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito della Protezione civile regionale al seguente indirizzo internet: http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/.