n. 59 del 15.04.2010
STATUTO UNIONE GRANAGLIONE-PORRETTA TERME
Approvato con D.C.C. n. 64 del 19/12/2009 e modificato con D.C.C. n. 2 del 22/1/2010
Pubblicata all’Albo pretorio dal 21/12/2009 al 4/1/2010
Ripubblicato all’Albo pretorio per 30 giorni dal 5/1/2010 al 5/2/2010
INDICE
TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI
Articolo 1. Istituzione dell’Unione GRANAGLIONE-PORRETTA TERME
Articolo 2. Stemma e gonfalone
Articolo 3. Finalità e compiti dell’Unione
Articolo 4. Durata dell’Unione
Articolo 5. Adesione di nuovi Comuni e recesso dall’Unione
Articolo 6. Funzioni dell’Unione
Articolo 7. Conferimento di funzioni all’Unione
Articolo 8. Sviluppo della cooperazione tra le Province e l’Unione Granaglione-Porretta Terme
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO Organi di governo dell’Unione
Articolo 9. Organi di governo
Articolo 10. Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità
Il Consiglio
Articolo 11. Composizione
Articolo 12. Rinnovo del Consiglio dell’Unione
Articolo 13. Competenze
Articolo 14. Il Presidente del Consiglio dell’Unione
Articolo 15. Diritti e doveri dei Consiglieri
Articolo 16. Decadenza, revoca e dimissioni dei Consiglieri
Il Presidente dell’Unione e la Giunta
Articolo 17. Elezione del Presidente dell’Unione
Articolo 18. Composizione e nomina della Giunta
Articolo 19. Funzioni del Presidente dell’Unione
Articolo 20. Il Vicepresidente dell’Unione
Articolo 21. Funzioni della Giunta
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 22. Principio di distinzione
Articolo 23. Principi di amministrazione
Articolo 24. Criteri di organizzazione
Articolo 25. Principi in materia di gestione del personale
Articolo 26. Principi di collaborazione
Articolo 27. Il Segretario generale
Articolo 28. Principi della partecipazione
Articolo 29. Principi in materia di servizi pubblici locali
TITOLO IV - FINANZA E CONTABILITÀ
Articolo 30. Finanze dell’Unione
Articolo 31. Bilancio e programmazione finanziaria
Articolo 32. Ordinamento contabile e servizio finanziario
Articolo 33. Affidamento del servizio di tesoreria
TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 34. Il Presidente temporaneo
Articolo 35. Atti regolamentari
Articolo 36. Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
Articolo 37. Proposte di modifica dello Statuto
Articolo 38. Norma finale
TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI
Articolo 1 Istituzione dell’Unione GRANAGLIONE-PORRETTA TERME
1. In attuazione del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, di seguito brevemente indicato “Testo Unico”, e delle Leggi Regionali concernenti le discipline delle forme associative in materia di Enti Locali, di seguito brevemente indicate “Leggi Regionali”, è costituita l’Unione denominata UNIONE GRANAGLIONE-PORRETTA TERME tra i comuni di Porretta Terme e Granaglione.
2. L’Unione ha sede presso il Comune di Porretta Terme. I suoi organi possono riunirsi anche in sede diversa, purché ricompresa nell’ambito del territorio d’Unione. Possono, altresì, essere istituite sedi e uffici distaccati nell’ambito del territorio di cui al successivo comma 3. È fatta, comunque, salva la facoltà di istituire uffici di rappresentanza al di fuori del territorio medesimo.
3. L’ambito territoriale dell’Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
Articolo 2 Stemma e gonfalone
1. L’Unione di Comuni ha proprio stemma e gonfalone.
2. Lo stemma dell’Unione è così rappresentato: “ stemma di forma rettangolare diviso in diagonale in due riquadri riportanti all’interno i due separati stemmi dei comuni di Porretta T. e di Granaglione. Nella parte alta dello stemma è riportata la scritta UNIONE GRANAGLIONE – PORRETTA TERME”.
3. L’uso dello stemma e del gonfalone è riservato esclusivamente all’Unione Granaglione-Porretta Terme, fatta salva la facoltà di utilizzazione da parte di terzi, con autorizzazione del Presidente dell’Unione.
Articolo 3 Finalità e compiti dell’Unione
1. L’Unione è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di servizi e funzioni di competenza dei comuni aderenti, o ad essa attribuite dallo Stato, dalla Regione Emilia Romagna o dalla Provincia di Bologna.
2. L’Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti. A tal fine, essa costituisce ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle leggi regionali.
3. È compito dell’Unione promuovere l’integrazione dell’azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l’armonizzazione degli atti normativi e generali.
4. Nell’organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l’Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
5. L’azione amministrativa dell’Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione ed all’allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza.
6. L’Unione favorisce la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo socio-economico delle zone montane, nel rispetto dei principi di sostenibilità, con il concorso delle parti sociali, cooperando a tal fine con la Regione, la Provincia ed i singoli Comuni montani, in conformità alle vigenti leggi nazionali e regionali a favore della montagna.
7. L’Unione salvaguarda il patrimonio ambientale e paesaggistico e le identità storiche, culturali e sociali del territorio montano.
Articolo 4 Durata dell’Unione
1. L’Unione è costituita a tempo indeterminato a seguito di conforme decisione dei consigli comunali dei comuni interessati.
2. Lo scioglimento dell’Unione è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni aderenti e del Consiglio dell’Unione adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
a. la decorrenza dello scioglimento, coincidente, ove possibile, con la scadenza dell’esercizio finanziario;
b. le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’Unione;
c. la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell’Unione.
Articolo 5 Adesione di nuovi Comuni e recesso dall’Unione
1. L’adesione all’Unione di nuovi Comuni, deliberata dal Consiglio comunale con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell’Unione.
2. Ogni Comune partecipante all’Unione può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
3. Nel caso di legittimo recesso di un Comune dall’Unione, detto recesso ha effetto a partire dal secondo anno dalla adozione della deliberazione consiliare. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell’Unione rappresentanti dell’ente receduto.
4. Gli organi dell’Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall’Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell’ente.
Articolo 6 Funzioni dell’Unione
1. I Comuni possono attribuire all’Unione l’esercizio di funzioni e servizi, sia propri che delegati, riferiti alle seguenti aree di amministrazione generale:
a) attività istituzionali e segreteria;
b) Urp sovracomunale;
c) comunicazione;
d) tutela legale;
e) difensore civico;
f) organizzazione unitaria dei servizi demografici;
g) servizi cimiteriali;
h) personale;
i) entrate tributarie e servizi fiscali;
j) gestione economica e finanziaria e controllo di gestione;
k) appalti e contratti di lavori, servizi e forniture;
l) servizi statistici, informativi e di e-governament; m) polizia locale;
n) protezione civile;
o) lavori pubblici e patrimonio;
p) grandi infrastrutture;
q) viabilità, circolazione e servizi connessi;
r) gestione del territorio (catasto, gestione e manutenzione del verde pubblico, vigilanza e controllo antisismico, ecc.);
s) ambiente;
t) servizi pubblici locali;
w) sviluppo economico;
x) sportello unico attività produttive;
y) politiche comunitarie;
z) ricerca avanzata, sviluppo tecnologico e rapporti con la Scuola e l’Università;
aa) servizi sociali e socio sanitari integrati;
bb) politiche abitative e funzioni comunali in materia di edilizia residenziale pubblica;
cc) servizi scolastici;
dd) cultura, turismo e attività ricreative;
ee) agricoltura e ambiente;
ff) difesa idrogeologica del territorio;
gg) gestione e valorizzazione del patrimonio forestale
hh) urbanistica pianificazione territoriale, edilizia privata
2. I Comuni possono, altresì, conferire all’Unione funzioni e compiti di rappresentanza generale nell’interesse dei Comuni aderenti.
Articolo 7 Conferimento di funzioni all’Unione
1. Il conferimento di funzioni comunali di cui all’art. 6 comma 1 si perfeziona con l’approvazione di conformi delibere da parte dei Consigli dei Comuni aderenti e con l’adozione di una delibera da parte del Consiglio dell’Unione con la quale l’Unione recepisce le competenze conferite.
2. Nelle delibere di cui al comma precedente sono disciplinati i profili organizzativi per il trasferimento di ciascuna funzione o servizio ed i rapporti finanziari tra gli enti.
3. Il conferimento volontario di funzioni comunali deve essere integrale, senza che residuino in capo ai Comuni attività e compiti riferibili alla stessa funzione, salva la possibilità di articolare sportelli decentrati territoriali per un migliore rapporto con l’utenza. Tale conferimento deve essere effettuato, di norma, da tutti i Comuni aderenti alla forma associativa.
4. È ammesso il trasferimento all’Unione di funzioni e servizi da aprte anche di un singolo Comune.
5. L’unione inoltre, può decidere di entrare a far parte del più vasto ambito territoriale della Comunità Montana di riferimento.
Articolo 8 Sviluppo della cooperazione tra le Province e l’Unione Granaglione-Porretta Terme
1. L’Unione può svolgere attività e funzioni provinciali decentrate, in relazione alle esigenze della popolazione e alla funzionalità dei servizi, in convenzione con le Province, anche in forma associata.
TITOLO II ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO
Organi di governo dell’Unione
Articolo 9 Organi di governo
1. Sono organi di governo dell’Unione: il Consiglio, la Giunta e il Presidente.
2. Gli organi di governo dell’Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all’inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.
3. In tutti i casi di rinnovo i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell’Unione.
Articolo 10 Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità
1. Non determina il sorgere di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di Presidente dell’Unione, Assessore dell’Unione e Consigliere dell’Unione l’assunzione della carica di amministratore di società di capitali controllata o partecipata, quando il Consiglio dell’Unione abbia deliberato, previo espresso riconoscimento della strategicità della stessa per gli obiettivi di governo, lo statuto della società medesima ove siano previsti, tra gli Amministratori, rappresentanti appartenenti agli organi elettivi e/o collegiali dell’Unione.
Il Consiglio
Articolo 11 Composizione
1. Il Consiglio dell’Unione è composto dal Presidente e da 16 Consiglieri componenti i consigli dei comuni associati.
I Sindaci dei comuni partecipanti all’Unione ne sono membri di diritto. I restanti Consiglieri sono eletti da ciascun comune in ragione della diversa consistenza demografica nel seguente modo:
- Porretta Terme: 9 consiglieri di cui 6 di maggioranza e 3 di minoranza
- Granaglione: 6 consiglieri di cui 4 di maggioranza e 2 di minoranza
I Consigli Comunali partecipanti eleggono con il sistema del voto limitato in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze consiliari di ciascun comune, i 17 componenti nonché, al fine di assicurare il funzionamento dell’organo consiliare nelle ipotesi di cui al successivo art.16 i relativi consiglieri supplenti.
2. Il Consiglio dell’Unione adotta un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Il regolamento del Consiglio dell’Unione prevede e definisce le funzioni di almeno i seguenti organismi: i gruppi consiliari, le commissioni consiliari, l’ufficio di presidenza.
Articolo 12 Rinnovo del Consiglio dell’Unione
1. I Consigli comunali provvedono, entro 45 giorni dalla seduta d’insediamento e con le modalità previste dal presente statuto, ad insediarsi anche in seno al Consiglio dell’Unione. I Comuni aderenti dovranno trasmettere al Segretario Generale dell’Unione l’attestazione dell’avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni stessi.
3. Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai Comuni, il Segretario Generale ne dà immediata comunicazione scritta al Presidente temporaneo, di cui al successivo art. 34, affinché questi provveda alla convocazione della prima seduta del Consiglio.
4. La convocazione e la presidenza della prima seduta del Consiglio è disposta dal Presidente temporaneo, entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.
5. Allo stesso, o al Presidente dell’Unione qualora eletto, spetta la convocazione e la presidenza delle eventuali sedute successive alla prima fino alla avvenuta elezione del Presidente del Consiglio.
Articolo 13 Competenze
1. Il Consiglio determina l’indirizzo politico-amministrativo dell’Unione e ne controlla l’attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale, in quanto compatibili con il presente statuto.
2. Il programma amministrativo recante gli indirizzi generali di governo dell’Ente, presentato dal Presidente dell’Unione ed approvato dal Consiglio ai sensi del successivo art. 19, costituisce il principale atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull’azione politico-amministrativa dell’Ente.
3. Il Presidente dell’Unione e la Giunta forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l’andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel documento di cui al precedente comma. La frequenza di tali rapporti è stabilita in sede di regolamento del Consiglio dell’Unione.
4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell’Unione.
Articolo 14 Il Presidente del Consiglio dell’Unione
1. Il Consiglio dell’Unione è presieduto da un Presidente eletto, a maggioranza assoluta tra i consiglieri assegnati, nella prima seduta del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio dell’Unione e ne dirige i lavori e le attività.
3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei consiglieri o la conferenza dei capigruppo, come disciplinata dal regolamento del Consiglio, o il Presidente dell’Unione, inserendo all’ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti.
4. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
5. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio eletto con le stesse modalità del Presidente del Consiglio di cui al comma 1 del presente articolo.
Articolo 15 Diritti e doveri dei Consiglieri
1. I Consiglieri rappresentano l’intera comunità dell’Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.
3. Ai Consiglieri possono essere affidati, dal Presidente dell’Unione e/o dal Consiglio dell’Unione, in quest’ultimo caso su proposta degli organismi di cui all’art. 11 comma 5, incarichi finalizzati per materie specifiche, nei limiti e secondo le modalità fissate nel provvedimento d’incarico. In ogni caso all’incaricato non potrà essere riconosciuta remunerazione diversa da quella attribuita in ragione di mandato.
Articolo 16 Decadenza, revoca e dimissioni dei Consiglieri
1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro sedute consecutive, nell’arco dell’anno solare, dei lavori del Consiglio.
2. Le assenze giustificate, per motivi di salute, lavoro, famiglia e altre indilazionabili, sono presentate al Presidente del Consiglio.
3. La decadenza si perfeziona con la presa d’atto da parte del Consiglio della condizione di cui al comma 1.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell’Unione, indirizzate per iscritto al Consiglio dell’Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
5. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano contestualmente la decadenza dalla carica di Consigliere dell’Unione.
7. Qualora il Consigliere dell’Unione formalizzi presso il Comune di provenienza la modifica della propria appartenenza alla maggioranza o alla minoranza tale da alterare in seno all’Unione il rapporto numerico di cui al precedente art. 11, il Comune dovrà tempestivamente darne comunicazione all’Unione.
8. Il Consiglio comunale interessato, nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, provvede, nella prima seduta utile,, alla sostituzione del Consigliere.
Il Presidente dell’Unione e la Giunta
Articolo 17 Elezione del Presidente dell’Unione
1. Nel corso della sua prima seduta, convocata entro quarantacinque giorni dal Presidente temporaneo di cui all’art. 34 e ai sensi del precedente art. 12, il Consiglio dell’Unione elegge, a maggioranza dei componenti, il Presidente dell’Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente il Sindaco che ha svolto continuativamente il maggior numero di mandati amministrativi, immediatamente precedenti al mandato in corso. A parità di mandati è Presidente il Sindaco del Comune più popoloso.
2. Si provvede ad elezione del Presidente nel caso di rinnovo generale di almeno il 50% delle amministrazioni aderenti.
Articolo 18 Composizione e nomina della Giunta
1. In prima istanza la Giunta è composta, dal Presidente dell’Unione, che la presiede, e da assessori dei comuni aderenti in numero massimo di 6. Fanno parte di diritto della Giunta i due Sindaci e n.4 assessori per il comune di Porretta Terme e n.1 per il comune di Granaglione.
2. All’atto dell’eventuale allargamento dell’unione, la Giunta sarà composta da 1 rappresentante ( Sindaco o suo delegato) per ognuno dei comuni che compongono l’Unione.
3. Gli Assessori dell’Unione, restano in carica per l’intera durata del loro mandato amministrativo.
4. Gli assessori dell’Unione avranno diritto ad una indennità equivalente a quella spettante agli assessori del comune più popoloso, fatta salva comunque la possibilità di optare per il trattamento erogato dal comune di appartenenza. Resta esclusa ogni possibilità di cumulo delle diverse indennità. 5. Il Presidente dell’Unione presenta gli Assessori al Consiglio nella prima seduta successiva alla sua elezione.
Articolo 19 Funzioni del Presidente dell’Unione
1. Il Presidente dell’Unione presenta al Consiglio la proposta degli indirizzi generali di governo dell’Ente che formano il suo programma amministrativo. Tale proposta è approvata dal Consiglio in apposito documento, in una seduta non successiva a quella di discussione del primo bilancio di previsione dell’Unione.
2. Il Presidente dell’Unione esercita i compiti che la legge attribuisce ai sindaci, ivi inclusa la sottoscrizione di accordi di programma e altri accordi, qualora il conferimento di funzioni sia effettuato da tutti i comuni aderenti.
3. Il Presidente sovrintende all’espletamento delle funzioni attribuite all’Unione ed assicura l’unità dì indirizzo politico – amministrativo dell’Ente, promuovendo e coordinando l’attività dei componenti della Giunta.
4. Il Presidente dell’Unione ha la rappresentanza generale legale dell’Ente in giudizio.
Articolo 20 Il Vicepresidente dell’Unione
1. Il Vicepresidente dell’Unione, nominato dal Presidente tra i membri della Giunta, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.
2. Nelle stesse ipotesi, le funzioni del Vicepresidente dell’Unione sono esercitate dal componente più anziano di età.
Articolo 21 Funzioni della Giunta
1. La Giunta collabora con il Presidente nell’amministrazione dell’Unione.
2. Il Presidente affida ai singoli componenti il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.
4. Qualora il territorio dell’Unione Alto Reno per effetto di successive adesioni di altri comuni coincida con il distretto socio-sanitario, le funzioni del Comitato di distretto sono esercitate dalla 8.
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 22 Principio di distinzione
1. L’attività amministrativa dell’Unione si svolge nell’osservanza del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo dell’Amministrazione, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati all’apparato gestionale, ai sensi della vigente disciplina di legge.
2. Nei casi di carenza disciplinatoria delle competenze o d’incertezza interpretativa in ordine alla distribuzione delle stesse, il principio di distinzione di cui al comma 1 costituisce criterio di riferimento per l’individuazione, in concreto, delle competenze medesime.
Articolo 23 Principi di amministrazione
1. L’attività dell’Unione è informata a criteri di rispondenza dei provvedimenti e comportamenti assunti all’interesse pubblico generale, nonché ai bisogni della comunità territoriale amministrata e dell’utenza, per il conseguimento di ottimizzati standard erogativi, sia in termini di efficacia e speditezza dell’azione amministrativa che di efficienza ed economicità dell’attività medesima, in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento delle funzioni assolte.
2. L’Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle azioni intraprese ed il controllo permanente e dinamico dell’attività assolta, in funzione del perseguimento degli obiettivi di periodo e, in generale, delle finalità e degli scopi ad essa istituzionalmente attribuiti.
3. Il Presidente annualmente relaziona al Consiglio dell’Unione in merito all’attività amministrativa svolta e al raggiungimento degli obiettivi presenta di rendicontazione della propria attività amministrativa e di verifica del raggiungimento degli obiettivi assunti in sede di Bilancio di previsione. Il Bilancio di Missione viene presentato al Consiglio dell’Unione ed alla cittadinanza contestualmente al Bilancio consuntivo.
Articolo 24 Criteri di organizzazione
1. L’organizzazione dell’Unione, allo scopo specifico di assicurare il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 3, è costantemente ispirata ai criteri di seguito elencati:
a. funzionalità rispetto alla programmazione delle attività e alla determinazione degli obiettivi di periodo, anche attraverso la periodica verifica e la dinamica revisione dell’articolazione strutturale dell’ente e dell’assegnazione delle risorse, da effettuarsi, ove necessario, anche in corso d’esercizio e, in ogni caso, contestualmente all’approvazione del Piano esecutivo di gestione;
b. ampia flessibilità, a garanzia dei margini d’operatività necessari per l’assunzione delle determinazioni organizzative e gestionali da parte della direzione e dei responsabili delle strutture;
c. omogeneizzazione delle strutture e delle relative funzioni finali e strumentali;
d. interfunzionalità degli uffici;
e. imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa;
f. armonizzazione degli orari di servizio e di apertura al pubblico alle esigenze dell’utenza;
g. responsabilizzazione e collaborazione del personale.
2. I profili organizzativi di cui al comma 1 costituiscono criteri generali di riferimento per la predisposizione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di competenza della Giunta, che disciplina altresì le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d’assunzione agli impieghi.
Articolo 25 Principi in materia di gestione del personale
1. L’Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato tecnico-amministrativo, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
2. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva e distribuito dinamicamente alle strutture dell’Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
3. Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 26 Principi di collaborazione
1. L’Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal fine, adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell’attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
2. Il personale assegnato presso i Comuni negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all’Unione è trasferito, di norma e nel rispetto dei moduli di relazione sindacale previsti dalle norme di legge e di contratto nel tempo in vigore, nella dotazione organica dell’Unione.
3. Per specifiche iniziative di collaborazione, l’Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l’Unione.
4. La Giunta dell’Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale in posizione di comando, a tempo pieno o parziale. L’Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell’Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d’ufficio.
5. Qualora presso l’Unione siano istituiti uffici o servizi di coordinamento di funzioni ed attività proprie dei Comuni, il personale dei Comuni ad esse adibito fornisce la propria collaborazione nell’ambito del rapporto di lavoro nell’esercizio delle proprie ordinarie mansioni, rapportandosi funzionalmente ai referenti e responsabili del coordinamento individuati dall’Unione per gli uffici e servizi medesimi.
6. I segretari e i direttori generali dell’Unione e dei Comuni aderenti all’Unione, ciascuno per quanto di sua competenza, assumono ogni iniziativa necessaria ed opportuna per assicurare la correlazione direzionale, amministrativa e gestionale tra gli uffici e i servizi degli enti medesimi, allo scopo di perseguire gli obiettivi di collaborazione previsti dal vigente Statuto e dalle convenzioni d’attribuzione all’Unione di funzioni e servizi da parte dei Comuni medesimi.
Articolo 27 Il Segretario generale
1.Il Presidente sceglie il segretario generale dell’Unione tra i segretari dei comuni aderenti all’Unione.
2. Il segretario generale dell’Unione svolge tutte le funzioni attribuite dall’ordinamento locale al Segretario presso i Comuni.
3. Il Segretario generale è revocato dal Presidente dell’Unione, previa deliberazione della Giunta. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente dell’Unione.
4. Al segretario Generale possono essere conferite dal Presidente le funzioni di direttore Generale come meglio definite dal regolamento di organizzazione di uffici e servizi.
Articolo 28 Principi della partecipazione
1. L’Unione assicura a tutta la popolazione residente il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative e favorisce l’accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti. Le forme della partecipazione e dell’accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.
2. L’Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della carta dei servizi quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l’effettiva qualità.
Articolo 29 Principi in materia di servizi pubblici locali
1. L’Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui ha la titolarità nelle forme previste dalla legge.
2. L’Unione non può dismettere l’esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto la titolarità dai Comuni senza il loro preventivo consenso.
TITOLO IV - FINANZA E CONTABILITÀ
Articolo 30 Finanze dell’Unione
1. L’Unione ha autonomia finanziaria, nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. Il Presidente dell’Unione cura di presentare richiesta per l’accesso a contributi disposti a favore delle forme associative.
Articolo 31 Bilancio e programmazione finanziaria
1. L’Unione delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.
2. Il bilancio dell’Unione è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
Articolo 32 Ordinamento contabile e servizio finanziario
1. L’ordinamento contabile dell’Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell’Unione.
Articolo 33 Affidamento del servizio di tesoreria
1. Il servizio di tesoreria dell’Ente è affidato al Tesoriere del Comune sede dell’Unione.
TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 34 Il Presidente temporaneo
1. A garanzia della continuità amministrativa, fino all’elezione del Presidente di cui all’art. 17, è Presidente dell’Unione il Sindaco che ha svolto continuativamente il maggior numero di mandati amministrativi, immediatamente precedenti al mandato in corso. A parità di mandati è Presidente il Sindaco del Comune più popoloso.
Articolo 35 Atti regolamentari
1. Ove necessario, sino all’emanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso i Comuni che costituiscono l’Unione. Fino all’adozione del proprio regolamento interno, il Consiglio dell’Unione applica, in quanto compatibile, il regolamento consiliare del Comune sede dell’Unione.
Articolo 36 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
1. Il trasferimento di funzioni comunali all’Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l’inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell’Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
2. Gli organi dell’Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.
Articolo 37 Proposte di modifica dello Statuto
1. Le proposte di modifica del presente statuto, deliberate dal Consiglio dell’Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione.
Articolo 38 Norma finale
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di ultima affissione all’Albo pretorio dei singoli Comuni costituenti l’Unione Granaglione-Porretta Terme dei rispettivi atti deliberativi consiliari di approvazione.
3. Lo Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna, affisso all’albo pretorio dell’Unione per trenta giorni consecutivi e trasmesso al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano anche alle modifiche statutarie.