n.263 del 13.08.2014 periodico (Parte Seconda)
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione dell'Assemblea legislativa - Regione Emilia-romagna". Modifica della delibera 153/2013 e nomina del nuovo responsabile della prevenzione della corruzione
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Visti
- la legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 “Statuto della Regione Emilia-Romagna” che all’art. 27 riconosce l’autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile dell’Assemblea legislativa;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Visti in particolare, all’art. 1 della L. n. 190/2012, sopra citata:
- il comma 59 che stabilisce che "Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”;
- il comma 7, che prevede, al primo periodo, che "… l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione” (in seguito: "Responsabile”);
- il comma 8, che stabilisce che l’organo di indirizzo politico, su proposta del “Responsabile”, adotta annualmente il “Piano triennale di prevenzione della corruzione”, che, ai sensi del comma 5 lettera a), deve fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo;
Visto inoltre il comma 46 della L. n. 190/2012, che introduce, nel corpo normativo del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l’art. 35-bis con rubrica “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”, che dispone che:
“1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.".
Visto altresì il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, che detta disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, adottato in base alle disposizioni legislative di delega al Governo di cui all'articolo 1, commi 49 e 50, della precitata legge n. 190/2012;
Vista l’intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali, sancita il 24 luglio 2013 in sede di Conferenza unificata, che stabilisce gli adempimenti di competenza di Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Comuni e Comunità montane, con l’indicazione dei relativi termini, volti all’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n.190;
Considerato che:
a) il D.Lgs. n. 39/2013, in vigore dal 4 maggio 2013, individua, come ambito di diretta applicazione, all’art. 2, comma 1, gli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonché gli enti di diritto privato in controllo pubblico;
b) tra le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, figurano le Regioni a statuto ordinario e gli enti non economici regionali;
c) il D.Lgs. n. 39/2013 prevede, in caso di inadempimento, un apparato sanzionatorio molto severo, sancendo infatti:
- la nullità giuridica degli atti di conferimento di incarico, e dei relativi contratti, adottati in violazione delle norme del decreto medesimo (art. 17);
- la responsabilità delle conseguenze economiche derivanti dal conferimento di incarichi che siano dichiarati nulli, a carico dei soggetti conferenti, con preclusione in capo ai medesimi del potere di attribuire, per tre mesi, ulteriori incarichi di loro competenza (art. 18, commi 1 e 2);
- i poteri di vigilanza e di ispezione, oltre che di sospensione di singoli procedimenti di conferimento di incarichi, in capo all’Autorità Nazionale Anticorruzione, che, ai sensi dell’art. 1 comma 1 della L. n. 190/2012, è stata prima identificata con la “Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche” (CIVIT), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (art. 16) e successivamente con Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.A.C.) in applicazione dell’art. 5 della Legge n. 125 del 30/10/2013 le cui competenze sono state ampliate dall’art. 19, comma 2, del decreto legge 24 giungo 2014 n. 90;
- la decadenza dagli incarichi, e la risoluzione del relativo contratto di lavoro, in caso di incompatibilità, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del “Responsabile”, dell'insorgere della causa di incompatibilità (art. 19);
Richiamata la delibera di Giunta n. 783 del 17 giugno 2013 recante “Prime disposizioni per la prevenzione e la repressione dell'illegalità' nell'ordinamento regionale. Individuazione della figura del responsabile della prevenzione della corruzione” con la quale sono state dettate linee guida per l’adeguamento dell’ordinamento regionale alle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 e con la quale il dr. Lorenzo Broccoli è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione (“Responsabile”) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna, per due anni dalla data della delibera medesima;
Ritenuto di applicare la delibera di Giunta citata relativamente all’adozione delle disposizioni per la prevenzione e la repressione dell’illegalità nell'ordinamento regionale e, in particolare, per l’applicazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 39/2013;
Vista la propria deliberazione n. 153 del 30/10/2013 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione dell'Assemblea legislativa - Regione Emilia-Romagna” con la quale è stata nominata la dirigente regionale dott.ssa Anna Voltan quale Responsabile della prevenzione della corruzione (“Responsabile”) per l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, per due anni dalla data della deliberazione medesima;
Vista la propria deliberazione n. 133 del 25/09/2013 recante “Nomina del Responsabile della Trasparenza dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. Indirizzi operativi finalizzati alla pubblicazione della sezione "amministrazione trasparente" del portale istituzionale, alla redazione del piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2016 di concerto con il Responsabile della Trasparenza della Giunta regionale” con la quale è stato individuato il Responsabile della trasparenza e dell’accesso civico dell’Assemblea legislativa nella figura del dott. Cristiano Annovi, dalla data di adozione dell’atto al 31/05/2015;
Atteso che - l’art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 dispone che il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, svolge “di norma” le funzioni di responsabile per la trasparenza;
Richiamata la Circolare n. 1/2013 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, ad oggetto “Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica amministrazione”, che fornisce alle pubbliche amministrazioni informazioni e prime indicazioni sull’applicazione della L. n. 190/2012 e che in particolare, sull’individuazione della figura del “Responsabile”, evidenzia la necessità che si stabilisca un raccordo in termini organizzativi tra il Responsabile della Trasparenza ed il Responsabile Anticorruzione e, in presenza dei requisiti, la possibilità di optare per la concentrazione delle responsabilità in capo ad un unico dirigente, ove ciò sia ritenuto piu’ efficiente;
Considerato che le indicazioni contenute nella richiamata circolare devono essere armonizzate con il sistema organizzativo, di poteri e di relazioni gerarchiche proprie dell’ordinamento regionale, quale tratteggiato, in particolare, dalla L.R. 26/11/2011, n. 43 e ss.mm.ii. recante “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”, nel rispetto peraltro, in via prioritaria, dell’autonomia organizzativa regionale, garantita costituzionalmente;
Evidenziate, in questo primo periodo di attività svolte dai Responsabili della Prevenzione della corruzione e Trasparenza dell’Assemblea legislativa, le effettive sinergie tra le rispettive competenze così come individuare dalla L. n. 190/2012 e dal D. Lgs n. 33/2013;
Sentita la dr.ssa Anna Voltan la quale ha espresso il proprio consenso all’individuazione di un nuovo Responsabile della Prevenzione della corruzione dell'Assemblea legislativa - Regione Emilia-Romagna”;
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 11 del 28/01/2014 “Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (p.t.p.c.) dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per gli anni 2014-2016”;
- la delibera di Giunta, adottata d’intesa con l’Ufficio di Presidenza, n. 967 del 30/06/2014 “Determinazione di criteri per la rotazione degli incarichi dirigenziali nei settori maggiormente esposti a rischio corruzione”;
Ritenuto innanzitutto di stabilire che l’incarico di “Responsabile”, in ragione degli attuali vincoli legali alla spesa per il personale e al contenimento delle dotazioni organiche, sia attribuito a un dirigente già in servizio e che si debba configurare come incarico aggiuntivo a quello di cui il dirigente individuato risulti già titolare, senza che l’ulteriore funzione possa comportare alcuna modifica al suo incarico originario e al relativo contratto di lavoro;
Considerato quindi necessario con il presente provvedimento incardinare in un unico dirigente le funzioni di Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna;
Esplicitati di seguito i criteri seguiti per la scelta del “Responsabile”, secondo anche le indicazioni della circolare sopra richiamata, precisando sin d’ora che, in via generale, si intende privilegiare, per il futuro, quello di rotazione dell’incarico, ferma restando la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) il prescelto non deve appartenere a strutture speciali, ai sensi dell’art. 63 dello Statuto regionale e degli artt. da 4 a 8 della L.R. n. 43 del 2001, ossia a uffici di diretta collaborazione politica;
b) l’incarico di “Responsabile” deve essere attribuito a un dirigente appartenente al ruolo regionale e quindi, che si trovi in una posizione di relativa stabilità; pertanto l’affidamento dell’incarico a dirigenti con contratto di lavoro a tempo determinato può essere operato solo in ipotesi eccezionali, previa adeguata motivazione;
d) il dirigente prescelto non deve essere mai stato destinatario di sentenze penali di condanna, anche non definitive; di condanne da parte della Corte dei conti, anche non definitive, per illeciti amministrativo-contabili; di provvedimenti disciplinari oppure di sanzioni in materia di responsabilità dirigenziale;
e) il dirigente prescelto deve possedere una elevata preparazione professionale di natura giuridico-amministrativa, in ragione delle tematiche e dei problemi che il “Responsabile” deve istituzionalmente valutare;
f) nell’effettuare la scelta occorre tenere conto dell’esistenza di situazioni di potenziale conflitto di interesse evitando, per quanto possibile, la designazione di dirigenti incaricati di quei settori che sono considerati tradizionalmente più esposti al rischio della corruzione, quali il settore contratti o patrimonio, nonché il dirigente responsabile dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD);
Dato atto che il dr. Cristiano Annovi, responsabile del Servizio Sistemi Informativi-Informatici e Innovazione, già Responsabile della Trasparenza dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna risponde ai criteri di scelta di cui sopra come emerge dal curriculum vitae e dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, per il requisito di cui al punto d), acquisiti agli atti del procedimento;
Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 15/07/2014 recante: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Modifiche alla delibera 173/2007”;
Visto il parere di regolarità amministrativa allegato al presente atto
A voti unanimi
delibera:
a. di revocare, in data 31/08/2014, alla dr.ssa Anna Voltan l’incarico di Responsabile alla prevenzione della corruzione dell’Assemblea legislativa;
b. di nominare il dirigente regionale dr. Cristiano Annovi quale Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (“Responsabile”) per l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, a partire dall’1/09/2014 e fino al 31/05/2015;
c. di stabilire, in relazione alla nomina di cui al punto b., che il dr. Cristiano Annovi svolgerà la funzione di “Responsabile” in via aggiuntiva rispetto all’incarico di dirigente responsabile del Servizio Sistemi Informativi-Informatici e Innovazione, senza alcuna modifica a quest’ultimo incarico né al relativo contratto di lavoro;
d. di stabilire inoltre che le funzioni di “Responsabile” della Prevenzione della corruzione, sono di seguito precisate, al fine di chiarirne le responsabilità: curare, anche tramite propri atti di indirizzo, che sia assicurato il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
- vigilare sul rispetto, da parte delle strutture dell’Assemblea legislativa delle norme di cui al precedente alinea e curare le segnalazioni di cui all’art. 15 comma 2 del D.Lgs. n.39/2013 o richiedere i pareri di cui all’art. 16, comma 3, del medesimo decreto;
- gestire la procedura di contestazione di esistenza o di insorgenza di situazioni di inconferibilità e di incompatibilità, richiamata all’art. 15 comma 1 del D.Lgs. n. 39/2013 e descritta all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- esprimere un parere motivato e vincolante sulla possibilità di procedere egualmente al conferimento di un incarico ex D.Lgs. n. 39/2013, allorché l’Autorità Nazionale Anticorruzione abbia espresso rilievi, osservazioni e sospeso il procedimento di conferimento dell’incarico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 16, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 39/2013;
- provvedere all’applicazione del PRC e vigilare sul corretto funzionamento dell’intero meccanismo della prevenzione;
e. di rinviare alla propria deliberazione n. 153 del 30/10/2013 per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto;
f. di rinviare alla propria deliberazione n. 133 del 25/09/2013 per l’individuazione delle funzioni attribuite al dr. Cristiano Annovi quale Responsabile della Trasparenza dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
g. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito web istituzionale.
Allegato A)
Poteri di vigilanza del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell’Assemblea legislativa regionale. Delineazione della procedura di contestazione di cui all’art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013
ART. 1- Contestazione
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (“Responsabile”) dell’Assemblea legislativa regionale, quando viene a conoscenza, d’ufficio o su segnalazione, della sussistenza o insorgenza di una situazione di incompatibilità o di sopravvenuta inconferibilità, a carico di un dirigente regionale titolare di un “incarico amministrativo di vertice” o di un “incarico dirigenziale”, quali definiti dal D.Lgs. n. 39/2013 e dalla normativa applicativa regionale, deve provvedere tempestivamente alla contestazione del fatto all’interessato, a seguito degli accertamenti istruttori preliminari ritenuti necessari, che dovranno esaurirsi comunque entro il termine massimo di quindici giorni di calendario dal momento in cui ha avuto notizia della causa di sopravvenuta inconferibilità o incompatibilità.
La contestazione deve essere effettuata per iscritto e comunicata formalmente al dirigente, a cura del “Responsabile” attraverso lettera, da consegnare a mano e di cui il dirigente deve rilasciare apposita ricevuta. La lettera di contestazione può essere consegnata attraverso il servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) solo in caso di assenza dal servizio del dirigente. In ogni caso è sempre possibile l’inoltro all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del dirigente, se ufficialmente comunicata o nota al “Responsabile”.
Il “Responsabile” trasmette copia della contestazione anche al superiore gerarchico dell’interessato.
ART. 2- Difesa del dirigente
Con la lettera di contestazione il “Responsabile” deve assegnare cinque giorni (di calendario), dalla data del ricevimento della contestazione, al dirigente per presentare eventuali argomentazioni a difesa circa la insussistenza della causa di incompatibilità o di sopraggiunta inconferibilità dell’incarico.
Il dirigente, in caso di incompatibilità, può anche comunicare, entro il termine di cui sopra, che intende rimuovere la causa esterna di incompatibilità, conservando l’incarico.
ART. 3- Chiusura del procedimento
Se il “Responsabile” ritiene esaustive e accoglibili le argomentazioni del dirigente, il procedimento viene chiuso con nota formale e motivata, indirizzata all’interessato entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
Se le argomentazioni sostenute dal dirigente non sono accolte o se il medesimo non fornisce alcun riscontro, il “Responsabile” informa, entro il termine di cui al punto 1, l’interessato confermandogli la incompatibilità o la sopraggiunta inconferibilità dell’incarico di cui è titolare, permanendo comunque in capo al medesimo la facoltà di dimettersi.
In ogni caso, per non decadere dall’incarico, il dirigente interessato, deve comunicare, dandone prova documentale, entro il termine perentorio di 14 giorni dal ricevimento della contestazione, di avere rimosso la causa esterna di incompatibilità.
Nel caso di cui al punto 2 e nel caso comunque che entro il 14° giorno dalla data di ricevimento della contestazione non giunga la comunicazione di cui al punto 3, il “Responsabile” informa le strutture competenti dell’Amministrazione, per l’adozione dei provvedimenti previsti dal D.Lgs. 39/2013 (ad esempio: adozione dell’atto dichiarativo di decadenza dall’incarico, ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 39/2013, oppure, in caso di inconferibilità sopravvenuta per condanna penale, per l’adozione dei provvedimenti e delle misure organizzative di cui all’art. 3 del decreto medesimo).
Ai fini del rispetto dei termini del presente procedimento si tiene conto delle date di registrazione al Protocollo informatico dell’Amministrazione.