n.30 del 08.02.2017 periodico (Parte Seconda)

Poliambulatorio privato Etruria di Marzabotto (BO) - Ampliamento dell'accreditamento per radiologia convenzionale (RX) nell'ambito dell'attività di diagnostica per immagini già accreditata

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1) di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, al Poliambulatorio privato Etruria, via Risorgimento n. 12/a, Marzabotto (BO), già accreditato con propri atti n. 21 del 8/1/2010, n. 14237 del 7/12/2010 e n. 16800 del 14/11/2014, l'ampliamento dell’accreditamento per la seguente attività, compatibile ai requisiti applicati elencati in premessa, di cui è stato verificato il possesso su base documentale:

- Attività di Diagnostica per immagini: Radiologia convenzionale (RX);

2) l’ampliamento dell'accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e decorre dalla data di adozione del presente provvedimento;

3) di dare atto che l’Agenzia sanitaria e sociale regionale effettuerà l’accertamento sul campo del possesso dei requisiti generali e specifici di accreditamento ai sensi dall’art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, per le attività di cui sopra, in occasione di una prossima visita di verifica;

4) di prendere atto che l’accreditamento già concesso, comprensivo dell'ampliamento di cui al presente provvedimento, per le attività di seguito elencate (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico, meglio specificate negli atti citati):

- Angiologia e Chirurgia vascolare;

- Cardiologia;

- Endocrinologia;

- Neurologia;

- Oculistica;

- Otorinolaringoiatria;

- Urologia;

- Attività di diagnostica per immagini (ecografia, densitometria, radiologia convenzionale (RX) e RM Total Body);

rientra all’interno delle previsioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1604/2015 e pertanto, in virtù delle suddette disposizioni, la sua scadenza è stata prorogata al 31 luglio 2018, data entro la quale verranno adottati provvedimenti per definire le nuove condizioni per il rilascio degli accreditamenti/rinnovi;

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6) è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

7) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

8) di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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