n.282 del 11.10.2023 periodico (Parte Seconda)
L.R. n. 8/1994, art. 51. Istituzione della zona oggetto di limitazioni denominata "Ghirardi" nel territorio di Parma
Richiamate:
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l’art. 10, a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, nonché i seguenti commi del predetto articolo:
- il comma 2, che prevede che le Regioni e le province realizzano la pianificazione faunistico-venatoria mediante la destinazione differenziata del territorio;
- i commi 7 e 10, secondo i quali, ai fini della pianificazione generale, compete rispettivamente alle Province la predisposizione dei relativi piani faunistico-venatori ed alle Regioni il coordinamento di detti piani, secondo criteri di omogeneità fissati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora ISPRA;
- il comma 9, il quale prevede che ogni zona vincolata dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, secondo disposizioni impartire dalle Regioni, apposte a cura dell’ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato alla gestione della singola zona;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e successive modifiche e integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;
Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della Legge Regionale n. 8/1994;
Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;
Richiamati in particolare della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla citata Legge Regionale n. 1/2016:
- l’art. 3, che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla Legge Regionale n. 6/2005;
- l’art. 5 “Piano faunistico-venatorio regionale”, il quale dispone:
- al comma 1, che l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della legge statale, nonché alla legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa) e al piano territoriale regionale;
- l’art. 22 che al comma 1 attribuisce alla Regione, anche su proposta degli ATC, la competenza in merito all'istituzione di “Zone di rifugio” ove, per la durata della stagione venatoria, è vietato l'esercizio della caccia e stabilisce che l'istituzione delle zone di rifugio avviene quando ricorra una delle seguenti condizioni:
- istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel limite di superficie prestabilito o impossibilità di realizzarla per opposizione motivata dei proprietari o conduttori;
- sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo;
- l’art. 24, il quale dispone che i confini delle zone di protezione della fauna selvatica sono delimitati con tabelle di colore giallo, recanti la specificazione in carattere nero dell’ambito di protezione;
- l’art. 51, il quale dispone che la Regione può vietare o ridurre la caccia in tutto il territorio o in parte di esso, per periodi stabiliti, a determinate specie di fauna selvatica per motivate ragioni connesse alla gestione faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattia o altre calamità;
Vista la “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;
Dato inoltre atto che, con riferimento alla citata Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, è stato elaborato il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023” approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, di seguito PFVR 2018-2023;
Considerato che con le deliberazioni n. 1436 del 02/09/2019, n. 1509 del 27/09/2021 e n. 1442 del 29/08/2022 è stata istituita, ai sensi dell’art. 22 della Legge Regionale n. 8/1994 e rispettivamente per le stagioni venatorie 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, la Zona di rifugio denominata “Ghirardi” nelle aree residue della superficie originale dell’Oasi non trasformate nella Riserva Regionale di cui alla deliberazione Assembleare n. 33 del 20 dicembre del 2010, per fornire confini più regolari e attestati su elementi naturali del territorio, nonché per includere parte del territorio che ricade nell’ambito della Zona speciale di conservazione ZSC “Boschi dei Ghirardi” IT4020026, per il quale le Misure Specifiche di Conservazione dispongono il divieto di esercitare l’attività venatoria;
Vista inoltre la nota trattenuta agli atti del Settore Attività faunistico–venatorie, Pesca e Acquacoltura prot. n. 0541334.E del 5 giugno 2023 con cui l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, evidenzia che:
- attualmente sono sottoposte ad iter di riperimetrazione sia la Riserva regionale “Ghirardi”, sia il sito rete Natura 2000 denominato “ZSC IT4020006 - Boschi dei Ghirardi”, quest’ultimo solo parzialmente incluso nella Riserva regionale esistente;
- la riperimetrazione della Riserva è finalizzata a rendere più efficace ed efficiente la gestione della specie cinghiale e a meglio conservare specie e habitat di interesse comunitario, in particolare aprendo all’attività venatoria zone boscate di poco rilevante pregio ambientale ed inserendo in Riserva aree aperte a prato stabile ricche di specie incluse negli allegati delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;
- la concertazione promossa dai Comuni interessati con i portatori di interesse ha portato al raggiungimento di un accordo condiviso che prevede anche la rimozione della misura specifica di conservazione della ZSC che vieta la caccia all’interno del sito, indicazione già evidenziata ai preposti uffici regionali in funzione dell’aggiornamento, attualmente in corso, delle Misure Specifiche di Conservazione;
Considerato che con nota n. 0621350.U del 27 giugno 2023 il citato Settore Attività faunistico–venatorie, Pesca e Acquacoltura ha proposto al Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane l’adozione di un provvedimento limitativo dell’attività venatoria ai sensi dell’art. 51 della Legge Regionale n. 8/1994, nelle more dell’istituzione della Riserva in oggetto, al fine di dare maggiore continuità alla tutela dell’area;
Preso atto del riscontro prodotto dal predetto Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane con nota prot. n. 0686740.I del 13 luglio 2023, nel quale è stato evidenziato che: “la documentazione relativa alla richiesta di modifica dei confini della Riserva necessita di ulteriori approfondimenti rispetto alla consultazione dei portatori di interesse prima di procedere con l’iter previsto all’art. 42 della LR 6/2005” e che: “Si concorda con la proposta di un provvedimento limitativo ai sensi dell’art. 51 della LR 8/94”, rendendo quindi necessaria l’adozione del relativo provvedimento limitativo dell’attività venatoria;
Ritenuto quindi di procedere, nelle more dell’approvazione dei nuovi confini della Riserva regionale “Ghirardi”, all’istituzione di una zona soggetta a limitazioni ai sensi dell’art. 51 della Legge Regionale n. 8/1994 denominata “Ghirardi” nel territorio dei comuni di Albareto e Borgo Val di Taro (PR), così come rappresentata nell’Allegato 1 al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
Ritenuto, altresì, di stabilire sulla superficie della suddetta zona il divieto di tutte le forme di caccia e di ogni forma di immissione e di consentire le attività di controllo nelle forme previste all’art. 19 della Legge n. 157/1992 e all’art. 16 della Legge Regionale n. 8/1994;
Ritenuto, infine, di stabilire che il vincolo limitativo previsto dall’art. 51 della citata Legge Regionale n. 8/1994 sulla zona denominata “Ghirardi” avrà la medesima validità del vigente PFVR 2018-2023 e comunque decadrà all’atto di approvazione dei confini dell’omonima Riserva regionale, se anteriore;
Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022"
- la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023, recante "Approvazione Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2023-2025 e successive modifiche e integrazioni”;
Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- n. 474 del 27 marzo 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;
Richiamate, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto inoltre dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;
A voti unanimi e palesi
1. di istituire, ai sensi dell’articolo 51 della Legge Regionale n. 8/1994, la Zona soggetta a limitazioni denominata “Ghirardi”, ricadente nei comuni di Albareto e Borgo Val di Taro (PR), così come rappresentata nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire, nella Zona di cui al punto 1, il divieto di tutte le forma di caccia e di ogni forma di immissione e di consentire le attività di controllo nelle forme previste all’art. 19 della Legge n. 157/1992 e all’art. 16 della Legge Regionale n. 8/1994, considerando la zona “Ghirardi” prioritaria nell’attuazione dei piani di controllo del cinghiale, al fine di limitare l’impatto della fauna sulle produzioni agricole;
3. di stabilire, altresì, che il vincolo limitativo della zona “Ghirardi” avrà la medesima validità del vigente PFVR 2018-2023 e comunque decadrà all’atto di approvazione dei confini dell’omonima Riserva regionale, se anteriore;
4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
5. di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, caccia e Pesca.