n. 170 del 10.12.2010 (Parte Seconda)

Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica. (Proposta della Giunta regionale in data 15 novembre 2010, n. 1713)

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1713 del 15 novembre 2010, recante in oggetto “Prima individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica.”;

Preso atto:

- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla commissione assembleare referente “Territorio, Ambiente, Mobilità”, giusta nota prot. n. 35601 in data 1 dicembre 2010;

- e, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della discussione assembleare;

Visti:

- la Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità;

- la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

- la Legge 4 giugno 2010, n. 96 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009”;

- la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità;

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ”;

- la Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002, n. 1600/2002/CE “Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente”;

- la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni del 22 settembre 2006, “Verso una strategia tematica per la protezione del suolo”;

- il Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;

- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’articolo 7 del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”;

- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2010 “Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare”;

- la Legge Regionale n. 26 del 23 dicembre 2004 recante “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”;

- la Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 14 novembre 2007, n. 141: “Approvazione del piano energetico regionale”;

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008 n.4;

- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;

- il Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”;

- il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38”;

- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

- il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari;

- il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

- la Legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”;

- il Decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56 “Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione alla direttiva 2006/32/CE, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE”;

- la Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000”;

- la Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. modifiche ed integrazioni a leggi regionali”;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1198 del 26 luglio 2010 “Misure di semplificazione relative al procedimento per la costruzione e l’esercizio degli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas prodotto da biomasse provenienti da attività agricola”;

- la Risoluzione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 571 del 3 novembre 2010 “Risoluzione per impegnare la Giunta a predisporre linee guida per disciplinare gli impianti di pannelli fotovoltaici a terra”;

Visti inoltre:

- le Norme di attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), approvate con la deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993, e successive modifiche e integrazioni;

- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Considerato che le Linee Guida nazionali, nel fissare i criteri finalizzati alla ubicazione degli impianti in oggetto, fanno salve le previsioni dei Piani paesaggistici e delle prescrizioni d’uso indicate nei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del citato D.lgs. n. 42 del 2004;

Considerato, inoltre, che:

- la Regione Emilia-Romagna è dotata dal 1993 del P.T.P.R., piano generale urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, i cui contenuti sono stati attuati dalla pianificazione provinciale e comunale;

- le Norme di attuazione del P.T.P.R. costituiscono il fondamentale riferimento per la definizione dei livelli di trasformazione ammissibili, in rapporto alle diverse caratteristiche paesaggistiche e ambientali del territorio regionale;

- il P.T.P.R., in particolare, stabilisce, in ragione dei diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, specifiche tutele per gli ambiti del territorio di notevole valore paesaggistico, volte ad escludere o limitare la realizzazione di nuovi insediamenti, avendo cura, in ogni caso, di attenuare l’impatto negativo degli interventi ammessi per renderli compatibili con i valori tutelati;

Considerato:

- che la Direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità e la Direttiva 2009/28/CE recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE impongono l’obiettivo di promuovere un maggiore contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di energia elettrica;

- che il Decreto legislativo n. 387/2003 ha il fine di attuare la direttiva 2001/77/CE promuovendo l’utilizzo dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità;

- che la Legge regionale n. 26/2004 pone tra gli obiettivi della programmazione energetica regionale lo sviluppo e la valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia avendo cura di assicurare le condizioni di compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale delle attività energetiche, nella convinzione che l’innalzamento della competitività regionale non debba prescindere dalla sostenibilità ambientale e territoriale del sistema energetico;

- che il Piano Energetico Regionale (PER) nel fissare precisi obiettivi di risparmio e di razionalizzazione energetica prevede che una quota rilevante del fabbisogno di energia elettrica sia prodotta attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili;

Considerato:

- che la Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002, n. 1600/2002/CE di istituzione del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente prevede, tra i suoi obiettivi, la tutela e la promozione di un utilizzo sostenibile del suolo;

- che la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni del 22 settembre 2006, “Verso una strategia tematica per la protezione del suolo” afferma la necessità di un’azione di difesa del suolo da parte degli stati membri nel rispetto del principio di sussidiarietà e suggerisce la direttiva quadro quale strumento di indirizzo della suddetta azione;

- che il trentunesimo considerando del Regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo afferma la necessità di incoraggiare in particolare gli imprenditori agricoli e i detentori di aree forestali ad impiegare metodi di utilizzazione del suolo compatibili con le esigenze di salvaguardia dell’ambiente naturale e del paesaggio e di protezione delle risorse naturali concorrendo così all’attuazione del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente e dello sviluppo sostenibile;

- che il Regolamento CE n. 1698/2005 predefinisce i fini generali dello sviluppo rurale coerentemente con la triade economia-ambiente-aspetti sociali propria dello sviluppo sostenibile e che si sostanziano nei seguenti punti:

  1. accrescere la competitività del settore agricolo e forestale;
  2. valorizzare l’ambiente e lo spazio naturale sostenendo la gestione del territorio;
  3. migliorare la qualità della vita nelle zone rurali promuovendo la diversificazione delle attività economiche;

Considerato che il Piano di Sviluppo Rurale dell’Emilia-Romagna pone fra i suoi obiettivi quello di indirizzare e integrare le risorse e gli strumenti disponibili a favore di uno sviluppo economico sostenibile in termini ambientali, tale da garantire una maggiore competitività del sistema agricolo e la necessaria coesione sociale;

Considerato che il consumo del suolo costituisce un significativo rischio anche ambientale in quanto i fenomeni di abbandono determinano in queste aree il venire meno del ruolo di difesa del suolo svolto dalle attività agricole;

Considerato che i temi della qualità dell’aria, del risparmio energetico, della tutela dell’acqua, della riduzione del consumo del suolo e dell’uso di energie rinnovabili sono tra quelli posti come prioritari dal programma di governo presentato dall’Assemblea legislativa dal Presidente Errani per la IX legislatura;

Rilevato:

- che negli ultimi anni si è sviluppata la consapevolezza del problema relativo al consumo della risorsa suolo, soprattutto a seguito dell’intenso processo di urbanizzazione, che incide fortemente sulla capacità del suolo di svolgere le sue funzioni e che occorre, quindi, definire un percorso per limitare il consumo del territorio e per garantire un equilibrio nell’uso delle risorse e per garantire la funzionalità dell’ecosistema;

- che l’indubbia rilevanza che il legislatore comunitario e nazionale ha inteso attribuire allo sviluppo delle energie rinnovabili vada coordinata con l’ulteriore principio, sempre di derivazione comunitaria, di tutela e valorizzazione del suolo in maniera sostenibile, in modo da conservarne le capacità di fornire servizi di tipo ecologico, economico e sociale e di mantenerne le funzioni fra cui, quelle proprie del settore agricolo;

Considerato che le Linee Guida prevedono che l’individuazione delle aree e dei siti non idonei debba essere differenziata in relazione alle diverse fonti rinnovabili;

Considerato:

- che il comma 7 dell’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 prevede che gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e che nell’ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14;

- che il comma 10 dell’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 prevede che in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento e che in attuazione di tali linee guida, le Regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti;

- che il paragrafo 17 delle suddette “Linee Guida”, prevede, al punto 1 che, al fine di accelerare l’iter di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, le Regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all’Allegato 3 e al punto 3 che, nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 8-bis della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, le Regioni possono individuare le aree non idonee senza procedere alla contestuale programmazione di cui al punto 17.2;

- che l’allegato 3, lettera f) delle suddette “Linee Guida”, avendo già compiuto una ponderazione dei differenti interessi coinvolti, in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni quale attuazione del principio di leale collaborazione, prevede che, in riferimento agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le Regioni possono procedere ad indicare come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all’interno di quelle di seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti:

  • le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge n. 394/1991 ed inserite nell’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all’ articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 394/1991 ed equivalenti a livello regionale;
  • le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della convenzione di Ramsar;
  • le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);
  • le Important Bird Areas (I.B.A.);
  • le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette); istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; aree di connessione e continuità ecologico- funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;
  • le aree agricole interessate da produzioni agricolo- alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all’art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un’elevata capacità d’uso del suolo;

Considerato che dalla ricognizione delle normative settoriali di tutela delle aree protette, dei siti di Rete Natura 2000 nonché dalle normative settoriali di tutela delle aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari biologiche, a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT), si ricava, fra le altre cose, la necessità di tutela del suolo quale risorsa naturale limitata;

Considerato che l’installazione di un impianto fotovoltaico con moduli ubicati sul suolo comporta la modifica dell’uso del suolo che può risultare incompatibile con gli obiettivi di protezione posti dalle suddette normative di settore;

Considerato che, al di fuori delle suddette aree, si rende comunque necessario fornire un criterio per la localizzazione degli impianti che sia in grado di conciliare l’istanza di tutela delle caratteristiche generali del suolo con quella di tutela e valorizzazione della produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica;

Considerato che, a tal fine, si ritiene di utilizzare un criterio basato sull’occupazione del suolo agricolo da parte dell’impianto fotovoltaico fissando un rapporto fra la superficie dell’impianto fotovoltaico e la superficie complessiva dell’area sulla quale si intende realizzare l’impianto fotovoltaico;

Considerato che benché la tecnologia fotovoltaica consenta di produrre energia pulita, utilizzando una fonte rinnovabile, non la si può considerare del tutto priva di impatto sull’ambiente come nel caso in cui sia realizzata mediante impianti a terra di pannelli fotovoltaici su suoli liberi;

Ritenuto di dovere chiarire che, ai fini del presente atto, la dizione “impianto con moduli ubicati al suolo” sia da intendersi inclusiva degli impianti fotovoltaici, comunque realizzati, i cui moduli sono posizionati sulla terra a qualsiasi altezza dalla medesima;

Ritenuto, pertanto, opportuno fornire in parte allegata, sulla base del quadro normativo di cui al presente atto, una prima individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica che saranno, in seguito, ulteriormente dettagliati con l’adozione di un atto a valenza generale sulle fonti energetiche rinnovabili;

Ritenuto, inoltre, che in attuazione delle Linee Guida nazionali sia opportuno dettare criteri localizzativi per gli impianti in oggetto in coerenza con le prescrizioni del PTPR;

Visti inoltre:

- l’articolo 28, comma 4, lettera d) dello Statuto regionale, in base al quale spetta all’Assemblea legislativa regionale “approvare gli atti regionali di programmazione e di pianificazione economica, territoriale e ambientale”;

- l’articolo 46, comma 5, dello Statuto regionale, in base al quale la Giunta regionale ha “la facoltà di proporre, salvo i casi esclusi dalle leggi regionali, provvedimenti di competenza dell’Assemblea”;

Dato atto dei pareri di regolarità amministrativa sulla proposta della Giunta regionale all’Assemblea legislativa, n. 1713 del 15 novembre 2010, qui allegati;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

delibera

a) l’approvazione in attuazione delle linee guida nazionali di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, dell’Allegato I parte integrante del presente provvedimento “Prima individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”;

b) di stabilire che il presente provvedimento trovi applicazione fino alla completa definizione dei limiti e divieti alla realizzazione degli impianti e programmazione degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili;

c) di prevedere che i criteri di localizzazione di cui all’allegato I non si applichino, oltre che ai procedimenti già conclusi alla data di approvazione del presente provvedimento, a quelli che alla medesima data risultino formalmente avviati, per effetto della presentazione dell’istanza di autorizzazione unica ovvero del sostitutivo titolo abilitativo corredati della documentazione prevista dalla normativa vigente;

d) di prevedere che non siano soggetti alle disposizioni del presente atto i procedimenti per l’istallazione degli impianti che, alla data di approvazione dello stesso, siano già stati ammessi a finanziamento pubblico;

e) di precisare altresì che per il territorio dei Comuni aggregati alla Regione Emilia-Romagna ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 117, la Giunta regionale con successiva deliberazione provvederà ad indicare, in coerenza con quanto previsto dal presente atto, le aree e i siti per l’istallazione di impianti fotovoltaici, individuandoli cartograficamente;

f) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

“ALLEGATO I”

PRIMA INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEI SITI PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA FONTE ENERGETICA RINNOVABILE SOLARE FOTOVOLTAICA

CRITERI GENERALI DI LOCALIZZAZIONE:

PREMESSA: efficacia ed ambito di applicazione

1. I presenti criteri generali di localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica - di seguito denominati “impianti fotovoltaici” - non si applicano, oltre che ai procedimenti già conclusi alla data di approvazione del presente provvedimento, a quelli che alla medesima data risultino formalmente avviati, per effetto della presentazione dell’istanza di autorizzazione unica ovvero del sostitutivo titolo abilitativo corredati della documentazione prevista dalla normativa vigente;

2. Non sono soggetti alle disposizioni del presente atto i procedimenti per l’istallazione degli impianti che, alla data di approvazione dello stesso siano già stati ammessi a finanziamento pubblico.

3. Dalla data di approvazione del presente atto, ai sensi dell’art. 12, comma 10, del D.lgs. n. 387 del 2003 e del paragrafo 1.2 delle Linee guida nazionali, trovano applicazione unicamente i limiti, le condizioni e i criteri di localizzazione previsti dal presente atto.

4. Ai fini dell’individuazione delle aree e dei siti disciplinati dal presente Allegato, occorre fare riferimento alle leggi, ai piani territoriali e urbanistici (regionali, provinciali e comunali) e ai piani settoriali, adottati o approvati, nonché agli atti amministrativi e agli atti di organismi di controllo, i quali stabiliscono le perimetrazioni e gli elenchi degli stessi.

5. Per il territorio dei Comuni aggregati alla Regione Emilia-Romagna ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 117, la Giunta regionale, con successiva deliberazione, provvederà ad indicare, in coerenza con quanto previsto dal presente atto, le aree e i siti per l’istallazione di impianti fotovoltaici, individuandoli cartograficamente.

6. La Regione, al solo scopo di fornire uno strumento conoscitivo agli operatori, anche ai sensi del paragrafo 6.1 delle Linee guida nazionali, provvede alla rappresentazione cartografica delle aree non idonee all’istallazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo (lettera A del presente allegato) e di quelle considerate idonee all’istallazione degli stessi (lettera B del presente allegato) attraverso appositi elaborati meramente ricognitivi delle medesime aree.

7. Le aree computate ai fini della realizzazione degli impianti fotovoltaici non possono essere utilizzate, per l’intero periodo di esercizio degli stessi, allo scopo di realizzare nuovi impianti, anche a seguito di frazionamento.

8. Qualora un’area sia soggetta a diversi criteri localizzativi previsti dal presente atto, si applica la disciplina più restrittiva.

A) Sono considerate non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo le seguenti aree:

1) le zone di particolare tutela paesaggistica di seguito elencate, come perimetrate nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione:

1.0 zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR);

1.1. sistema forestale e boschivo (art. 10 del PTPR);

1.2. zona di tutela della costa e dell’arenile (art. 15 del PTPR);

1.3. invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 18 del PTPR)

1.4. crinali, individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell’art. 20, commi 1, lettera a, del PTPR;

1.5. calanchi (art. 20, comma 3 del PTPR);

1.6. complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, comma 2, lettere a. e b.1. del PTPR);

1.7. gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, fino alla determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso degli stessi, ai sensi dell’art. 141-bis del medesimo decreto legislativo;

1.8. le aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi 10 anni individuate ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”.

DESCRIZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE RENDONO INCOMPATIBILE L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI:

Le zone territoriali indicate ai punti precedenti sono tutelate dal PTPR per le particolari caratteristiche possedute. In particolare, le zone di tutela naturalistica di cui all’art. 25 del PTPR individuano e tutelano le aree nelle quali sono ammessi prioritariamente attività finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti. Il sistema forestale e boschivo (art. 10 del PTPR) ha prioritarie finalità di tutela naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica, oltre che di riequilibrio climatico. Le zone di tutela della costa e dell’arenile (art. 15 del PTPR) presentano caratteri di naturalità o di seminaturalità. La tutela prevista dal PTPR per gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 18 del PTPR) trova motivazione nella necessità di non interferire sull’andamento del corso d’acqua. Il PTPR prevede che i PTCP dettino specifiche disposizioni per i crinali (art. 20, comma 1, lettera a, del PTPR) e in tal senso i PTCP hanno individuato i crinali che devono essere oggetto di particolare tutela, al fine di salvaguardarne il profilo e i coni visuali. I calanchi (art. 20, comma 3) presentano aspetti naturalistici e paesaggistici particolari che devono essere salvaguardati. Il PTPR tutela i complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, comma 2, lettere a. e b.1. del PTPR) in quanto aree di rilevante interesse storico-culturale e testimoniale. Infine, gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del D.lgs. 42 del 2004 sono zone di particolare attenzione dal punto di vista paesaggistico, e pertanto si ritiene congruo prevederne una tutela assoluta finché non saranno determinate le specifiche prescrizioni d’uso che definiscano per ognuno di essi gli interventi ammissibili.

Per tali aree, quindi, l’installazione di impianti fotovoltaici a terra provoca un impatto ambientale incompatibile con l’obiettivo di tutela individuato.

2) le zone A e B dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005;

DESCRIZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE RENDONO INCOMPATIBILE L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI:

L’art. 12 della L. 394/91 individua le zone A come “riserve integrali nelle quali l’ambiente naturale è conservato nella sua integrità” e le zone B come “riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell’Ente parco.”

L’art. 25 della L.R. n. 6/2005 individua la zona A come “di protezione integrale, nella quale l’ambiente naturale è protetto nella sua integrità” e la zona B come “di protezione generale, nella quale suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti. È vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell’ambiente e del paesaggio. Sono consentite, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia ambientale previste dal Piano territoriale, le attività agricole, forestali, zootecniche, agrituristiche ed escursionistiche nonché le infrastrutture necessarie al loro svolgimento”.

In tali aree l’installazione di impianti fotovoltaici a terra provoca un impatto ambientale incompatibile con l’obiettivo di tutela individuato.

3) le aree incluse nelle Riserve Naturali istituite ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005;

DESCRIZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE RENDONO INCOMPATIBILE L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI:

L’art. 2 della L. 394/91 individua le riserve naturali come “aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche”.

L’art 45, comma 2, della L.R. n.6/2005 dispone che “Nel territorio delle Riserve naturali regionali possono essere previste, attraverso l’atto istitutivo ed il Regolamento di cui all’articolo 46, aree di conservazione integrale nelle quali è vietato l’accesso al pubblico”.

L’art. 45, comma 5, della L.R. n. 6 del 2005 dispone che “nel territorio delle Riserve naturali regionali, ad esclusione delle aree di conservazione integrale, sono consentite la realizzazione di nuove opere, il recupero, la ristrutturazione, l’ampliamento di costruzioni esistenti e l’esecuzione di opere e di interventi di trasformazione del territorio, previo nulla osta rilasciato ai sensi dell’art. 49, solo se strettamente funzionali all’attività gestionale della riserva o al mantenimento delle attività agricole esistenti in quanto compatibili con le finalità istitutive della Riserva stessa.

In tali aree l’installazione di impianti fotovoltaici a terra provoca un impatto ambientale incompatibile con l’obiettivo di tutela individuato.

4) le aree forestali, così come definite dall’art. 63 della L.R. n. 6/2009, incluse nella Rete Natura 2000 designata in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di Importanza Comunitaria) e alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale) nonché nelle zone C, D e nelle aree contigue dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005;

DESCRIZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE RENDONO INCOMPATIBILE L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI:

L’installazione di impianti fotovoltaici in aree forestali comporta la distruzione degli elementi naturali presenti e risulta, quindi, incompatibile con l’obiettivo di tutela di derivazione comunitaria di utilizzo sostenibile del suolo.

5) le aree umide incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale) in cui sono presenti acque lentiche e zone costiere così come individuate con le deliberazioni di Giunta regionale n. 1224/08;

DESCRIZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE RENDONO INCOMPATIBILE L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI:

L’installazione di impianti fotovoltaici nelle zone umide, comporta l’alterazione degli elementi naturali presenti e risulta, quindi, incompatibile con l’obiettivo di tutela di derivazione comunitaria di cui, in particolare, all’art. 4 della Direttiva 2009/147/CE.

B) Sono considerate idonee all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo:

1) le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 17 del PTPR), qualora l’impianto fotovoltaico sia realizzato da un’impresa agricola e comunque fino ad una potenza nominale complessiva non superiore a 200 Kw;

DESCRIZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE RENDONO COMPATIBILI A DETERMINATE CONDIZIONI L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI:

L’art. 17 del PTPR individua le zone che, per le caratteristiche ambientali possedute, devono essere tutelate al fine di non alterare negativamente l’assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico di laghi, bacini e corsi d’acqua. In tali zone è però permessa l’attività agricola, compatibile con la tutela paesaggistica, seppure non in forma intensiva per i nuovi impianti.

Si ritengono, quindi, ammissibili gli impianti fotovoltaici realizzati dalle imprese agricole, con la potenza nominale complessiva richiamata.

2) le zone sotto elencate, qualora l’impianto fotovoltaico sia realizzato da un’impresa agricola, la superficie occupata dall’impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie agricola disponibile, la potenza nominale complessiva dell’impianto sia pari a 200 Kw più 10 Kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 Kw per ogni ettaro di terreno posseduto, con un massimo di 1 Mw per impresa e l’impianto risulti coerente con le caratteristiche essenziali e gli elementi di interesse paesaggistico ambientale, storico testimoniale e archeologico che caratterizzano le medesime zone, alla luce delle possibili alternative localizzative nell’ambito delle aree nella disponibilità del richiedente:

- le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, (art. 19 del PTPR),

- le aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti, le zone di tutela della struttura centuriata, le zone di tutela di elementi della centuriazione (art. 21, comma 2, lettere b.2., c. e d., del PTPR);

- le partecipanze, le bonifiche storiche di pianura e aree assegnate alle Università agrarie, comunali, comunelli e simili e le zone gravate da usi civici(art.23, comma 1, lettere a. b. c. e d., del PTPR);

- elementi di interesse storico testimoniale (art. 24 del PTPR);

- i dossi di pianura (art. 20, comma 2, del PTPR) e i crinali non individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela (art. 20, comma 1, lett. a), del PTPR);

DESCRIZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE RENDONO COMPATIBILI A DETERMINATE CONDIZIONI L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI:

L’art. 19 del PTPR tutela le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, nelle quali è necessario prestare attenzione alle eventuali attività o realizzazioni che possono alterare negativamente l’assetto paesaggistico, naturalistico, geomorfologico e idrogeologico degli ambiti territoriali interessati. In queste zone è compatibile l’attività agricola ordinaria e l’allevamento, non intensivo se di nuovo impianto.

L’art. 21, comma 2, lettere b.2, c. e d., stabilisce che nelle zone di competenza sia ammessa l’ordinaria utilizzazione agricola del territorio, pur nella tutela delle specifiche caratteristiche possedute. In particolare, si tratta di zone nelle quali è presente una concentrazione di materiali archeologici o dove siano stati segnalati rinvenimenti (lett. b.2), zone nelle quali l’organizzazione agricola e del territorio segue tuttora la struttura centuriata come confermata o modificata (lett. c), e aree estese nella cui attuale struttura rimangono segni, localizzati o diffusi, della centuriazione (lett. d).

Le zone tutelate dall’art. 23 del PTPR costituiscono aree a destinazione agricola che presentano caratteri di interesse storico testimoniale, in quanto assoggettate a particolari usi comuni del territorio di derivazione storica che devono essere salvaguardati al fine di non alterare le caratteristiche essenziali degli elementi dell’organizzazione territoriale.

L’art. 24 del PTPR individua zone nelle quali sono presenti elementi di interesse storico testimoniale, quali vie storiche o panoramiche, o specifiche strutture edilizie, che devono essere tutelate in quanto posseggono caratteristiche peculiari che non devono essere alterate.

L’art. 20, al comma 1, lettera a, e al comma 2, dispone la tutela di crinali e dossi di pianura, anche qualora non siano stati individuati dai PTCP come di particolare tutela, in quanto elementi territoriali e morfologici caratteristici del territorio regionale.

Nelle zone sopra specificate si ritiene, quindi, ammissibile l’inserimento di impianti fotovoltaici realizzati da imprese agricole con la potenza nominale complessiva richiamata.

3) le aree del sistema dei crinali e del sistema collinare ad altezze superiori ai 1200 metri (art. 9, comma 5, del PTPR), qualora l’impianto fotovoltaico sia destinato all’autoconsumo;

DESCRIZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE RENDONO COMPATIBILI A DETERMINATE CONDIZIONI L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI:

L’art. 9 del PTPR al comma 5 tutela le zone del sistema dei crinali e del sistema collinare ad altezze superiori ai 1200 metri di altezza, specificando compatibile con le caratteristiche tutelate soltanto attività destinate a rifugi e bivacchi e a strutture d’alpeggio. È compatibile con la tutela paesaggistica l’utilizzazione agricola del suolo e l’attività di allevamento, non intensivo se di nuovo impianto.

In questa aree, pertanto, anche la realizzazione di impianti fotovoltaici deve essere limitata a quelli destinati all’autoconsumo delle suddette strutture.

4) le aree agricole, non rientranti nella lettera A, nelle quali sono in essere coltivazioni certificate come agricole biologiche, a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tipica (IGT) qualora la superficie occupata dall’impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie agricola in disponibilità dell’azienda agricola e la potenza nominale complessiva dell’impianto sia pari a 200 Kw più 10 Kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 Kw per ogni ettaro di terreno nella disponibilità, con un massimo di 1 Mw per azienda;

DESCRIZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE RENDONO COMPATIBILI A DETERMINATE CONDIZIONI L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI:

l’art. 12, comma 7 del D.lgs. 387/2003 e le relative linee guida fanno riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità (da intendersi anche come salvaguardia delle colture tipiche) ed alle produzioni agroalimentari di qualità. Tuttavia l’inserimento di impianti fotovoltaici realizzati da imprese agricole con la potenza nominale complessiva richiamata non incide sui caratteri peculiari di tali aree.

5) le zone C dei Parchi nazionali, interregionali e regionali, istituiti ai sensi della L. n. 394/91 nonché della L.R. n. 6 del 2005, e le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CE (Siti di Importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale) non rientranti nella lettera A punti 4 e 5 qualora la superficie occupata dall’impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie in disponibilità del richiedente e la potenza nominale complessiva dell’impianto non sia superiore a 200 KW;

DESCRIZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE RENDONO COMPATIBILI A DETERMINATE CONDIZIONI L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI:

l’art. 12 della L. 394/91 individua le aree C come “aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall’Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità”.

L’art. 25 della L.R. n. 6/2005 individua la zona C come “di protezione ambientale, nella quale sono permesse le attività agricole, forestali, zootecniche ed altre attività compatibili nel rispetto delle finalità di salvaguardia ambientale previste dal Piano territoriale. Ferma restando la necessità di dare priorità al recupero del patrimonio edilizio esistente, sono consentite le nuove costruzioni funzionali all’esercizio delle attività agrituristiche e agro-forestali compatibili con la valorizzazione dei fini istitutivi del Parco.

Nelle zone C si possono attuare solo attività di tipo tradizionale e la realizzazione di impianti di potenza nominale complessiva superiore a 200 kW comporta un utilizzo del suolo non in linea con gli obiettivi di conservazione individuati.

L’art. 2 del D.P.R. n. 357/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” definisce habitat naturali di interesse comunitario “gli habitat naturali, indicati nell’allegato A, che, nel territorio dell’Unione europea, alternativamente che rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale e che hanno un’area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ridotta…”.

L’art. 2 del D.P.R. n. 357/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” definisce Sito di Importanza Comunitaria (SIC) “un sito che è stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all’allegato A o di una specie di cui all’allegato B in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica «Natura 2000» di cui all’articolo 3, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all’interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione“.

L’art. 2 del D.P.R. n. 357/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” precisa che “la rete «Natura 2000» comprende le Zone di Protezione Speciale (ZPS) previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall’articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al comma 1”

Le Zone di Protezione Speciale (ZPS) sono, pertanto, equiparate a tutti gli effetti alle SIC.

L’installazione di impianti fotovoltaici di taglia superiore a 200 kW compromettono gli obiettivi di tutela di tali aree, nello specifico connessi alla presenza di habitat di interesse comunitario

La realizzabilità di impianti fotovoltaici di dimensioni inferiori a 200 kW è comunque subordinata alla positiva valutazione di incidenza.

6) le aree agricole incluse nelle zone D e nelle aree contigue dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituite ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005 qualora la superficie occupata dall’impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie agricola in disponibilità del richiedente e la potenza nominale complessiva dell’impianto sia pari a 200 Kw più 10 Kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 Kw per ogni ettaro di terreno nella disponibilità, con un massimo di 1 Mw per richiedente;

DESCRIZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE RENDONO COMPATIBILI A DETERMINATE CONDIZIONI L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI:

l’art. 12 della L. 394/91 individua le aree D come “aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori”

L’art. 25 della L.R. n. 6/2005 individua la zona D come “corrispondente al territorio urbano e urbanizzabile all’interno del territorio del Parco, in conformità al Capo A-III dell’allegato alla legge regionale n. 20 del 2000. Per tale zona il Piano definisce i limiti e le condizioni alle trasformazioni urbane in coerenza con le finalità generali e particolari del Parco”.

L’art. 32 della L. 394/91 per le aree contigue dispone che“ Le regioni, d’intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell’ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse”.

L’art. 25 della L.R. n. 6/2005 individua area contigua come “l’area non ricompresa nel Parco con funzione di transizione e connessione rispetto al territorio del Parco stesso. In tale zona il Piano territoriale del Parco prevede le condizioni di sostenibilità ambientale che devono essere osservate dal PSC nella definizione delle scelte insediative, degli usi e delle attività compatibili con le finalità istitutive del Parco”

L’inserimento in tali aree di impianti fotovoltaici realizzati dal richiedente con la potenza nominale complessiva richiamata non incide sul mantenimento di attività produttive presenti nei territori considerati.

7) le aree in zona agricola non rientranti nella lettera A) e nei punti precedenti della presente lettera B), qualora l’impianto occupi una superficie non superiore al 10% delle particelle catastali contigue nella disponibilità del richiedente. Non costituiscono fattori di discontinuità i corsi d’acqua, le strade e le altre infrastrutture lineari. Per i Comuni montani, l’impianto non può superare la quota del 10% delle particelle catastali anche non contigue nella disponibilità del richiedente;

DESCRIZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE RENDONO
COMPATIBILI A DETERMINATE CONDIZIONI L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI:

Gli impianti fotovoltaici che occupano una superficie areale superiore a quella indicata risultano incompatibili con l’obiettivo di tutela di derivazione comunitaria di utilizzo sostenibile del suolo, senza che ciò comprometta il raggiungimento degli obiettivi di incremento della produzione di energia da fonte rinnovabile, come richiesto dalle normative comunitarie e nazionali.

C) Fuori dalle aree di cui alla lettera A, sono considerate idonee all’installazione di impianti fotovoltaici, senza i limiti di cui alla lettera B:

1. le seguenti aree in zona agricola:

a. le fasce di ambientazione e le aree di pertinenza delle opere pubbliche lineari;

b. le fasce di rispetto stradale e autostradale, così come dimensionate dal Codice della strada e dal suo Regolamento, nonché le aree intercluse al servizio delle infrastrutture viarie, previo assenso del gestore delle medesime e nel rispetto degli eventuali vincoli;

c. le fasce di rispetto delle linee ferroviarie, previo assenso del gestore delle medesime e nel rispetto degli eventuali vincoli;

d. le fasce di rispetto degli elettrodotti;

e. le aree a servizio di discariche di rifiuti già esistenti, regolarmente autorizzate, anche se non più in esercizio. L’impianto fotovoltaico, in tal caso, non costituisce attività di esercizio della discarica;

f. le aree a servizio di depuratori;

g. le aree a servizio degli impianti di sollevamento delle acque;

h. le aree di cava dismesse, qualora la realizzazione dell’impianto fotovoltaico risulti compatibile con la destinazione finale della medesima cava;

2. le parti del territorio urbanizzato destinate ad ambiti specializzati per attività produttive, nelle aree ecologicamente attrezzate e nei poli funzionali;

3. le aree dedicate alle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti ai sensi dell’art. A-23 dell’Allegato alla LR 20/2000 e s.m e i., mediante l’utilizzo di arredi e attrezzature urbane di nuova concezione;

4. le colonie marine (art. 16 del PTPR) e gli insediamenti urbani storici e le strutture insediative storiche non urbane (art. 22 del PTPR), qualora l’impianto fotovoltaico sia collocato esclusivamente sugli edifici esistenti nell’osservanza della normativa di tutela degli stessi;

5. le aree a servizio di impianti di risalita e le altre aree ad esse funzionali, purché al di fuori delle aree di cui alla lettera A), qualora l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico sia utilizzata per garantire il fabbisogno dell’impianto a servizio del quale è stato installato.

D) Sono idonei alla installazione degli impianti fotovoltaici gli edifici esistenti ovunque ubicati, nell’osservanza della normativa di tutela degli stessi e nell’osservanza delle norme di sicurezza sismica. Fuori dalle aree di cui alla lettera A, qualora l’installazione sulle coperture dell’edificio non sia fattibile, è consentita l’istallazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo destinati all’autoconsumo, fino ad una potenza nominale complessiva non superiore a 20 Kw.

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