n.149 del 30.05.2018 periodico (Parte Seconda)
Procedura di verifica (screening) per campagne di trattamento rifiuti speciali non pericolosi con impianto mobile e modifica del centro di messa in riserva R13 e recupero R5 di rifiuti inerti in comune di Gragnano Trebbiense (PC)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
a) di fare proprio il parere contenuto nella Relazione Istruttoria redatta dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell’Arpae di Piacenza, inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot. PGPC 2018/6598 del 20/4/2018, che costituisce l’ALLEGATO 1 della presente deliberazione e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per la decisione di non assoggettabilità a VIA;
b) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i. e dell’art. 19, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il progetto denominato “Campagne di trattamento rifiuti speciali non pericolosi con impianto mobile e modifica del centro di messa in riserva R13 e recupero R5 di rifiuti inerti proposto dalla Boccenti Giovanni & Figli srl” dalla ulteriore procedura di V.I.A., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito indicate, riferentesi al trattamento con impianto mobile per quelle dal n. 1 al n. 11 ed all'attività di messa in riserva/recupero per quelle dal n. 12 al n. 15:
1. la quantità massima dei rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero non deve essere superiore a 25.000 t/anno;
2. il quantitativo giornaliero massimo ammesso al trattamento non potrà superare le 500 t e ogni campagna non potrà superare il quantitativo di 8.500 t;
3. il numero massimo di campagne effettuabili nell'arco dell'anno non potrà essere superiore a tre per un corrispondente numero massimo complessivo di giorni pari a 51 (17 giorni x 3 campagne);
4. l’attività di trattamento dei rifiuti, tenuto conto che nell'intorno non si riscontra la presenza di ricettori, sarà svolta unicamente nel periodo diurno e in particolare, in riferimento a quanto riportato nell'istanza dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle 17.30 nelle giornate dal lunedì al venerdì;
5. tutti i rifiuti derivanti dalle operazioni di cernita e selezione (es. metalli, plastica, cavi, ecc) devono essere separati dai materiali destinati al riutilizzo ed avviati a impianti autorizzati nel rispetto dei tempi e delle modalità previste per il deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183 – comma 1 – lettera bb) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
6. dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per l'abbattimento delle polveri che potrebbero formarsi sia durante le operazioni di frantumazione sia direttamente dai cumuli dei rifiuti stoccati; inoltre i materiali ottenuti dalle operazioni di frantumazione depositati in cumuli, se polverulenti, dovranno essere protetti dall'azione del vento;
7. nell'ambito della comunicazione di inizio di ogni campagna dovrà essere presentato un elaborato grafico, in scala adeguata, con l'indicazione del posizionamento dell'impianto mobile rispetto all'ubicazione degli stoccaggi delle varie tipologie di rifiuti e l'individuazione della esatta zona di quarantena ove allocare i rifiuti in attesa delle verifiche analitiche. Tale elaborato dovrà essere coerente con la documentazione prodotta in sede di screening;
8. pur avendo la Ditta fatto riferimento ad una sola tipologia di rifiuto (CER 170904), nell'ambito della comunicazione di inizio campagna dovranno essere identificati i codici CER effettivamente ammessi al trattamento che, comunque, dovranno avere caratteristiche similari a quello considerato ed essere compresi tra quelli autorizzati all'impianto mobile. Per ogni singola tipologia di rifiuto trattato dovranno essere specificate le relative modalità di gestione;
9. l'utilizzo del frantoio mobile dovrà essere effettuato in conformità alle prescrizioni contenute nella relativa autorizzazione rilasciata dall'Autorità Competente;
10. la Ditta è tenuta a verificare la natura e la classificazione dei rifiuti, dovendosi tassativamente escludere la possibilità di trattamento di rifiuti pericolosi e di materiale contenente amianto o da esso contaminato;
11. per i rifiuti speciali non pericolosi oggetto dell’attività di trattamento con produzione di materiali dovrà essere effettuato, su quest’ultimi, con esito positivo, il test di cessione di cui all’Allegato 3 al D.M. 5/2/1998 ed essere verificata la conformità alle “Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti” di cui alla Circolare del Ministero dell’Ambiente del 15/2/2005, n. UL/2005/5205;
12. dovrà essere predisposto un apposito “Registro di produzione” (opportunamente vidimato dagli uffici Arpae) in cui dovranno essere indicate: la data di svolgimento delle attività, la quantità di materia prima proveniente dal trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi di cui alla tipologia 7.1 e la quantità di rifiuto CER 170302 (sottoposto ad eventuale selezione preventiva/macinazione) oggetto di miscelazione, il numero del lotto di produzione. Sul medesimo Registro dovranno essere annotate le quantità di “Materiale recuperato” utilizzato in proprio dalla Ditta proponente o ceduto a terzi, con l'indicazione della Ditta destinataria;
13. dovrà essere predisposta specifica scheda/modulo nel quale, oltre al quantitativo conferito a terzi, dovrà essere specificato che il “Materiale recuperato” è esclusivamente destinato all'attività di costruzioni stradali e piazzali industriali; tale scheda/modulo, opportunamente controfirmata dalla Ditta destinataria, dovrà essere conservata presso gli uffici della Ditta proponente a disposizione per le verifiche degli organi di vigilanza;
14. i cumuli di “Materiale recuperato” in stoccaggio presso l'impianto, che dovranno essere ben distinti tra loro ed immediatamente identificati anche mediante l'indicazione del numero del lotto di produzione riportato nel “Registro di produzione”, dovranno avere un volume massimo di 2.000 mc, pari a circa 3.000 t.;
15. su ciascuno dei lotti, di cui ai precedenti punti 13, 14 e 15, dovrà essere effettuato il test di cessione previsto dall'Allegato 3 al D.M. 5/2/1998, che dovrà essere eseguito anche nell'ipotesi di lotti di materiale prodotto in quantità inferiori ai limiti di cui al precedente punto 15, destinato all'utilizzo in proprio dalla Ditta proponente o ceduto a terzi;
c) di stabilire che la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni dovrà essere presentata alla Regione Emilia-Romagna e ad ARPAE SAC di Piacenza. L’adempimento, nel caso di specie, potrà essere assolto nell’ambito della comunicazione di campagna di attività che la Ditta proponente sarà tenuta da inoltare, ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per l’attuazione dell’intervento in esame;
d) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00 (cinquecento,00) ai sensi dell’articolo 28 della L.R. 18/5/1999, n. 9 e successive modificazioni e della propria deliberazione n. 1238/2002 importo correttamente versato alla ARPAE SAC di Piacenza all’avvio del procedimento;
e) di trasmettere copia della presente deliberazione al proponente, al Comune di Gragnano Trebbiense (PC), all’AUSL di Piacenza, all’Amministrazione Provinciale di Piacenza e all’Arpae di Piacenza;
f) di pubblicare integralmente il presente partito di deliberazione sul sito web della Regione Emilia-Romagna.