n.236 del 09.09.2015 periodico (Parte Seconda)
Rilascio di concessione di derivazione, con procedura ordinaria, di acqua pubblica superficiale in località Senetica del comune di Bondeno (FE), Codice FE14A0011
IL RESPONSABILE
(omissis)
determina:
a) di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Soc. Agricola Morandina di Cavallari Enzo e C. S.s., P.I. 01397450386, con sede in Viale Cavour n. 22 del Comune di Ferrara, con la concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali, codice FE14A0011, dal Canale Quarantoli-Burana-Volano in località Senetica del Comune di Bondeno (FE) su terreno di proprietà demaniale, distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 153, fronte mappale di proprietà n. 99 avente le seguenti coordinate geografiche UTM*32:X= 695.103, Y= 972.077;
b) di fissare la quantità d'acqua prelevabile nella portata massima di 1,30 moduli (130 l/s) e nella portata media di 0,0285 moduli (2,85 l/s), corrispondenti ad un volume annuo concedibile di 14670 metri cubi, precisando che il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità: nel periodo dal 1 marzo al 30 settembre di ogni anno, per uso irriguo, assimilato a irrigazione agricola;
(omissis)
j) di approvare il disciplinare di concessione - che è parte integrante del presente atto - contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 14/8/2015 n. 10254;
(omissis)
Art. 5 – Durata della concessione
La concessione è rilasciata, in base a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 787/2014, fino al 31/12/2024, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà del Servizio concedente di dichiarare la decadenza della concessione, ai sensi dell’art. 32 del R.R. n. 41/2001, o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
Nel caso in cui, invece, al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale della concessione, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del R.R. n. 41/2001.
Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.