n.347 del 30.10.2019 periodico (Parte seconda)
Autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80 alla ristrutturazione mediante modifiche interne e prospettiche sul fabbricato di proprietà adibito ad uso artigianale sito in via Foro Boario, n. 1 nel comune di Ferrara (FE) e ricadente nella fascia di rispetto della linea ferroviaria Ferrara-Codigoro
IL RESPONSABILE
(omissis)
determina:
1. di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari circostanze locali, l’autorizzazione alla ristrutturazione mediante modifiche interne e prospettiche sui corpi di fabbrica di proprietà identificati come corpo 1 e corpo 2 adibiti ad uso artigianale, siti in via Foro Boario, n°1 e distinto catastalmente al Fg. 161 map. 85 del comune di Ferrara (Fe)ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80 derogando eccezionalmente da quanto previsto dall'art. 49 dello stesso D.P.R.;
1. di dare atto che l’autorizzazione all’intervento è composta dal presente atto e dagli elaborati grafici pervenuti con posta elettronica certificata prot. PG/2019/0661316 del 28/8/2019 depositati presso l’archivio informatico del Servizio Trasporti Pubblici e Mobilità Sostenibile della Regione Emilia-Romagna, di seguito elencati, che formano parte integrante e sostanziale dell’autorizzazione:
- relazione tecnica intervento,
- planimetria degli interventi,
- berengan tav 1 attuale e prog corpo 1_archive,
- berengan tav 2 attuale e prog corpo 2_archive,
- berengan tav 3 comparativa e doc fotografica_archive;
2. Di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione “liberatoria” sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime;
a) la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente atto;
b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell’esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d’indennizzi di sorta;
c) l’impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull’immobile o sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e dell’esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;
3. di stabilire che il richiedente, pena la decadenza della presente autorizzazione dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:
a) l’illuminazione dell’area cortiliva dovrà essere orientata in modo da non arrecare disturbo alla circolazione ferroviaria;
b) a fine lavori dell’opera oggetto della presente richiesta di deroga, la proprietà dovrà trasmettere a F.E.R. S.r.l. la dichiarazione a firma del tecnico progettista attestante la conformità dell’intervento rispetto al progetto approvato;
4. di stabilire inoltre quanto segue;
- entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione il proprietario richiedente dovrà presentare domanda al Comune interessato per acquisire il relativo Permesso di Costruire o depositare la Comunicazione di Inizio Lavori (CILA) o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), scaduto inutilmente tale termine la presente autorizzazione decade di validità;
- qualora l’opera in questione sia soggetta a Permesso di Costruire nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che risulti indicato il seguente impegno nella formulazione sottoindicata;
“E’ fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti dall’autorizzazione rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima dell’opera in oggetto dalla più vicina rotaia, ai sensi dell’60 del DPR 753/80”;
- qualora l’opera in questione sia soggetta a Comunicazione di Inizio Lavori (CILA) o a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è fatto obbligo al proprietario richiedente di allegare copia della presente autorizzazione alla segnalazione medesima;
- il richiedente dovrà dare comunicazione al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria dell’inizio dei lavori in oggetto e successivamente, dell’avvenuta esecuzione degli stessi;
- eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell’opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura del Gestore dell’infrastruttura ferroviaria a spese della proprietà o aventi causa della costruzione;
- qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;
- al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria in parola è affidata la verifica della corretta esecuzione dell’intervento, la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;
- la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto;
5. di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
6 di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
7. di dare atto che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ai sensi dell’art. 7 bis comma d del D.lgs. n.33 del 2013;
8 di pubblicare per estratto il presente provvedimento nelbollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.