n.92 del 06.06.2012 periodico (Parte Seconda)
Modalità per l'attuazione dell'autocontrollo di Sharka in piante di drupacee situate in zone di insediamento
IL RESPONSABILE
Visti:
- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modificazioni e integrazioni;
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”;
- il DLgs 19 agosto 2005, n. 214, recante ”Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.M. 28 luglio 2009, recante "Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka);
- la propria determinazione n. 1588 del 15/2/2011 avente per oggetto “Definizione dello stato fitosanitario del territorio della regione Emilia-Romagna relativamente al virus PPV (Sharka)”;
- la L.R. 23 luglio 2010, n. 6, recante “Misure di intervento a favore delle piccole e medie imprese del settore agricolo per la prevenzione e l’eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie. Abrogazione della legge regionale 27 luglio 1999, n. 15”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1438 del 27 settembre 2010, recante "L.R. 6/10 - Prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie. programma di intervento contributivo relativo a estirpazioni/capitozzature piante di drupacee e di actinidia e contestuale avviso pubblico per la presentazione delle domande";
Considerato che l’art. 7 del suddetto D.M 28 luglio 2009, riguardante le misure fitosanitarie nelle zone di insediamento, stabilisce:
- al comma 1 che i Servizi fitosanitari regionali delimitano ufficialmente le zone di insediamento e che tali delimitazioni vengono modificate in base ai risultati dei monitoraggi annuali effettuati dalle strutture competenti nelle zone tampone e nelle zone indenni;
- al comma 2 che nelle zone di insediamento è assicurata adeguata informazione e assistenza tecnica alle aziende frutticole presenti per l’adozione di strategie volontarie di controllo;
Considerato inoltre che le azioni di controllo volontario effettuate dalle imprese agricole con piante ubicate in zone di insediamento, finalizzate al riconoscimento dei sintomi della Sharka e all'eradicazione delle piante infette, rappresentano un elemento fondamentale per il contenimento della malattia;
Dato atto che le imprese agricole ubicate in zona di insediamento della Sharka che intendono presentare domanda per la concessione di eventuali contributi per l’estirpazione di piante di drupacee infette ai sensi della L.R. 6/10 e secondo le modalità definite dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 1438 del 27 settembre 2010 e n. 1275 del 05 settembre 2011 sono tenute a segnalare la presenza di piante infette riscontrate con l'autocontrollo e ad impegnarsi ad effettuare detto autocontrollo per almeno tre anni, secondo le modalità stabilite con atto formale del Responsabile del Servizio Fitosanitario;
Dato atto inoltre che si rende necessario definire le modalità di esecuzione di un piano di autocontrollo dei sintomi della Sharka, finalizzato al contenimento della malattia, da svolgere per più anni consecutivi sottoscrivendo a tal fine il relativo impegno;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", e successive modifiche;
Viste altresì:
- le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modifiche;
- n. 1057 del 24 luglio 2006 e s.m., con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010, con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto delle Direzioni Generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell’Agricoltura;
- n. 1050 del 18 luglio 2011, concernente, tra l’altro, il conferimento della responsabilità del Servizio Fitosanitario;
- la determinazione dirigenziale n. 4137 del 29 marzo 2012 relativa all’incarico dirigenziale di responsabilità del Servizio Fitosanitario;
Attestata la regolarità amministrativa;
determina:
1. di richiamare le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrale e sostanziale della presente determinazione;
2. che le Piccole e Medie Imprese (PMI) del settore agricolo che hanno presentato o che intendono presentare domanda per accedere al Programma di Intervento contributivo, attuato ai sensi della L.R. 23 luglio 2010 n. 6, e relativo a estirpazioni di piante di drupacee situate in "Zona di insediamento" ai sensi del DM 28/07/2009, sono tenute a:
a) verificare, tramite tecnici terzi, la presenza dei sintomi della Sharka nelle piante di drupacee della propria azienda presenti nelle "Zone di insediamento" secondo le seguenti modalità:
- ispezionare i fiori, per la specie pesco di varietà a fiori di tipo rosaceo;
- ispezionare le foglie delle piante di drupacee nel periodo primaverile, entro il mese di giugno;
- contrassegnare e contare le piante risultate sintomatiche;
b) comunicare l’esito dei controlli, con esito positivo, al Servizio Fitosanitario, direttamente o tramite il Consorzio Fitosanitario competente per territorio, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni dal rinvenimento delle piante sintomatiche; se si riscontrano piante sintomatiche nel corso di successivi controlli, occorre inviare nuovamente la comunicazione;
c) estirpare entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione della comunicazione le piante risultate infette;
d) estirpare l’intero appezzamento, secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario, quando la percentuale delle piante sintomatiche superi il 30%;
e) nel caso di esito negativo la comunicazione dei controlli effettuati deve essere inviata, con le medesime modalità di cui alla lettera b), entro il 31 dicembre di ogni anno;
I territori in “Zona di Insediamento” sono visualizzabili sul sito internet http://www.ermesagricoltura.it/Servizio-fitosanitario link “Cartografia, link “Sharka P.P.V. Zone di insediamento”
3. di approvare il modello col quale sottoscrivere l'impegno triennale ad effettuare l'autocontrollo, allegato 1 alla presente determinazione;
4. di approvare il modello col quale comunicare al Servizio Fitosanitario l'esito dell'autocontrollo, allegato 2 alla presente determinazione;
5. che la presente determinazione sostituisce a tutti gli effetti la propria determinazione n. 7216 del 16 giugno 2011;
6. di provvedere alla pubblicazione integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
L'inosservanza delle prescrizioni sopra impartite sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 3.000,00, ai sensi dell’art. 54, comma 23, del DLgs 19 agosto 2005, n. 214 e dell’art. 11, comma 9, L.R. 3/04.
Il Responsabile del Servizio
Alberto Contessi