n.170 del 15.07.2015 periodico (Parte Seconda)

Approvazione Programma Operativo Annuale "Stralcio Anti Incendio Boschivo - Anno 2015" nell'ambito della Convenzione Quadro tra la Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale di Protezione Civile e Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco - Direzione regionale Emilia-Romagna. Impegno di spesa

IL DIRETTORE

Visti:

- Il Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante “ Ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell’art. 2 della Legge 30 settembre 2004, n. 252 ";

- la legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante “Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità – protezione civile”;

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile", e successive modifiche ed integrazioni;

- la legge 8 agosto 1995, n. 339, di conversione del decreto-legge 19 luglio 1995, n. 275, recante “Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale”;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l’art. 108, relativo alle funzioni conferite alle regioni e agli enti locali in materia di protezione civile;

- la legge 10 agosto 2000, n. 246, recante “Potenziamento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco”;

- la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";

- il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, recante "Regolamento recante individuazione degli uffici periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" e, in particolare, gli articoli 2 e 3;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, recante "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile", ed in particolare l’art. 20, comma 2, in cui si stabilisce l’autonomia tecnico-operativa, amministrativa e contabile dell’Agenzia stessa;

- la circolare 30 settembre 2002, n. 5114 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, recante “Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile” che ha dettato indirizzi in ordine alla necessaria collaborazione tra le strutture di protezione civile operanti sul territorio;

- il Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n. 139, recante “Riordino delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 Luglio 2003, n. 229;

- il “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. 353/2000 - Periodo 2012-2016 “ approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 917 del 2 luglio 2012, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 123 del 13 luglio 2012 ( Parte Seconda ) ed, in particolare, il capitolo 5, recante " La lotta attiva - Modello d’intervento";

- la deliberazione di Giunta regionale n. 652 del 14 maggio 2007 avente per oggetto “Indirizzi operativi in ordine alla stipulazione e all'attuazione delle convenzioni previste dalla L.R. 1/2005” mediante la quale viene disposto che la Convenzione quadro sopra citata continua ad esplicare i propri effetti sino alla scadenza ivi prevista, salvo risoluzione anticipata e stabilisce al punto 2 che a decorrere dall'anno 2007, all'approvazione e alla sottoscrizione dei programmi operativi annuali, in attuazione delle convenzioni, provvederà il Direttore dell'Agenzia regionale;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1311 del 16 settembre 2013, con la quale è stato approvato lo schema di nuova convenzione-quadro tra la Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale di Protezione Civile ed il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione regionale per l’Emilia-Romagna, per la reciproca collaborazione nelle attività di protezione civile;

Dato atto che in attuazione della citata propria deliberazione, in data 24 settembre 2013 è stata sottoscritta la nuova convenzione-quadro di durata quinquennale;

Richiamati i seguenti articoli della citata convenzione-quadro:

- art. 1 comma 3:

“Annualmente l’Agenzia e la Direzione definiscono, d’intesa, i programmi operativi annuali per l'attuazione delle diverse tipologie di attività previste dalla presente convenzione-quadro, stabilendone gli obiettivi specifici e prioritari. I programmi vengono elaborati, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili annualmente sul bilancio dell’Agenzia, con le modalità illustrate al successivo art. 2, e, per quanto concerne la Regione Emilia-Romagna, vengono adottati dalla Agenzia con propri atti amministrativi.”;

- art. 1 comma 4:

"In base alla presente convenzione-quadro, e nei limiti di cui al comma precedente, i programmi operativi annuali possono essere riferiti alle attività che seguono, per le quali la quantificazione dei rimborsi sarà determinata tenendo conto dei vincoli contrattuali vigenti per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle effettive spese sostenute, tra le quali quelle per la gestione degli automezzi e delle attrezzature:"

in particolare le lettere:

a) Partecipazione della Direzione e dei Comandi VVF con le proprie risorse (uomini, mezzi, attrezzature) alle attività di spegnimento degli incendi boschivi da definirsi con cadenza annuale in relazione alle esigenze contingenti connesse con il rischio incendi boschivi e nell'ambito degli indirizzi programmatici previsti nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 353/2000. Le modalità di partecipazione potranno prevedere attività svolte sia dalle squadre dell’ordinario dispositivo di soccorso della Direzione e dei Comandi VVF sia da squadre costituite ad hoc in periodi ed orari predeterminati;

p) Avvalimento, anche a titolo oneroso, in accordo con la Direzione, di:

- personale VV.F. per lo svolgimento di attività regionali di protezione civile nell’ambito del Centro Operativo Regionale (COR);

- personale VV.F. e relativi mezzi ed attrezzature, per lo svolgimento di attività regionali di protezione civile, connesse a situazioni di crisi regionali;

- art. 2 comma 3:

“Laddove sia previsto, per le attività contenute nei programmi operativi, il rimborso, in favore del Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco, la Regione Emilia-Romagna e, per essa l’Agenzia, si impegna ad effettuare in favore del Ministero dell’Interno, nell’apposito capitolo di entrata n. 2439 - Capo XIV - art. 11, presso la Tesoreria dello Stato, i seguenti versamenti:

- Un’anticipazione pari al 50% dell’importo complessivo delle risorse all’uopo destinate nello specifico programma operativo annuale per far fronte alle prime spese da sostenere al fine dell’avvio delle attività, da disporre anche contestualmente all'approvazione dello stesso, e comunque sempre nei limiti delle effettive risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell’Agenzia per l’attuazione del Programma medesimo;

- l'erogazione della somma rimanente a titolo di saldo, previa presentazione di idonea documentazione di rendicontazione, redatta secondo le prescrizioni e le modalità indicate nei singoli specifici programmi operativi annuali, nel rispetto delle normative vigenti in materia;”

- art. 4 comma 1:

"Agli oneri finanziari derivanti dalla attuazione della presente convenzione l’Agenzia farà fronte con le disponibilità finanziarie attribuitele dalla Regione, secondo una specifica programmazione articolata su base annuale ed elaborata, per quanto riguarda gli specifici contenuti tecnici, di comune accordo tra Agenzia e Direzione Regionale Vigili del Fuoco";

- art. 4 comma 2:

"Alla definizione dei provvedimenti di spesa relativi ad attività previste nella presente convenzione-quadro che debbano essere attuate dall’Agenzia provvede, secondo le vigenti disposizioni in materia di contabilità regionale, il dirigente competente dell’Ente";

- art. 4 comma 3:

“Al trasferimento delle risorse eventualmente destinate al rimborso di attività svolte direttamente dal Corpo nazionale VV.F. si provvede secondo quanto disciplinato dall'art.2, comma 3. L’Agenzia verserà quanto di volta in volta convenuto a favore del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco secondo indicazioni che verranno fornite all’uopo dalla Direzione regionale VV.F.”;

Ritenutopertanto opportuno procedere all’approvazione del programma operativo annuale "Stralcio Antincendi Boschivi anno 2015 ", di cui all’Allegato “A” al presente atto, d’ora in poi indicato solo come " Programma Operativo " concordato tra le parti in considerazione dell’approssimarsi dell’avvio del periodo di massima pericolosità di incendi boschivi e della campagna di lotta attiva per l’estate 2015;

Dato atto che il Programma Operativo contiene l’elenco delle azioni da porre in essere e le relative modalità attuative, oltre alla quantificazione di massima dei relativi oneri e che è finalizzato al potenziamento del sistema regionale di protezione civile con particolare riguardo all’azione di lotta attiva contro gli incendi boschivi;

Dato atto che tutte le attività previste dal predetto Programma Operativo si svolgeranno entro l’anno in corso;

Acquisite agli atti d'ufficio le note del Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco dell’Emilia-Romagna Prot. n. 1182 del 27/1/2015 (Prot. Agenzia PC.2015.671 del 27/1/2015 e Prot. n. 10324 del 3/6/2015 ( Prot. Agenzia PC.2015.6582 del 3/6/2015, mediante le quali è stata avanzata una proposta organizzativa e di ripartizione della spesa del Programma Operativo summenzionato;

Dato atto che per l’attuazione delle attività previste nel Programma Operativo è stato stimato un onere complessivo massimo presunto a carico della Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale di Protezione Civile - di € 550.000,00 e che tale importo potrà trovare copertura, a valere sul bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, sul rispettivo capitolo di pertinenza;

Ritenuto quindi necessario procedere all’assunzione dell’impegno di spesa ammontante a complessivi € 550.000,00, riferito alle attività del Programma Operativo anzidetto;

Ritenuto pertanto di afferire l’ impegno di spesa ammontante a complessivi € 550.000,00 sul Capitolo U16005 "Trasferimenti alle strutture operative di Protezione Civile dell'amministrazione centrale operanti sul territorio della Regione Emilia-Romagna per il concorso allo svolgimento delle attività di Protezione Civile" - U.P.B. 1.4.160 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che, secondo quanto indicato nella citata Convenzione Quadro - art. 2, comma 3 - l’erogazione delle risorse finanziarie relative ad attività contenute nel Programma Operativo annuale per le quali sia previsto il rimborso al Corpo Nazionale VV.F. da parte della Regione - Agenzia Regionale di Protezione Civile, avviene con le seguenti modalità:

- erogazione dell’anticipazione pari al 50% dell’importo complessivo delle risorse all’uopo destinate nello specifico programma operativo annuale per far fronte alle prime spese da sostenere al fine dell’avvio delle attività, da disporre anche contestualmente all'approvazione dello stesso, e comunque sempre nei limiti delle effettive risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell’Agenzia per l’attuazione del Programma medesimo;

- erogazione della somma rimanente a titolo di saldo, previa presentazione di idonea documentazione di rendicontazione, redatta secondo le prescrizioni e le modalità indicate nei singoli specifici programmi operativi annuali, nel rispetto delle normative vigenti in materia;

Ritenuto quindi di riconoscere al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Direzione regionale per l’Emilia-Romagna la somma di € 275.000,00 quale anticipazione pari al 50% di € 550.000,00 dell’importo previsto nel Programma Operativo annuale 2015 sopracitato, che verrà liquidata con successivo atto;

Visti:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)”, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014 - S.O. n. 99;

- il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 dell’Agenzia regionale di protezione civile adottato con determinazione del Direttore dell’Agenzia n.335 del 21 aprile 2015;

- il Piano annuale delle attività per l’anno 2015 dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile adottato dal Direttore dell’Agenzia con propria determinazione n. 336 del 21 aprile 2015;

- la Delibera di Giunta regionale n. 472 del 27/4/2015 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e piano annuale delle attività 2015 dell'agenzia regionale di protezione civile;

- la legge 13 agosto 2010, n.136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche;

- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante: “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136”;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavori nella Regione Emilia-Romagna”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 839 del 24 giugno 2013, “Approvazione, ai sensi dell'art. 21, comma 6, lettera a) della L.R. n.1/2005, del "Regolamento di organizzazione e contabilità dell'agenzia regionale di protezione civile” di approvazione del relativo regolamento di organizzazione e contabilità, adottato con determinazione dirigenziale n. 412 del 23 maggio 2013;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali” e s.m.i.;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1080 del 30/7/12 con la quale è stato conferito allo scrivente l’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 335 del 31/3/2015 che ha approvato la nomina della dott.ssa Monica Lombini, quale Responsabile del "Servizio Amministrazione, Volontariato, Formazione, Cultura di Protezione Civile" dell’Agenzia Regionale, incarico conferito con determinazione n. 196 del 23/3/2015;

Ritenuto che ricorrano le condizioni di cui all’art. 47 e all'art. 51, comma 3 della L.R. 40/2001 e che pertanto l’impegno di spesa per l’esecuzione di parte delle attività previste nel Programma Operativo di cui all’allegato “A”, ammontante a € 120.000,00 possa essere assunto con il presente atto;

Dato atto che a seguito dell’approvazione del presente atto, si provvederà alla pubblicazione prevista dall’art. 26 del D.Lgs. 33/2013;

Dato atto dei pareri allegati;

determina:

a) di richiamare integralmente le premesse del presente atto;

b) di approvare il "Programma Operativo Annuale – anno 2015 "Stralcio Anti Incendio Boschivo" di cui all’allegato “A” e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, in attuazione della Convenzione-quadro tra la Regione Emilia-Romagna (Agenzia Regionale di Protezione Civile) e il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione regionale per l’Emilia-Romagna, per la reciproca collaborazione nelle attività di protezione civile, stipulata in data 24 settembre 2013;

c) di riconoscere ed assegnare a favore del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione regionale per l’Emilia-Romagna, il finanziamento massimo presunto di € 550.000,00 per le finalità previste nel Programma Operativo;

d) di individuare l’Agenzia Regionale di Protezione Civile quale referente per tutte le attività regionali di natura tecnica ed operativa connesse con l’attuazione del programma operativo di cui all’allegato “A”;

e) di impegnare la spesa complessiva massima derivante dal presente provvedimento, relativo all’espletamento delle attività previste dal Programma Operativo Annuale, di € 550.000,00, imputandola al n. 55 di impegno sul Capitolo U16005 “ Trasferimenti alle strutture operative di Protezione Civile dell'amministrazione centrale operanti sul territorio della Regione Emilia-Romagna per il concorso allo svolgimento delle attività di Protezione Civile “– U.P.B. 1.4.160 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, che presenta la necessaria disponibilità;

f) di rimandare a successivo atto la liquidazione della somma di € 275.000,00 a favore del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione regionale per l’Emilia-Romagna, così come previsto all'art. 2, comma 3 della convenzione-quadro;

g) di dare atto che in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della Transazione elementare in relazione al suddetto capitolo di spesa, come definita dal citato decreto risulta essere la seguente:

Missione 11 - Programma 02 - Codice Economico U.1.04.01.01.001 - CO FOG 03.2 - Transazioni UE 8 - SIOPE 1511 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3

h) di dare atto che secondo quanto indicato nella Convenzione Quadro - art. 2, comma 3 - l’erogazione della somma a titolo di saldo potrà avvenire mediante specifico successivo proprio atto, dietro presentazione della relativa ed idonea documentazione di rendicontazione della spesa da parte della Direzione regionale VV.F.;

i) di dare atto che copia della presente deliberazione verrà inoltrata al Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione Regionale dell’Emilia-Romagna, ai fini della formale accettazione;

j) di dare atto che alle verifiche sul raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma operativo in allegato “A” si procederà ai sensi di quanto stabilito nella richiamata convenzione-quadro;

k) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Il Direttore

Maurizio Mainetti

Allegato A

Programma Operativo Antincendio Boschivo - Anno 2015 - In attuazione della convenzione-quadro tra Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale di Protezione Civile e Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile Direzione regionale per l’Emilia-Romagna relativamente all’impiego del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nell’ambito delle competenze regionali in materia di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi

Il presente Programma Operativo Antincendio Boschivo anno 2014 viene redatto secondo quanto disposto convenzione quadro stipulata il giorno 24 Settembre 2013 e si articola nella seguente attività:

- Concorso della Direzione regionale VVF per l’attivazione degli interventi relativi allo spegnimento a terra degli incendi boschivi.

Modalità operative di attuazione della tipologia di attività finalizzata all'estinzione degli incendi boschivi

Art. 1 - Oggetto

Il presente Programma ha per oggetto le attività che afferiscono al piano tecnico organizzativo della campagna antincendi boschivi della Regione Emilia-Romagna, in particolare il potenziamento stagionale dei dispositivi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, mediante l’impiego, a cura della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Regione Emilia-Romagna di Bologna:

- di squadre VVF sia in servizio che da richiamare in servizio, sul territorio regionale;

- di personale VVF in servizio presso la SOUP regionale (Sala Operativa Unificata Permanente) istituita in conformità all’art. 7 comma 3 della Legge n. 353/2000.

Le attività previste avranno attuazione nei giorni ricompresi nella fase di attenzione per il rischio di incendi boschivi, al cui interno verranno individuati i giorni ricompresi nella fase di pre-allarme.

Con il presente Programma le parti ( Agenzia Regionale di Protezione Civile e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) intendono regolare i rapporti definendo le competenze e gli obblighi da esso derivanti.

Art. 2 - Obiettivi

Ferme restando le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela del patrimonio boschivo dagli incendi e degli interventi d’urgenza e di emergenza, le parti si impegnano ad assicurare un reciproco scambio di dati ed informazioni riguardanti le attività oggetto del presente Programma, con particolare riferimento alle attività di lotta attiva agli incendi boschivi nel periodo considerato di “massima pericolosità” per gli incendi, nonché l’impiego di mezzi e personale adibito alle suddette attività, in stretta collaborazione con le attività di competenza del Corpo Forestale dello Stato

Art. 3 - Rispettivi ruoli ed oneri

L’Agenzia Regionale di Protezione Civile fornirà le informazioni inerenti lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi, le condizioni meteorologiche per rischio da incendio boschivo, il supporto per le radiocomunicazioni alternative d’emergenza e ogni altra attività effettuata in coordinamento con il Corpo Forestale dello Stato, e si attiverà, ove necessario, per la richiesta del concorso aereo fornitole dal Dipartimento Protezione Civile - COAU - in attività di estinzione di incendi boschivi.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nell’ambito del piano tecnico organizzativo per il concorso alla lotta agli incendi boschivi, disporrà, a cura della Direzione Regionale VVF Emilia-Romagna, l’impiego di squadre di Vigili del Fuoco, in servizio e da richiamare in servizio sul territorio regionale, e l’impiegodi personale VVF in servizio presso la SOUP regionale (Sala Operativa Unificata Permanente) istituita in conformità all’art. 7 comma 3 della Legge n. 353/2000.

Il presente Programma viene redatto a titolo oneroso per L’Agenzia Regionale di Protezione Civile, che avrà la cura e l’onere degli adempimenti inerenti il finanziamento delle attività disciplinate.

Art. 4 - Validità

Le attività previste nel presente Programma saranno svolte all’interno del periodo ricompreso nella fase di attenzione per il rischio di incendi boschivi, all’uopo stabilito dall’ Agenzia Regionale di Protezione Civile, in accordo con la Direzione Regionale VVF e il Comando Regionale CFS.

Tale periodo, contenente anche il periodo relativo alla fase di pre-allarme per il medesimo rischio, rappresenta quindi la durata della validità del presente Programma, fatte salve eventuali revoche e/o ulteriori proroghe che, a seguito dell'andamento delle condizioni meteoclimatiche, verranno concesse dal Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Art. 5 - Svolgimento attività sul territorio

A) Periodo fase pre-allarme

1. Durante il periodo relativo alla fase di pre-allarme per il rischio di incendi boschivi, determinato e formalizzato con apposito atto del Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile,d’intesa con il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco e sentito il parere del Comandante Regionale del Corpo Forestale dello Stato sulle condizioni di pericolosità di innesco di incendi boschivi e tenuto conto dell’andamento delle condizioni meteo-climatiche, potranno essere attivate sul territorio regionale, per un periodo continuativo di almeno 38 giorni, n. 9 squadre antincendio boschivo, composte da n. 5 unità di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

2. I presidi territoriali in riferimento ai quali verranno riconosciute, con oneri a carico dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, le prestazioni delle n. 9 squadre dei Vigili del Fuoco, verranno comunicati dalla Direzione Regionale Vigili del Fuoco prima dell’inizio delle attività stesse;

3. Le squadre saranno ubicate presso le sedi VV.F. concordate con la Direzione Regionale VV.F. e potranno essere diversamente posizionate dai Comandanti Provinciali VV.F., in base alle esigenze di servizio A.I.B., d’intesa con la SOUP. In funzione delle esigenze rappresentate dalla SOUP le squadre operano anche in ambito extra provinciale entro i confini regionali;

4. Le n. 9 squadre sono formate ciascuna da n. 5 Vigili del Fuoco permanenti, che effettueranno un servizio diurno di 12 ore (dalle ore 8 alle ore 20); pertanto i vigili da richiamare in servizio giornalmente sono in totale n. 45;

In base alla gravità della situazione, i Comandi interessati da incendi di bosco, in aggiunta a quelle composte dal personale di turno libero o negli orari in cui esse non sono presenti, invieranno per le operazioni di spegnimento, compatibilmente con le prioritarie necessità del servizio di soccorso ordinario, altre squadre presenti nella turnazione ordinaria e potranno richiamare unità di personale necessarie per la sostituzione del relativo personale impegnato.

5. Le squadre sono dotate - a cura della Direzione Regionale VV.F. - degli automezzi e delle attrezzature idonee, e nel periodo sopraindicato stazioneranno presso le sedi territoriali di appartenenza individuate, costituendo rinforzo nei presidi esistenti, e svolgeranno prevalentemente servizi di estinzione e di prevenzione di incendi boschivi;

6. Le squadre VVF verranno attivate direttamente dal Comando Provinciale, sia in caso di chiamata diretta, sentita la SOUP, sia su richiesta della SOUP, dandone comunicazione alla Direzione Regionale VV.F.;

7. Le squadre opereranno in conformità alle indicazioni impartite e concordate con il Direttore delle operazioni di spegnimento ( DOS del Corpo Forestale dello Stato ) o con il Responsabile Operativo del Soccorso ( ROS del corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ) presente in loco, in caso di incendio di interfaccia;

8. Eventuali interventi di emergenza per incendi boschivi che dovessero rendersi necessari per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, saranno disposti direttamente dal CNVVF che ne darà comunque contestuale comunicazione alla S.O.U.P. e alla Direzione Regionale VV.F. per l'assunzione di eventuali ulteriori iniziative di coordinamento;

9. Nelle ore in cui non sono in corso operazioni di estinzione le squadre possono svolgere un servizio di monitoraggio, vigilanza e prevenzione nelle aree interessate da possibili incendi boschivi, secondo istruzioni dei rispettivi Comandi conseguenti ad intese con le componenti territoriali del Corpo Forestale dello Stato;

10. La Direzione regionale VV.F. ed i Comandi provinciali interessati, dovranno essere in condizione di potersi collegare con la Sala Operativa Unificata (S.O.U.P.) dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile;

11. Le attività delle suddette squadre verranno finanziariamente riconosciute dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile, esclusivamente in relazione alle prestazioni effettuate, al costo loro orario di € 20,00, e pertanto l’Agenzia liquiderà i relativi oneri in funzione delle ore e dei giorni di attivazione, ed al numero dei Vigili del Fuoco presenti; a tal fine resta a carico della Direzione Regionale Vigili del Fuoco l’invio di una relazione di sintesi delle attività prestate;

12. Nel caso in cui, per documentate esigenze organizzative, la Direzione regionale VV.F. attivasse i distaccamenti per un periodo inferiore al periodo minimo stabilito di giorni 38 all’interno del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, o con organici inferiori a quelli indicati nel presente Programma, l’Agenzia Regionale di Protezione Civile riconoscerà esclusivamente le prestazioni effettuate e liquiderà i relativi oneri in funzione ai giorni di attivazione ed al numero dei Vigili del Fuoco presenti;

13. Al Ministero dell’Interno verrà riconosciuta la spesa di € 9,30 relativa al primo pasto, di ogni unità permanente impiegata presso le squadre, per ogni giornata di effettivo servizio;

viene altresì riconosciuta al Ministero dell’Interno la medesima spesa relativa al primo pasto, per n. 5 unità di personale (equipaggio AB412: n. 2 piloti, n. 1 tecnico, n. 2 S.A.F.) del Nucleo Elicotteri - Reparto Volo di Bologna, per ogni giornata di effettivo servizio, in turnazione dalle ore 8 alle ore 20, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi;

14. In considerazione che le attività sopra descritte delle squadre si svolgono dalle ore 8 alle ore 20, con un orario di lavoro effettivo (compreso il tempo per raggiungere la sede di servizio e quello per il riassetto della persona) superiore alle 12 ore giornaliere, al personale permanente impiegato presso le stesse squadre spetta, ai sensi dell’art. 28 del CCNL VVF, il riconoscimento del secondo pasto; pertanto per ogni giornata di effettivo servizio, ad ogni unità di personale verrà riconosciuta l’erogazione di un buono mensa regionale;

viene altresì riconosciuta, come riconoscimento del secondo pasto, l’erogazione di un buono mensa regionale per ciascuna unità di personale (equipaggio AB412: n. 2 piloti, n. 1 tecnico, n. 2 S.A.F.) del Nucleo Elicotteri - Reparto Volo di Bologna, per ogni giornata di effettivo servizio, in turnazione dalle ore 8 alle ore 20, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi;

B) Periodo fase attenzione

1. Durante il periodo relativo alla fase di attenzione per il rischio di incendi boschivi, determinato e formalizzato con apposito atto del Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile,d’intesa con il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco e sentito il parere del Comandante Regionale del Corpo Forestale dello Stato sulle condizioni di pericolosità di innesco di incendi boschivi e tenuto conto dell’andamento delle condizioni meteo-climatiche;

potranno essere utilizzate, compatibilmente con le prioritarie necessità del servizio di soccorso ordinario, in base alle esigenze di servizio AIB, d’intesa con la SOUP, squadre antincendio boschivo, composte da unità di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in turnazione di servizio istituzionale;

I Comandi interessati dall’invio di squadre della turnazione ordinaria, potranno richiamare unità di personale necessarie per la sostituzione del relativo personale impegnato.

3. I Comandi VV.F ai quali verranno riconosciute, con oneri a carico dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, le prestazioni delle suddette squadre dei Vigili del Fuoco, saranno quelli che avranno operato il richiamo del personale libero.

4. Le squadre saranno formate ciascuna da personale dei Vigili del Fuoco, con composizione variabile in base alle esigenze ed alle turnazioni di servizio;

5.Le attività delle suddette squadre verranno finanziariamente riconosciute dall’ Agenzia Regionale di Protezione Civile, esclusivamente in relazione alle prestazioni effettuate, mediante il pagamento delle ore di straordinario del personale richiamato al costo lordo orario relativo al lavoro straordinario, e pertanto l’ Agenzia liquiderà i relativi oneri in funzione delle ore e dei giorni di attivazione, ed al numero dei Vigili del Fuoco richiamati; qualora l’attività delle suddette squadre di turno di servizio dovesse avere durata sufficiente alla maturazione del riconoscimento del primo pasto, al Ministero dell’Interno verrà riconosciuta la spesa di € 9,30 relativa al primo pasto, di ogni unità permanente impiegata presso le squadre, per ogni giornata di effettivo servizio; pertanto, a tal fine, al termine di ogni servizio, resta a carico della Direzione Regionale Vigili del Fuoco l’invio di una relazione di sintesi dell’attività prestata;

6. Le modalità operative delle summenzionate squadre di turno di servizio saranno le stesse previste per le squadre di turno libero attivate durante il periodo relativo alla fase di pre-allarme.

Art. 6 - Svolgimento attività presso la SOUP

1. Durante il periodo di apertura della SOUP regionale, di norma coincidente con il periodo relativo alla fase di attenzione per il rischio di incendi boschivi, presso la SOUP stessa, presterà servizio prioritariamente personale qualificato del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco (capo squadra, capo reparto, vigile in servizio presso la sala operativa VVF) che avrà la funzione di raccordo e coordinamento delle squadre dei Vigili del Fuoco con l’Agenzia stessa.

2. Il personale dei Vigili del Fuoco presterà servizio presso la SOUP regionale tutti i giorni, con orario continuato dalle ore 8 alle ore 20;

in caso di ritardi, disguidi, assenze di ogni tipo del personale VVF assegnato, la Sala Operativa del Comando Provinciale di competenza dovrà darne comunicazione telefonica alla SOUP entro le ore 8,15, e nel contempo dovrà tempestivamente disporre la eventuale sostituzione del personale in ritardo e/o comunque assente, e il relativo invio in servizio, entro le ore 9, del personale sostitutivo;

3. Per la copertura dei turni nella giornata di domenica dalle ore 8 alle ore 20, il presidio della SOUP è assicurato dal personale dei Vigili del Fuoco, dal Corpo Forestale dello Stato e dai rappresentanti delle Associazioni di Volontariato di protezione civile; nelle suddette giornate il personale dei Vigili del Fuoco è individuato quale referente della SOUP, con il compito di prendere contatti, in caso di necessità, con i funzionari dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile in turno di reperibilità e, per ogni evenienza ritenuta necessaria, anche con i dirigenti dell’Agenzia medesima;

4. Ai fini dell’individuazione dei soggetti preposti a detta attività, il Comando Provinciale di competenza del relativo personale avrà cura di inviare all’Agenzia Regionale di Protezione Civile idonea documentazione di turnazione;

5. Le attività del suddetto personale verranno finanziariamente riconosciute dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile, esclusivamente in relazione alle prestazioni effettuate, al costo loro orario di € 20,00, e pertanto l’Agenzia liquiderà i relativi oneri in funzione delle ore e dei giorni di effettiva presenza; a tal fine al resta a carico della Direzione Regionale Vigili del Fuoco l’invio di una relazione di sintesi delle attività prestate;

6. Al Ministero dell’Interno verrà riconosciuta la spesa di € 9,30 relativa al primo pasto, di ogni unità permanente impiegata presso la SOUP, per ogni giornata di effettivo servizio;

7. Al personale permanente impiegato presso la SOUP, in considerazione che le attività sopra descritte si svolgono dalle ore 8 alle ore 20, e che quindi l’orario di lavoro effettivo (compreso il tempo per raggiungere la sede di servizio e quello per il riassetto della persona) supera le 12 ore giornaliere, ai sensi dell’art. 28 del CCNL VVF, spetta il riconoscimento del secondo pasto, e quindi per ogni giornata di effettivo servizio verrà riconosciuta l’erogazione di un buono mensa regionale;

8. In caso di incendio la SOUP dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, d’intesa con il Corpo Forestale, i Vigili del Fuoco e l’Amministrazione provinciale il cui territorio è interessato dall’emergenza, disporrà - se ritenuto necessario - il trasferimento delle squadre Antincendio Boschive presenti in altri Comandi.

Art. 7 - Direzione e coordinamento delle squadre nelle operazioni d'intervento

Visto l’Accordo Quadro siglato il 16 aprile 2008 tra il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in materia di lotta attiva agli incendi boschivi, la cui applicazione è vincolante per gli effetti del presente Quadro delle attività, la direzione e il coordinamento delle squadre sull’intervento avverrà in conformità a quanto previsto dal sopra citato Accordo.

Art. 8 - Oneri finanziari a carico dell'Agenzia

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Programma l’Agenzia Regionale di Protezione Civile riconosce al Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile Direzione Regionale per l’Emilia-Romagna, l’importo massimo di € 550.000,00, così suddiviso a stima preventiva:

- costo del personale per le squadre di cui all’art. 5 – paragrafo A): stima € 410.400,00

- costo del personale per le squadre di cui all’art. 5 – paragrafo B): stima € 30.000,00

- costo del personale di cui all’art. 6: stima € 18.000,00

- costo per mensa primo pasto per le squadre di cui all’art. 5 - paragrafi A) e B) e per il personale di cui al precedente art. 6: stima € 18.000,00

- costo per spese tecniche di funzionamento (gestione automezzi per carburante, lubrificanti, manutenzione) e materiale tecnico, impiegati nelle attività di cui agli artt.li 5 e 6: stima € 73.600,00

Il costo relativo all’acquisto, a carico dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, dei buoni mensa regionali spettanti al personale dei Vigili del Fuoco per le attività di cui ai precedenti artt.li 5 e 6, formerà oggetto di ulteriore separato finanziamento.

Art. 9 - Rendicontazione attività

Al termine dei periodi previsti per lo svolgimento delle attività previste nel presente Programma, la Direzione Regionale Vigili del Fuoco avrà cura di redigere ed inviare all’Agenzia Regionale di Protezione Civile una dettagliata rendicontazione delle attività svolte, oggetto di riconoscimento del finanziamento regionale.

Al fine del corretto riconoscimento del costo delle attività svolte, la documentazione di rendicontazione dovrà contenere:

- per ogni tipologia di spesa, i riferimenti di dettaglio necessari a computare analiticamente il costo sostenuto;

- una specifica dichiarazione di avvenuta verifica e controllo di congruità e regolarità tecnico-contabile delle spese rendicontate, nel rapporto tra le documentazioni di spesa ed il servizio effettivamente prestato;

- una specifica dichiarazione di disponibilità, presso i propri uffici, della documentazione originale indicata nell’atto di rendicontazione.

Poiché il contributo verrà quindi erogato sulla sola base di quanto auto dichiarato nell’atto di rendicontazione, l’Agenzia Regionale di Protezione Civile si riserva la possibilità di effettuare, a campione, verifiche tecnico-contabili sulle documentazioni di spesa indicate;

l’Agenzia Regionale di Protezione Civile, previa verifica della documentazione di rendicontazione trasmessa, potrà liquidare il contributo finanziario concesso, sulla base della documentazione di rendicontazione ritenuta ammissibile a liquidazione, secondo quanto regolamentato dal presente Programma.

La Direzione Regionale Vigili del Fuoco avrà anche cura di redigere ed inviare all’Agenzia Regionale di Protezione Civile un dettagliato elenco numerico-nominativo del personale avente diritto all’erogazione del buono mensa regionale, in cui sia evidente, per ogni buono mensa indicato ad ogni singola persona, la data e la tipologia del servizio prestato per il quale è maturato il diritto al riconoscimento del buono stesso.

L’Agenzia Regionale di Protezione Civile avrà successiva cura, previa verifica tecnico-contabile, di procedere, mediante separato finanziamento, all’acquisto dei buoni mensa presso la Ditta fornitrice, e quindi alla successiva consegna alla Direzione Regionale Vigili del Fuoco.

Art. 10 - Informazioni fra le parti

Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi informazioni utili per lo svolgimento delle attività previste nel presente Programma.

Art. 11 - Attività di formazione e di informazione

L’Agenzia Regionale di Protezione Civile e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Direzione Regionale per l’Emilia-Romagna, sentito il Corpo Forestale dello Stato, potranno concordare interventi congiunti mirati in materia di formazione del personale adibito ad attività di incendio boschivo, di informazione ai cittadini in merito alle cause determinanti l’innesco di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo, nonché lo svolgimento di esercitazioni o simulazioni atte a verificare la preparazione teorico-pratica delle squadre di volontariato antincendio boschivo.

Bologna, lì …………………………

Agenzia Regionale di Protezione Civile

Il Direttore

Dott. Maurizio Mainetti

Ministero dell’Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Direzione regionale per l’Emilia-Romagna

Il Direttore

Ing. Tolomeo Litterio

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