n.50 del 11.03.2015 periodico (Parte Seconda)
L.R. 8/94 art. 25 - Utilizzazione a fini faunistico-venatori del patrimonio forestale regionale ricadente nella provincia di Ravenna
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 21, comma 1 lett. c), a norma del quale nelle foreste demaniali è vietato l’esercizio venatorio ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ora Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA), non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
- la Legge regionale 15 febbraio 1994 n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 25 il quale prevede che l’utilizzazione a fini faunistici ed eventualmente venatori dei terreni del demanio regionale è stabilita dalla Giunta regionale, sentito l’INFS (ora Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA), su richiesta della Provincia territorialmente interessata;
Atteso che la gestione faunistica delle foreste demaniali rientra nell’ambito della più complessa “Pianificazione faunistica del territorio provinciale”, secondo la disciplina prevista dalle norme vigenti nazionali e regionali di seguito specificata;
Visto l’art. 10 della citata Legge n. 157/1992 ed in particolare:
- il comma 1 che stabilisce che tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale debba essere soggetto a pianificazione faunistico-venatoria;
- il comma 7 che individua nel piano faunistico-venatorio provinciale lo strumento di pianificazione generale del territorio agro–silvo-pastorale;
- il comma 10 che demanda alle Regioni il coordinamento dei piani secondo criteri stabiliti dall’INFS (ora ISPRA);
Richiamato inoltre il comma 3 del sopracitato art. 10 che prevede, nell’ambito della pianificazione faunistica, la destinazione di una quota dal 20% al 30% del territorio agro-silvo-pastorale a protezione della fauna selvatica;
Visto altresì l’art. 3 della legge regionale n. 8/1994 che al comma 1, lett. a) e b), individua rispettivamente nella "Carta regionale delle Vocazioni faunistiche del territorio" e negli "Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale" gli strumenti con i quali la Regione garantisce il coordinamento dei piani provinciali quinquennali;
Richiamati a tal proposito gli "Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale" approvati dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 60 del 31 maggio 2006, riconfermati con deliberazione n. 103 del 16 gennaio 2013, ed in particolare il punto 3.7 "Gestione faunistica ed eventualmente venatoria dei terreni forestali appartenenti al patrimonio regionale";
Dato atto che il citato punto 3.7 degli "Indirizzi" - in relazione al generale divieto di esercizio dell’attività venatoria nei terreni forestali appartenenti al patrimonio regionale - prevede che, qualora una Provincia intenda richiedere, limitatamente ad alcune zone, l’utilizzo venatorio, debba fornire alla Regione con il Piano Faunistico gli elementi tecnici necessari per una puntuale valutazione relativamente ai seguenti elementi e condizioni:
- attuale classificazione della zona (Sito della Rete Natura 2000 ai sensi della direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE, Area protetta ai sensi delle leggi regionali n. 8/1994 e L.R. 6/2005);
- contiguità con aree protette o con Siti di Importanza Comunitaria;
- significatività quale corridoio per la connessione funzionale ed ecologica tra aree protette compresi i Siti comunitari;
- importanza quale area per la migrazione degli uccelli;
- aspetti ambientali e vegetazionali, con particolare riferimento alle specie particolarmente protette ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 che recepisce la citata direttiva 92/43/CEE;
- aspetti faunistici con particolare riguardo alle specie di interesse comunitario potenzialmente danneggiabili dall’attività venatoria o eventuali altre emergenze faunistiche, ivi compresa l’eccessiva presenza di talune specie con riferimento alla densità obiettivo prevista dal Piano Faunistico provinciale;
Richiamati i contenuti del Piano Faunistico-Venatorio 2009-2013 della Provincia di Ravenna, corredato dalla prevista valutazione di incidenza di cui alla legge regionale n. 7/2004, approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 78 del 21 luglio 2009, previa acquisizione del parere di conformità rispetto agli strumenti di pianificazione regionali espresso dalla Regione con deliberazione n. 981 del 13 luglio 2009, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge regionale n. 8/1994, prorogato dal Consiglio provinciale in data 26 novembre 2013 con deliberazione n. 77;
Vista la propria deliberazione n. 1368 del 30 settembre 2013 “Ricognizione dell'elenco delle particelle facenti parte del patrimonio forestale regionale del territorio delle Province di Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna”;
Preso atto che la Provincia di Ravenna ha trasmesso alla Regione Emilia-Romagna una proposta di utilizzazione dei terreni forestali appartenenti al patrimonio regionale a fini faunistici e venatori nonché il relativo “Studio di Incidenza” di cui alla legge regionale n. 7/2004 in attuazione del D.P.R. n. 357/1997, approvata con determinazione del Dirigente del Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale n. 810 del 10 marzo 2014 “Accertamento del patrimonio forestale regionale in Provincia di Ravenna e sua fruizione faunistico-venatoria”;
Atteso che:
- la proposta provinciale di utilizzo del patrimonio forestale regionale prevede l'inclusione dei territori forestali appartenenti al patrimonio regionale in “Oasi di Protezione della Fauna” che essendo istituti normati dalle leggi vigenti rappresentano il presupposto per una gestione attiva e coerente con gli strumenti di pianificazione;
- l'utilizzo a fini venatori è limitato a mappali esterni, isolati e frammentati, che non presentano caratteristiche di peculiarità rispetto al restante territorio e dove difficilmente potrebbe essere garantito un regime di tutela;
- al fine di determinare corpi omogenei di tutela sono state incluse idonee aree a compensazione delle porzioni rese disponibili alla caccia benchè non necessario per rientrare nelle percentuali di tutela previste dalle disposizioni vigenti;
- la superficie protetta provinciale ha avuto un incremento di circa 383 ettari;
Preso atto del parere favorevole espresso dall’ISPRA, così come previsto all’art. 25 della legge regionale n. 8/1994, con nota prot. n. 18243 del 2 maggio 2014, assunto agli atti del Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatoria con PG/2014/188738 del 6 maggio 2014;
Dato atto altresì del parere favorevole espresso dal Servizio Parchi e Risorse Forestali con nota NP/2014/14611 del 28 novembre 2014 a seguito dell'espletamento della procedura di pre-Valutazione di Incidenza di cui alla legge regionale n. 7/2004 art. 5, in attuazione del D.P.R. n. 357/1997, art. 5 comma 2;
Valutata la coerenza della proposta con i contenuti degli strumenti di pianificazione sia regionali che provinciali;
Ritenuto, sulla base del contemperamento degli interessi coinvolti e delle argomentazioni tecniche sopra evidenziate, di provvedere all’individuazione dei terreni del patrimonio forestale regionale della provincia di Ravenna per l’utilizzazione a fini faunistici e venatori;
Rilevata la necessità di approvare - in allegato al presente atto - l’elenco delle particelle del patrimonio forestale regionale da destinare all’utilizzo venatorio, la relativa cartografia CTR 1: 25.000 ed un CD-Rom contenente lo shape file dettagliato della predetta cartografia, predisposti dal Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie, sulla base degli elementi cartografici di cui alla citata deliberazione n. 1368/2013;
Dato atto inoltre che l’Osservatorio degli habitat naturali e seminaturali e delle popolazioni faunistiche di cui all’art. 2 commi 4 e 5 della legge regionale n. 8/1994 provvederà ad effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione degli istituti di protezione di cui alla proposta della Provincia di Ravenna, nonché in merito al rispetto della percentuale di Superficie Agro-Silvo-Pastorale destinata alla protezione della fauna selvatica;
Viste infine:
- la L.R. n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;
- la propria deliberazione n. 1950/2010 “Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca Simona Caselli;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1. di richiamare integralmente le premesse al presente atto, che ne costituiscono pertanto parte integrante e sostanziale;
2. di approvare la proposta di utilizzo del patrimonio forestale regionale ricadente nella provincia di Ravenna di cui alla determinazione del Dirigente del Settore provinciale Politiche Agricole n. 810 del 10 marzo 2014;
3. di approvare altresì:
- l’elenco delle particelle del patrimonio forestale regionale relativo alla provincia di Ravenna per l’utilizzazione a fini venatori, riportate nell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la cartografia su supporto cartaceo in scala 1: 25.000, acquisita agli atti della Direzione generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie con il n. NP/2015/756 di protocollo in data 22 gennaio 2015, anch’essa parte integrante della presente deliberazione nella quale le porzioni di patrimonio forestale destinate all’esercizio dell’attività venatoria sono indicate con la lettera “C” e colorate in giallo (Allegato 2);
- un CD-Rom contenente lo shape file dettagliato della predetta cartografia, acquisito agli atti della Direzione generale Agricoltura Economia ittica, Attività faunistico-venatorie con il n. NP/2015/757 di protocollo in data 22 gennaio 2015, anch’esso parte integrante della presente deliberazione (Allegato 3), che la Provincia di Ravenna potrà utilizzare per predisporre basi cartografiche su scala di maggior dettaglio;
4. di dare atto che la Provincia di Ravenna dovrà provvedere all’istituzione delle “Oasi di Protezione della Fauna”, di cui al comma 1 dell’art. 19 della legge regionale n. 8/1994, individuate nella proposta di cui al punto 2 del presente provvedimento, parte dispositiva;
5. di subordinare l’apertura all’esercizio dell’attività venatoria nelle parcelle del patrimonio forestale regionale come individuate nel precedente punto 3, all’istituzione delle suddette “Zone di protezione”;
6. di dare atto infine:
- che la Provincia di Ravenna dovrà provvedere alla necessaria tabellazione ed a ogni adempimento richiesto dalla normativa vigente;
- che l’Osservatorio Faunistico-Venatorio di cui all’art. 2 commi 4 e 5 della legge regionale n. 8/1994 effettuerà una ricognizione sullo stato di attuazione degli istituti di protezione di cui al precedente punto 4, nonché sul rispetto della percentuale di Superficie Agro-Silvo-Pastorale destinata alla protezione della fauna selvatica;
7. di stabilire inoltre che ogni modifica o variazione che incida su quanto qui previsto debba essere sottoposta all’esame della Regione, per le opportune valutazioni in merito all’eventuale revisione del presente atto, ai sensi dell’art. 25 della legge regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dell’Allegato 1 nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.