n.62 del 25.03.2015 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento di UOM gestite da Pubblica Assistenza e Protezione Civile Granaglione e annullamento determinazione Direttore generale Sanità e Politiche sociali n. 13182 del 24/09/2014
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del DLgs 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamate:
- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/2008, che all’art. 9:
- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell’accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all’Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009 “Requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi“ che ha approvato i requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi” specificando che si intende per servizio soccorso/trasporto infermi l’attività che viene svolta con le auto mediche o le ambulanze in situazioni di emergenza-urgenza o con le sole ambulanze per attività non urgenti quali i trasporti tra ospedali o padiglioni dello stesso ospedale e fra territorio e ospedali e viceversa; tale deliberazione ha inoltre identificato come strutture oggetto dell’accreditamento le Unità Operative Mobili (UOM) la cui attività è garantita dall’impiego di ambulanze e auto mediche riconducibili normativamente a “veicoli per uso speciale” soggetti a particolari norme di trasformazione che li individuano in modo univoco. In tale contesto le“postazioni” svolgono la funzione di base di sosta e di partenza di una o più UOM.
L’Unità Operativa Mobile corrisponde pertanto alla “struttura” modulare rappresentata dalle ambulanze e auto mediche, personale e le relative clinical competence il cui utilizzo è integrato nella rete dell’offerta di prestazioni sanitarie e di emergenza, caratterizzata da specifica appropriatezza e differenziata per rispondere adeguatamente a specifici bisogni assistenziali;
- la propria determina n. 12861 dell’1/12/2009 con la quale sono state definite le procedure e le priorità per l’accreditamento stabilendo che poteva presentare domanda di accreditamento il legale rappresentante di strutture di soccorso/trasporto infermi (allegando una dichiarazione attestante la titolarità di rapporto contrattuale o convenzionale con il Servizio sanitario regionale in essere alla data del 30 giugno 2009, specificando la tipologia di prestazioni oggetto di contratto o di convenzione);
- la propria circolare n.6 del 20/03/2014 e successive integrazioni con la quale sono state date indicazioni alle Aziende Sanitarie in materia di accreditamento delle strutture di trasporto infermi e soccorso di cui alla DGR 44/2009;
Viste:
- la nota del 29/12/2010 con cui il legale rappresentante della Pubblica Assistenza e Protezione Civile Granaglione, con sede legale in via IV Novembre 40, Ponte della Venturina – Granaglione (BO) chiede l’accreditamento delle proprie UOM;
- la nota prot. n 13428/08.01 del 1/2/2011 con la quale l’Azienda USL di Bologna trasmette la domanda di accreditamento istituzionale presentata dal legale rappresentante della Pubblica Assistenza e Protezione Civile Granaglione, ed evidenzia la propria valutazione positiva rispetto alle esigenze della programmazione aziendale dell'attività di emergenza territoriale e trasporto infermi;
Riscontrato dalla documentazione pervenuta:
- il possesso di autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie oggetto della domanda;
Preso atto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia sanitaria e sociale regionale, ai sensi dall’art. 9 della L.R. n. 34/1998, e successive modifiche, tra l’altro attraverso visita su campo effettuata in data 14 febbraio 2012, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda;
Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità delle strutture formulata dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, trasmessa con nota n. NP/2013/4175 del 3/4/2013, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;
Dato atto che:
- a seguito dell'attività istruttoria svolta dal Servizio Presidi Ospedalieri sulla documentazione sopra descritta è stato concesso, in data 24/09/2014, con propria determinazione n. 13182, l'accreditamento di UOM gestite da Pubblica Assistenza e Protezione Civile Granaglione;
- la determinazione n. 13182/2014 contiene al suo interno errori materiali che ne inficiano la validità;
Ritenuto pertanto necessario annullare l'atto sopra richiamato;
Richiamata la propria nota PG/2014/407124 del 3/11/2014, con la quale si chiede al legale rappresentante della Pubblica Assistenza e Protezione Civile Granaglione un’integrazione relativa alla formazione ed ai mezzi, della documentazione presentata;
Vista la nota prot. PG 2014/454789 del 27/11/2014 con la quale il legale rappresentante della Pubblica Assistenza e Protezione Civile Granaglione ha dato risposta;
Vista la nota prot.n. NP/2015/1276 del 3/2/2015 dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, che ha trasmesso il report relativo all’aggiornamento della formazione e dei mezzi delle strutture di trasporto infermi e soccorso della provincia di Bologna;
Vista la Deliberazione di programmazione n. 407 del 22/12/2010 dell’Azienda Usl di Bologna;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;
Richiamato il DLgs n. 159/2011 ed in particolare il libro II recante “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 218/2012;
Richiamato il DLgs n. 33/2013;
Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri;
determina:
1) di accreditare le UOM di seguito elencate gestite dalla Pubblica Assistenza della Pubblica Assistenza e Protezione Civile Granaglione con sede legale in via IV Novembre 40, Ponte della Venturina - Granaglione (BO):
- le UOM di trasporto non urgente indicate nella Deliberazione di programmazione n. 407 del 22/12/2010 dell’Azienda Usl di Bologna;
2) di stabilire che tutti i trasporti devono essere effettuati con mezzi che rientrino nei limiti di impiego stabiliti dai requisiti di accreditamento di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009;
3) di stabilire che il personale deve possedere i requisiti di clinical competence stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009;
4) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;
5) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
6) di stabilire che l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
7) di dare mandato all’Azienda sanitaria di monitorare la permanenza dei requisiti, attraverso modalità definite dall’Azienda, anche in relazione alle specifiche caratteristiche delle Associazioni di volontariato caratterizzate dal notevole turn-over del personale volontario e dal limitato numero di ore prestate dal singolo operatore;
8) di stabilire che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate.
9) di annullare la propria determinazione n. 13182 del 24/09/2014 avente ad oggetto “Accreditamento di UOM gestite da Pubblica Assistenza e Protezione Civile Granaglione”, perché contiene al suo interno errori materiali che ne inficiano la validità;
10) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
11) di dare atto che, ai sensi del DLgs 33/2013, si darà luogo agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.