SUPPLEMENTO SPECIALE N.74 DEL 18.01.2016

Relazione

Il presente progetto di legge propone di apportare modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 ”Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” per proseguire nel percorso di razionalizzazione in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria iniziato con l’approvazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che ha deciso l’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni.

Le modifiche di cui alla citata legge regionale n. 13 del 2015 assegnano infatti alla Regione le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, escludendo le attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e di attuazione dei piani di controllo che restano confermate alle Province e alla Città metropolitana di Bologna.

Attraverso il presente progetto di legge s'intende inoltre recepire le modifiche apportate alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” dal 2013 ad oggi relative agli articoli 2 (nutria non più oggetto di tutela), 4 (cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo), 19bis (esercizio delle deroghe art. 9 direttiva 2009/147/CE) e 21 (caccia di selezione agli ungulati su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve).

Descrizione delle modifiche apportate

In via generale agli articoli 4, 6, 8, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 43, 44, 46 e 52 le modifiche riguardano principalmente gli adeguamenti collegati all'applicazione della legge regionale n. 13 del 2015 e connessi all’accentramento delle funzioni anche amministrative, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna.

Nello specifico:

Al Capo I “Pianificazione faunistico-venatoria regionale” del Titolo I della legge regionale n. 8/1994, con gli articoli da 1 a 7 del presente progetto di legge vengono modificati gli strumenti di pianificazione e programmazione incentrandoli unicamente su Carta delle vocazioni faunistiche del territorio, nuovo piano faunistico-venatorio regionale e nei piani e regolamenti di gestione faunistica delle aree protette, valorizzando in particolare il piano faunistico-venatorio regionale declinandone i contenuti, e sostituendo tali strumenti agli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria, ai corrispondenti piani faunistico-venatori provinciali e ai programmi di intervento. Viene inoltre soppresso il piano finanziario regionale annuale che stabiliva principalmente le risorse da assegnare ad ogni Provincia tramite opportuni parametri. A tale riguardo sono abrogati gli articoli 6, 7 e 9.

Inoltre con l'art. 2 è modificata la disciplina delle attività di ricerca e promozione della conoscenza della fauna e degli habitat in ottica regionale accorpandola in un unico articolo che prevede per la realizzazione delle suddette attività anche la concessione di contributi ad enti pubblici e privati secondo criteri definiti dalla Giunta regionale, mentre con l'art. 7 si specifica che sui principali atti di programmazione della Regione viene consultato anche il Comitato di consultazione di cui all'art. 41 della legge regionale n. 13/2015.

Al Capo II “Miglioramento degli habitat naturali e salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali” del Titolo I della legge regionale n. 8/1994, con gli articoli da 8 a 15 del presente progetto di legge vengono adeguate le norme che regolano i contributi per gli interventi di valorizzazione ambientale nei fondi rustici, sia in zone di protezione che in ambito di caccia, in conformità alla disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato.

Inoltre con l'art. 13 viene affidata alla Regione l'attivazione dei piani di controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, mentre l'attuazione degli stessi rimane in capo alle Province e alla Città metropolitana di Bologna, come previsto dall'art. 40 della legge regionale n. 13/2015. Vengono poi soppresse le specifiche relative ai piani di controllo per la nutria, non più oggetto di tutela della legge statale, e per il piccione di città, non più ritenuto da ISPRA specie domestica, ma selvatica a tutti gli effetti.

Infine nell'art. 15 vengono accorpate le norme già contenute negli articoli 17 e 18 relative alla concessione dei contributi per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle attività agricole.

Ai Capi III “Zone di protezione della fauna”, IV “Organizzazione degli ambiti territoriali per la gestione della fauna selvatica e per la programmazione dei prelievi venatori” e V “Strutture territoriali di iniziativa privata per la produzione di fauna selvatica, per la caccia e per le attività cinofile” del Titolo I della legge regionale n. 8/1994, con gli articoli da 16 a 40 del presente progetto di legge vengono effettuate modifiche che riguardano principalmente gli adeguamenti collegati all'applicazione della legge regionale n. 13/2015 e connessi all' accentramento delle funzioni con esclusione delle attività di vigilanza assicurate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna.

Ai Capi I “Norme per l'abilitazione all'esercizio venatorio” e II “Norme per l'esercizio venatorio” del Titolo II della legge regionale n. 8/1994, con gli articoli da 41 a 50 del presente progetto di legge vengono apportate modifiche che riguardano principalmente gli adeguamenti collegati all'applicazione della legge regionale n. 13/2015, specificando all'art. 41 che saranno previste una o più Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio e individuando le qualifiche dell'esperto di vertebrati omeotermi nonché prevedendo che la partecipazione a tali Commissioni non comporti oneri per la Regione, mentre con l’art. 45 si prevede un unico calendario venatorio regionale.

Inoltre con gli art. 47 e 50 viene normata l'istituzione degli appostamenti fissi di caccia previsti dal piano faunistico-venatorio regionale, delle equivalenti strutture previste nelle aziende venatorie, nonché delle altane, ai fini urbanistici ed edilizi.

Con gli art. 48 e 49 viene soppresso dalla legge regionale n. 8/1994 ogni riferimento alla cattura di uccelli da utilizzare come richiami, consentendone comunque la detenzione ed uso per quelli già regolarmente posseduti nella stagione venatoria 2014/2015, mentre vengono riproposti i contenuti della legge regionale n. 3 del 2007 sulla disciplina delle deroghe, che con il comma 2 dell'art. 58 viene quindi abrogata.

Al Titolo III “Disposizioni finali” della legge regionale n. 8/1994, con gli articoli da 51 a 60 del presente progetto di legge vengono effettuate modifiche che riguardano principalmente gli adeguamenti collegati all'applicazione della legge regionale n. 13/2015 e connessi all'esercizio delle funzioni dell'attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e di attuazione dei piani di controllo assicurate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna.

In particolare con l'art. 51, al fine di assicurare un omogeneo ed efficace svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sull'intero territorio regionale, viene previsto che la Regione definisca annualmente, sentite le Province e la Città metropolitana di Bologna, modalità e parametri utili alla regolamentazione dell'esercizio delle suddette attività anche in funzione della caratterizzazione faunistico-venatoria territoriale.

Inoltre l’art. 53 ammette la caccia agli ungulati con riferimento al prelievo in presenza di neve, adeguando la legge regionale a quanto disposto all'art. 21 della legge statale, ed estende il divieto di sparo a meno di 150 metri anche in direzione di impianti a pannelli solari fotovoltaici, già previsto per stabbi, stazzi ed altri ricoveri, mentre con la modifica all'art. 61, proposta all'art. 54, si introduce la sanzione accessoria della sospensione del tesserino per la mancata consegna del medesimo entro i termini di legge. L’acquisizione in tempi rapidi dei dati sui prelievi permette infatti di raccogliere informazione utili per la gestione della fauna e della caccia da parte di Province e ATC e va ad incrementare la ventennale banca dati regionale sui tesserini di caccia, anticipando quanto raccomanda l’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa (AEWA).

L’art. 56 inserisce fra i dati trattati da Regione, Province, Comuni ed ATC - per le finalità istituzionali della legge regionale e nei limiti delle rispettive competenze - sia i dati relativi a violazioni a cui è connessa l’applicazione di sanzioni amministrative, sia quelli relativi a violazioni a cui è connessa la sanzione disciplinare, individuate dagli statuti degli ATC.

L'art. 58 abroga gli articoli 6, 7, 9, 18 e 63, non più attuali, nonché la L.R. 6 marzo 2007, n. 3, avendo recuperato i contenuti di quest'ultima con l'art. 48, mentre l'art. 57 aggiorna le disposizioni finanziarie, sostituendo il comma 1 e abrogando il comma 2 non più attuale.

L'art. 59 adegua i riferimenti alla legge regionale n. 8/1994 contenuti nell'art. 26 della legge regionale n. 27/2000, alla nuova articolazione prevista dal presente progetto di legge.

Infine l’art. 60 detta disposizioni in ordine al subentro delle funzioni da parte della Regione all’entrata in vigore della legge, anche con riferimento alle eventuali variazioni al bilancio di previsione 2016 - 2018.

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