n.275 del 05.08.2020 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento UOM gestite da Croce Rossa Italiana Comitato di Bagnolo in Piano ODV (RE)

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019: “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008” e in particolare l’art. 23 commi 3 e 4;

le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 44 del 2009 “Requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi“ che ha approvato i requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi” specificando che si intende per servizio soccorso/trasporto infermi l’attività che viene svolta con le auto mediche o le ambulanze in situazioni di emergenza-urgenza o con le sole ambulanze per attività non urgenti quali i trasporti tra ospedali o padiglioni dello stesso ospedale e fra territorio e ospedali e viceversa; tale deliberazione ha inoltre identificato come strutture oggetto dell’accreditamento le Unità Operative Mobili (UOM) la cui attività è garantita dall’impiego di ambulanze e auto mediche riconducibili normativamente a “veicoli per uso speciale” soggetti a particolari norme di trasformazione che li individuano in modo univoco. In tale contesto le “postazioni” svolgono la funzione di base di sosta e di partenza di una o più UOM.

L’Unità Operativa Mobile corrisponde pertanto alla “struttura” modulare rappresentata dalle ambulanze e auto mediche, personale e le relative clinical competence il cui utilizzo è integrato nella rete dell’offerta di prestazioni sanitarie e di emergenza, caratterizzata da specifica appropriatezza e differenziata per rispondere adeguatamente a specifici bisogni assistenziali; 

- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;

- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";

- n. 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 973/2019 “Aggiornamento indirizzi di programmazione regionale in tema di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private e ulteriori disposizioni in materia”;

- n. 2212/2019 “L.R. 6 novembre 2019, n. 22 "nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008". prime disposizioni attuative” 

Viste:

la nota del 26/10/2011 con cui il legale rappresentante della Croce Rossa Italiana Comitato di Correggio con sede legale in Viale Vittorio Veneto 34 Correggio, chiedeva l’accreditamento delle UOM e delle postazioni site nei Comuni di Correggio e di Bagnolo in Piano;

la nota prot. PG/2016/147126 del 3/3/2016 con la quale questa Direzione Generale ha riattivato il percorso dell’accreditamento del trasporto infermi e soccorso della Croce Rossa Italiana (sospeso con la Circolare regionale 6 del 24 marzo 2014);

la nota prot. PG/2017/144936 del 4/3/2017 di richiesta di subentro della APS Croce Rossa Italiana – Comitato di Correggio con sede legale in Correggio (RE) Viale Vittorio Veneto n. 34, alla domanda di accreditamento sopra citata;

la determinazione n.849 del 18/1/2019 della responsabile del Servizio politiche per l’integrazione sociale, il contrasto alla povertà per l’integrazione e terzo settore recante "MIGRAZIONE DEI COMITATI CROCE ROSSA ITALIANA NEL REGISTRO REGIONALE DELLE ODV EX D.LGS117/2017”;

la richiesta pervenuta a questa amministrazione protocollata con PG/2020/0148623 del 20/2/2020 conservata agli atti del Servizio Assistenza Ospedaliera, con la quale il Legale rappresentante di Croce Rossa Italiana Comitato di Bagnolo in Piano Odv con sede legale in via Tassone,3, Bagnolo in Piano (RE) chiede l’accreditamento della struttura;

la nota del Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento (prot. PG/2020/0311008 del 23/4/2020) con la quale chiedeva chiarimenti alla CRI Comitato di Bagnolo in Piano Odv in merito all’autovalutazione allegata alla domanda nella quale il legale rappresentante dichiarava il non pieno possesso di alcuni requisiti generali; e contestualmente sospendeva il procedimento

la risposta della struttura, protocollata con prot. PG/2020/
0388500 del 26/5/2020;

la nota prot. AUSL RE n. 123115 del 16/12/2011, integrazione della nota di programmazione prot. AUSL RE n.82790 del 5/8/2009 dell’Azienda Usl di Reggio Emilia; 

Visto il comma 2 dell’art. 15 della L.R. n. 22/2019 “Procedura per la concessione dell’accreditamento” che stabilisce che:

“L’accreditamento è concesso o negato dal direttore generale competente in materia di sanità su proposta del coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento entro novanta giorni dalla presentazione della domanda da parte del legale rappresentante della struttura interessata, sulla base della coerenza con la programmazione regionale, della valutazione dei requisiti soggettivi e dei documenti presentati a corredo della domanda”;

Dato atto che i provvedimenti autorizzativi sono stati rilasciati dal Comune competente; 

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica; 

Richiamati: 

- l’art. 23, comma 2, della L.R. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;

- il D.Lgs. n. 159/2011 ed in particolare il libro II recante “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, e ss.mm.ii;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

- la DGR n. 83/2020 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”; 

Dato atto che sono in corso i previsti controlli antimafia; 

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi; 

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi; 

Dato atto dell’istruttoria svolta dal Servizio Assistenza ospedaliera; 

Su proposta del Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento; 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 

determina: 

1. di concedere l’accreditamento di Croce Rossa Italiana Comitato di Bagnolo in Piano Odv con sede legale in via Tassone,3, Bagnolo in Piano (RE) delle UOM di seguito elencate:

- 1 UOM ambulanza con soccorritore con postazione nel Comune di Bagnolo in Piano (RE);

- 1 UOM di trasporto non urgente per un complessivo di ore da definirsi in base al fabbisogno dell’Azienda Usl di riferimento;

e della Funzione di governo aziendale della formazione continua; 

2. di dare mandato all’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, di effettuare, ai sensi del comma 4, dell’art. 15 della L.R. 22/2019, le attività di verifica finalizzate ad accertare il possesso dei requisiti di accreditamento, con particolare riferimento al 2° ed al 5°Criterio, mediante sopralluoghi presso le strutture interessate, entro sei mesi dalla data di concessione dell’accreditamento; 

3. di dare atto che ai sensi del comma 5 dell’art. 15 della L.R. 22/2019, in caso di risultanze negative delle verifiche dell’OTA, potrà essere disposto un accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione; in caso di mancato adempimento delle prescrizioni, ai sensi del comma 4 dell’art. 15 si potrà sospendere e revocare in tutto o in parte l’accreditamento concesso; 

4. di dare atto, altresì, che ai sensi dell’art. 17 “Sospensione e revoca” della L. R. 22/2019, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del SSR, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, previa diffida, in tutto o in parte;

5. di stabilire che tutti i trasporti devono essere effettuati con mezzi che rientrino nei limiti di impiego stabiliti dai requisiti di accreditamento di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009; 

6. di stabilire che il tutto il personale deve possedere i requisiti di clinical competence stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009; 

7. di dare atto che l’accreditamento di cui al punto 1. viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa, decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi dell’art.23, comma 3, della L.R. n. 22/2019, ha validità quinquennale; 

8. di dare atto che, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 18, comma 1, della L.R. 22/2019, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento; 

9. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica; 

10. di dare mandato all’Azienda sanitaria di monitorare la permanenza dei requisiti; 

11. di stabilire che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate 

12. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna; 

13. di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con delibera di Giunta regionale n. 83/2020 ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013

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