n.199 del 28.07.2025 (Parte Seconda)
Accordi con Cassa Depositi e Prestiti finalizzati all'istituzione della Piattaforma EURECA 2021-2027 per sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese della regione Emilia-Romagna. CUP E34D25002510009
Visti i seguenti Regolamenti comunitari:
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti che abroga il Regolamento (CE) n. 1301/2013;
- Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione che abroga il Regolamento (CE) n. 1303/2013;
Visti:
- l’Accordo di Partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 elaborato sulla base degli articoli 10 e 11 del Regolamento (UE) 2021/1060, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 15 luglio 2022;
- il Programma regionale Fesr 2021-2027 della Regione Emilia-Romagna, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022)5379 del 22 luglio 2022;
- la propria deliberazione n. 1286 del 27/07/2022 di presa d’atto delle decisioni di approvazione del Programma regionale Emilia-Romagna Fesr 2021-2027 e del Programma regionale Emilia-Romagna Fse+ 2021-2027 e di istituzione dei Comitati di Sorveglianza dei due Programmi regionali;
- la valutazione ex-ante (Vexa) per gli Strumenti Finanziari del PR FESR Emilia-Romagna 2021-2027 presentata al Comitato di Sorveglianza del 29 settembre 2022;
Viste inoltre:
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 recante “Riforma del Sistema Regionale e Locale”, e in particolare gli Art.54, 55 e 58;
- la propria deliberazione n. 2039 del 21/11/2022 “L’approvazione del documento preliminare strategico del Programma Regionale Emilia-Romagna attività produttive 2023-2025”;
- la propria deliberazione n. 604 del 20 aprile 2023 “il Programma Regionale attività produttive 2023-2025 (ai sensi della L.R. 3/1999 art. 54)
- l’art. 27 della L.R. 26 luglio 2007, n. 13 con cui si dispone, tra l’altro, che il Programma Triennale per le Attività Produttive 2003-2005 è prorogato fino ad approvazione del nuovo programma da parte dell’Assemblea Legislativa;
- la Legge Regionale n. 14 del 18 luglio 2014 recante “Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna” pubblicata sul BURER n. 216 del 18 luglio 2014 ed in particolare l’Art. 14 comma 5 in cui si dispone che La Regione promuove Accordi con la Banca europea degli investimenti, la Cassa depositi e prestiti e altri enti ed istituti nazionali ed internazionali preposti alla raccolta e all'impiego di risorse finanziarie al fine di istituire linee di finanziamento agevolato per gli investimenti ovvero per la capitalizzazione delle imprese;
Viste le proprie deliberazioni:
– n. 1981 del 13 dicembre 2017 recante “Accordo di Cooperazione Interamministrativa con la Cassa Depositi e Prestiti per l'istituzione del fondo di garanzia EuReCa (anche denominato fondo EuReCa Industria) finalizzato al sostegno del credito delle imprese della regione, CUP E84H17000850002” e successive modificazioni e integrazioni;
– n. 513 dell’01 aprile 2019 avente ad oggetto “Accordo di Cooperazione Interamministrativa con la Cassa Depositi e Prestiti per l'istituzione del fondo di garanzia EuReCa-Turismo finalizzato al sostegno del credito delle imprese operanti nei settori turistici della regione, CUP E41F19000010002 E44F19000020002.” e successive modificazioni e integrazioni;
– n. 1359 dell’01 luglio 2024 recante “Istituzione del fondo Eureca 2021-2027 finalizzato ad aumentare la capacità delle PMI del territorio della regione che perseguono alcuni degli obiettivi coerenti alle azioni del PR FESR 2021-2027”;
– il Codice Unico di Progetto (di seguito CUP) assegnato dalla competente struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. E34D25002510009;
Premesso che:
(A) in data 09/02/2022, la Regione Emilia-Romagna ha presentato alla Commissione Europea il programma regionale “Programma Regionale Emilia-Romagna FESR 2021-2027” (“PR FESR 2021-2027”) nell’ambito della programmazione che definisce la strategia e gli interventi di utilizzo delle risorse assegnate alla Regione a valere sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nel quadro della Politica di coesione nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” per la Regione ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, come successivamente modificato e integrato, recante le “disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti” (“Regolamento CPR”) e del Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione che definisce, tra l’altro, gli obiettivi specifici e l’ambito d’intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per quanto riguarda l’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita”;
(B) il PR FESR 2021-2027 è stato approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022)5379 del 22 luglio 2022 e successivamente modificato con Decisione della Commissione Europea C (2024)7208 del 14 ottobre 2024;
(C) il PR FESR 2021-2027 si articola in cinque priorità tra cui le seguenti quattro priorità: i) ricerca, innovazione e competitività (con dotazione di circa 468 milioni di euro), (ii) sostenibilità, decarbonizzazione, biodiversità e resilienza (con dotazione di 303 milioni di euro), (iii) mobilità sostenibile e qualità dell’aria (con dotazione di 40 milioni di euro), (iv) attrattività, coesione e sviluppo territoriale (con dotazione di 120 milioni di euro) e (le “Priorità”). Ogni Priorità prevede obiettivi specifici articolati in diverse azioni finalizzate al perseguimento di target specifici;
(D) in particolare, il PR FESR 2021-2027 contempla, nell’attuazione degli obiettivi specifici, l’utilizzo di strumenti finanziari, in combinazione con sovvenzioni, con particolare riferimento agli interventi finalizzati a sostenere alcuni investimenti delle piccole e medie imprese attraverso “un fondo di garanzia /controgaranzia/riassicurazione regionale che potrà attivarsi anche sotto forma di sezione speciale regionale del Fondo di garanzia per le PMI, elevandone le percentuali di garanzia diretta e/o di controgaranzia/riassicurazione” (cfr. Obiettivo specifico: RSO 1.1 Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate (FESR); RSO1.2. Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione; RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi; RSO2.1 Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra (FESR); RSO2.2. Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti.
(E) le misure che soddisfano le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, sostituito dal Regolamento (UE) 2023/2831, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis" oppure dalla normativa in materia tempo per tempo applicabile (“Regolamento De Minimis”), o a seconda dei casi, dal Regolamento (UE) n. 651/2014, modificato dal Regolamento 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017, dal Regolamento 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020, dal Regolamento 2021/1237/UE del 23 luglio 2021, e infine dal Regolamento 1315/2023/UE che ne ha prorogato la validità fino al 31 dicembre 2026, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea oppure dalla normativa in materia tempo per tempo applicabile (“Regolamento di Esenzione”) sono esentate dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ai sensi, rispettivamente, dell’art. 3 del Regolamento De Minimis e dell’art. 3 del Regolamento di Esenzione;
(F) il Regolamento CPR, analogamente a quanto già previsto all’articolo 38, comma 4, lett. b), n. iii), del Regolamento (UE) n. 2013/1303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, come successivamente modificato e integrato (“Regolamento SIE”), per il periodo di programmazione 2014-2020, prevede all’articolo 59, comma 3, lett. c) che “l’autorità di gestione può procedere all’aggiudicazione diretta di un contratto per l’attuazione di uno strumento finanziario: …
c) a una banca o a un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale e soddisfano tutte le condizioni seguenti:
i) non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non comportano controllo o potere di veto né consentono l’esercizio di un’influenza determinante sulla banca o sull’istituto in questione, e a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non conferiscono alcuna influenza sulle decisioni riguardanti la gestione corrente dello strumento finanziario sostenuto dai fondi;
ii) operano con un mandato pubblico, conferito dall’autorità competente di uno Stato membro a livello nazionale o regionale, che comprende, come parte o totalità dei loro compiti, lo svolgimento di attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi;
iii) svolgono, come parte o totalità dei loro compiti, attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi in regioni, settori o ambiti strategici per i quali l’accesso ai finanziamenti da fonti di mercato non è generalmente disponibile o sufficiente;
iv) operano senza l’obiettivo primario di massimizzare i profitti, ma garantiscono la sostenibilità finanziaria a lungo termine delle loro attività;
v) garantiscono che l’aggiudicazione diretta di un contratto di cui alla lettera b) non accordi alcun vantaggio diretto o indiretto ad attività commerciali attraverso misure adeguate conformemente al diritto applicabile;
vi) sono soggetti alla vigilanza di un’autorità indipendente conformemente al diritto applicabile;
(G) il Regolamento CPR prevede, altresì, all’articolo 59, comma 3, lett. d) che “l’autorità di gestione può procedere all’aggiudicazione diretta di un contratto per l’attuazione di uno strumento finanziario: …
d) ad altri organismi, anche rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 12 della direttiva 2014/24/UE”;
(H) l’articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE, al paragrafo 4 - recepito nell’ordinamento italiano dall’articolo 7, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (il “Codice dei Contratti Pubblici”) - stabilisce che l’obbligo di esperire procedure di gara per l’assegnazione di pubblici affidamenti non trova applicazione con riferimento ad un contratto concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono soddisfatte tutte le seguenti quattro condizioni:
a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
(I) la Commissione Europea con Comunicazione 2016/C 276/01 recante “Orientamenti per gli Stati membri sui criteri di selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari”, con riferimento, in particolare, alle previsioni dell’articolo 38 del Regolamento SIE in merito all’attuazione degli strumenti finanziari ha evidenziato che “l’applicazione delle norme in materia di appalti pubblici non dovrebbe tuttavia interferire con la libertà delle autorità pubbliche di svolgere i compiti di servizio pubblico affidati loro utilizzando le loro stesse risorse, compresa la possibilità di cooperare con altre autorità pubbliche” e “in tale contesto, un’autorità di gestione, organismo intermedio o organismo che attua un fondo di fondi, che è un’amministrazione aggiudicatrice, ha la facoltà di avvalersi della cooperazione interamministrativa per affidare compiti di esecuzione di uno strumento finanziario, purché le condizioni di tale cooperazione siano soddisfatte”; tali considerazioni sono ragionevolmente applicabili anche alla disciplina del Regolamento CPR che, come chiarito alla premessa (G) che precede, all’articolo 59, comma 3, lett. d), rinvia espressamente all’istituto della cooperazione interamministrativa;
(J) CDP è una società per azioni partecipata per circa l’83% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il cui oggetto sociale prevede, tra l’altro, la concessione di finanziamenti:
(i) a favore delle imprese per finalità di sostegno dell’economia attraverso l’intermediazione di enti creditizi ovvero di intermediari finanziari autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ai sensi del decreto legislativo 13 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche;
(ii) a favore di soggetti aventi natura pubblica o privata dotati di soggettività giuridica, con esclusione delle persone fisiche, destinati a operazioni di interesse pubblico promosse, fra gli altri, dallo Stato e dalle Regioni;
(iii) a favore di soggetti aventi natura privata dotati di soggettività giuridica, con esclusione delle persone fisiche, per “operazioni nei settori di interesse generale”;
(K) l’articolo 1, comma 826 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”) (la “Legge di Stabilità 2016”), ha attribuito a CDP la qualifica di Istituto Nazionale di Promozione, come definito dall'articolo 2, numero 3), del Regolamento (UE) 2015/1017, relativo al Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (“FEIS”), secondo quanto previsto nella Comunicazione della Commissione Europea COM (2015) 361 final del 22 luglio 2015; la nozione di Istituto Nazionale di Promozione è stata altresì successivamente ripresa dal Regolamento (UE) 2021/523 del 24 marzo 2021 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (art. 2 n. 20). CDP, conformemente all’art. 15 del Regolamento (UE) 2021/523, ha concluso positivamente il processo di accreditamento necessario per garantire la conformità dei propri sistemi, regole e procedure alla normativa europea nell’ambito del piano InvestEU. In qualità di entità “pillar assessed”, CDP può gestire i programmi europei la cui implementazione viene delegata dalla Commissione ai partner esecutivi;
(L) in ragione di tale qualifica, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, CDP:
(i) è abilitata a svolgere le attività degli istituti nazionali di promozione previste dal Regolamento (UE) 2015/1017, nonché i compiti previsti dal regolamento recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), e dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
(ii) può impiegare le risorse della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per contribuire a realizzare gli obiettivi del FEIS, tra l'altro, mediante il finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti ai sensi del Regolamento (UE) 2015/1017, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato;
(iii) può esercitare, anche attraverso le società da essa controllate, i compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE, in forza di un mandato della Commissione europea ovvero su richiesta delle autorità di gestione. Tali compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE possono essere condotti anche con apporto finanziario da parte di amministrazioni ed enti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee;
(M) inoltre, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 10 commi 7-quinquies e 7-novies del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156, per gli interventi pubblici previsti inter alia dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al Regolamento CPR, “le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi direttamente della società Cassa depositi e prestiti S.p.a e di società da essa direttamente o indirettamente controllate per attività di assistenza e supporto tecnico-operativo, per la gestione di fondi e per attività a queste connesse, strumentali o accessorie”;
(N) CDP ha già concluso, nel marzo del 2018 e nell’aprile 2019, due accordi di cooperazione interamministrativa in virtù dei quali ha ottenuto l’affidamento della gestione di risorse regionali, anche a valere su fondi del POR FESR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna (“POR FESR 2014-2020”) di cui parte delle risorse risulta, allo stato, nella disponibilità di CDP come dettagliato al Considerato (v) che segue, per lo sviluppo di, rispettivamente, due sistemi di garanzia a supporto delle micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o operativa nella Regione: il Fondo Eu.Re.Ca., approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di CDP del 25 maggio 2017 e il Fondo Eu.Re.Ca. Turismo, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di CDP del 31 gennaio 2019. Tali collaborazioni sono state particolarmente apprezzate dal tessuto produttivo regionale;
(O) il Consiglio di Amministrazione di CDP ha debitamente autorizzato la sottoscrizione e l’esecuzione degli Accordi (come definiti ai sensi della presente delibera) con delibera del 22 giugno 2022 in quanto l’operazione è riconducibile ai seguenti tre distinti plessi normativi e statutari ossia, (i) all’operatività di CDP svolta mediante l’intermediazione di operatori bancari e finanziari per finalità di sostegno all’economia (cfr. art. 3, co. 4-bis, d.l. 5/2009 e art. 3, primo comma, (A2), iv., dello statuto vigente di CDP), (ii) alla c.d. Gestione Separata 2 (di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto ministeriale 12 marzo 2009 e articolo 3, primo comma, (A2), i., dello statuto vigente di CDP), e (iii) alla c.d. Gestione Separata 3 (di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto ministeriale 12 marzo 2009 e articolo 3, primo comma, (A2), ii., dello statuto vigente di CDP);
(P) la partecipazione della Regione alla Piattaforma EuReCa 2021-2027 (come di seguito definita) rappresenta un intervento di sostegno pubblico alle imprese anche ai fini del D.Lgs. n. 123/1998;
Considerato che la Regione:
(i) ai sensi dell’articolo 14, comma 1 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 19, è autorizzata, al fine di favorire l’accesso al credito delle imprese del territorio regionale, “ad istituire fondi destinati alla garanzia dei crediti concessi alle imprese che operano sul territorio della Regione, anche attraverso forme di accordo con operatori regionali e nazionali quali la Cassa depositi e prestiti e il fondo centrale di garanzia”;
(ii) ai sensi dell’articolo 14, comma 1 della legge regionale 18 luglio 2014 n. 14, come sostituito dall’art. 19 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 11, al fine di favorire il ricorso al credito delle imprese, sostiene i soggetti che operano a supporto del sistema produttivo regionale, iscritti al vigente elenco degli intermediari finanziari vigilati ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 come di volta in volta modificato e/o integrato (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nonché i Confidi accreditati a richiedere la controgaranzia del fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese istituito con legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), all'articolo 2, comma 100, lettera a). Con tale modifica, è stato ampliato l’ambito soggettivo dei confidi che possono accedere, inter alia, all’eventuale garanzia di CDP, sulle iniziative attivate dalla Regione (i “Confidi”);
(iii) conformemente ai risultati della valutazione ex-ante eseguita ai sensi dell’articolo 58 del Regolamento CPR e presentata al comitato di sorveglianza del PR FESR 2021-2027 in data 29 settembre 2022, ha previsto l’utilizzo di strumenti finanziari, in combinazione con sovvenzioni, con particolare riferimento agli interventi finalizzati a sostenere le imprese nel perseguimento degli obiettivi specifici del PR FESR 2021-2027;
(iv) anche in considerazione del successo riscontrato sulle precedenti iniziative – Fondo Eu.Re.Ca e Fondo Eu.Re.Ca Turismo - ha manifestato il proprio interesse ad avviare una nuova collaborazione con CDP, in qualità di Istituto Nazionale di Promozione, per la strutturazione di uno strumento di garanzia a supporto delle piccole e medie imprese - così come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 (“PMI”) - regionali che preveda il coinvolgimento del sistema dei Confidi e l’impiego di Risorse ER (come di seguito definite) come dettagliato nel paragrafo di cui sotto;
(v) in particolare, e ferma restando la possibilità di prevedere il conferimento di ulteriori disponibilità, ritenendo sussistenti le condizioni prescritte dall’articolo 59, comma 3, lett. c), del Regolamento (UE) n. 1060/2021 per l’affidamento diretto in favore di CDP, intende affidare a CDP la gestione di un fondo denominato “Fondo EuReCa 2021-2027” (acronimo per Europa, Regione e Cassa depositi e prestiti S.p.A.) (il “Fondo EuReCa 2021-2027”) finalizzato ad aumentare la capacità delle imprese del territorio della Regione di accedere al credito, attraverso un sistema di garanzie, secondo le modalità operative disciplinate da una serie di accordi ossia dall’accordo di cooperazione, dall’accordo di finanziamento e dagli eventuali accordi di finanziamento integrativi e da ciascun accordo quadro di garanzia (di seguito gli “Accordi”). Tale Fondo EuReCa 2021-2027 è costituito a valere (i) su risorse regionali (le “Risorse Regionali”), (ii) su risorse residuali del POR FESR 2014-2020 per un importo iniziale pari a Euro 8.950.000,00 di cui: (a) circa Euro 1.800.000,00 già versati a CDP e non utilizzati sulle precedenti iniziative Fondo Eu.Re.Ca e Fondo Eu.Re.Ca Turismo, e b) circa Euro 7.150.000,00 di risorse impegnate dalla Regione sui precedenti capitoli di bilancio per il Fondo Eu.Re.Ca e il Fondo Eu.Re.Ca Turismo a valere sul POR FESR 2014-2020 e non versate a CDP (le “Risorse Iniziali 2014-2020”) (iii) su ulteriori risorse del Fondo Eu.Re.Ca e del Fondo Eu.Re.Ca Turismo a valere sul POR FESR 2014-2020 già versate a CDP e che potrebbero tornare nuovamente disponibili (le “Ulteriori Risorse 2014-2020” e, congiuntamente alle Risorse Iniziali 2014-2020, le “Risorse Residuali 2014-2020”), nonché (iv) risorse del PR FESR 2021-2027 (le “Risorse 2021-2027” e congiuntamente alle Risorse Regionali e alle Risorse Residuali 2014-2020, le “Risorse ER”);
(vi) prevede che le Risorse ER saranno utilizzate da CDP, secondo le indicazioni della Regione e in conformità all’Accordo di Cooperazione, per lo sviluppo di una piattaforma di garanzia (la “Piattaforma EuReCa 2021-2027”) a supporto delle PMI con sede legale e/o operativa nella Regione beneficiarie di sovvenzioni e/o contributi pubblici concessi dalla Regione (le “PMI Beneficiarie”) nell’ambito delle e in conformità alle Priorità del PR FESR 2021-2027, (la “Misura ER”);
(vii) quantifica le Risorse ER, in fase di prima assegnazione, in Euro 8.950.000,00 a valere sulle Risorse Iniziali 2014-2020 (le “Risorse ER Iniziali”) e saranno impiegate come segue:
a. Euro 2.600.000,00 (le “Risorse ER Prima Iniziativa”), da destinare, in tutto o in parte alle PMI Beneficiarie, nell’ambito delle azioni di cui all’art. 3 della presente delibera, in riferimento alle Priorità 1 e 2 del PR FESR 2021-2027 (la “Prima Iniziativa”); e
b. fino ad Euro 6.350.000,00 (le “Altre Risorse ER Iniziali”), oltre all'eventuale quota residua delle Risorse ER Prima Iniziativa non impiegata nella Prima Iniziativa, da destinare alle altre iniziative nell’ambito delle Priorità del PR FESR 2021-2027 che saranno successivamente eventualmente individuate e comunicate a CDP in conformità a quanto previsto dall’Accordo di Cooperazione e dall’Accordo di Finanziamento;
(viii) prevede che anche per le ulteriori iniziative sarà possibile utilizzare risorse non utilizzate ovvero che potrebbero tornare nuovamente disponibili, già conferite a CDP per le precedenti iniziative e pertanto la Regione autorizza CDP al trasferimento delle stesse da un conto all’altro analogamente a quanto avviene per la Prima Iniziativa.
(ix) dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti e delle condizioni prescritte dall’articolo 59, comma 3, lett. c), del Regolamento (UE) n. 1060/2021 per l’affidamento diretto in favore di CDP, nonché dei presupposti ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici e la conformità dell’iniziativa con la normativa applicabile, ivi incluso il Regolamento CPR e la normativa europea sugli aiuti di Stato, ritiene di poter affidare a CDP la gestione delle Risorse ER oggetto del Fondo EuReCa 2021-2027 mediante la sottoscrizione dell’accordo di cooperazione (l’“Accordo di Cooperazione”), e che tale affidamento possa consentire di raggiungere con maggiore efficienza l’obiettivo di interesse comune del sostegno alle PMI;
Visti inoltre:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 e 21 dicembre 2017 PG/2017/0779385 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017;
- la propria deliberazione n. 110 del 27 gennaio 2025 avente ad oggetto “PIAO 2025. Adeguamento del PIAO 2024/2026 in regime di esercizio provvisorio”;
- la propria deliberazione n. 426 del 21 marzo 2022 avente ad oggetto “Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- la determinazione n. 2335 del 09/02/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;
- la determinazione dirigenziale n. 5595 del 25 marzo 2022 “Micro-organizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022.Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione organizzativa”;
- la propria deliberazione n. 1615/2022 recante “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune Direzioni Generali/Agenzie della Giunta Regionale”;
- la propria deliberazione n. 2077/2023 recante “Nomina del Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”;
- la propria deliberazione n. 2376 del 23/12/2024 ad oggetto “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025.”
- la determinazione n. 3139 del 14 febbraio 2025 avente ad oggetto “Proroga degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di elevata qualificazione presso la Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese ai sensi della D.G.R. n. 2378/2024”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2319 del 22 dicembre 2023 ad oggetto “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 608 del 22/04/2025 ad oggetto “Proroga incarichi di direzione generale e di agenzia in attesa della conclusione del processo di costituzione dell'elenco dei candidati idonei per ricoprire incarichi e riorganizzazione.”;
- la determinazione n. 8096 del 29/04/2025 “Proroga degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di elevata qualificazione presso la direzione generale conoscenza, ricerca, lavoro, imprese ai sensi della propria deliberazione n. 608/2025”
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta del Vicepresidente con delega a Sviluppo economico e green economy, Energia, Formazione professionale, Università e Ricerca e della Assessora a Turismo, Commercio, Sport
1. di istituire la Piattaforma EuReCa 2021-2027 come regolamentata agli accordi allegato 1 “Accordo di cooperazione”, allegato 2 “Accordo di finanziamento” e allegato 3 “Accordo quadro di garanzia” e di affidare a Cassa Depositi e Prestiti l’attuazione di tale Piattaforma EuReCa 2021-2027 e le risorse necessarie nell’ambito della stessa come meglio individuate ai sensi della presente delibera, in quanto in possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 59, comma 3, lett. c) del Regolamento (UE) n.1060/2021;
2. di precisare che tale Piattaforma è finalizzata ad aumentare la capacità delle imprese del territorio ad accedere al credito attraverso la garanzia, secondo le modalità operative disciplinate dall’Accordo di Cooperazione, dall’Accordo di finanziamento e dall’Accordo di Garanzia (in seguito “gli Accordi”) con Cassa Depositi e Prestiti di cui al punto 8;
3. di stabilire che la Piattaforma EuReCa 2021-2027 persegua gli obiettivi declinati alle seguenti azioni del PR FESR 2021-2027:
1.1.1 sostegno a progetti di ricerca, sviluppo sperimentale e innovazione delle imprese;
1.2.3. sostegno per la digitalizzazione delle imprese, incluse azioni di sistema per il digitale;
1.3.1 sostegno ai progetti di innovazione delle imprese, delle filiere e delle attività professionali, incentivandone il rafforzamento e la crescita;
1.3.3. Sostegno alla nascita di nuove imprese attraverso processi di sviluppo, crescita, accelerazione e incremento dell’attrattività;
1.3.4 sostegno all’innovazione e agli investimenti delle imprese del turismo, dei servizi e del commercio, delle imprese culturali e creative;
1.3.6 Sostegno all’imprenditoria femminile e allo sviluppo di nuove imprese femminili;
2.1.2 riqualificazione energetica nelle imprese;
2.2.2 supporto all'utilizzo di energie rinnovabili nelle imprese;
2.2.3 sostegno allo sviluppo di comunità energetiche;
4. di stabilire che la piattaforma EuReCa di cui al punto 1 possa essere incrementata, con le modalità previste dagli Accordi, fino a 20.000.000,00 di euro, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse prendendo atto della preventiva accettazione da parte di CDP dell'assegnazione di tali eventuali risorse integrative, ai sensi dell'Accordo di Cooperazione, senza necessità di stipulare un nuovo accordo di cooperazione, ma tramite una mera comunicazione di assegnazione di risorse secondo le modalità previste nell’Accordo di Cooperazione;
5. di stabilire che le Risorse ER Iniziali(come sopra descritte e definite) siano pari a Euro 8.950.000,00 di cui: circa Euro 1.800.000,00 già versati a CDP e non utilizzati sulle precedenti iniziative Fondo Eu.Re.Ca e Fondo Eu.Re.Ca Turismo, e circa Euro 7.150.000,00 di risorse impegnate dalla Regione sui precedenti capitoli di bilancio per il Fondo Eu.Re.Ca e il Fondo Eu.Re.Ca Turismo a valere sul POR FESR 2014-2020 e non versate a CDP, ossia su risorse residuali delle precedenti iniziative a valere sui fondi del POR FESR 2014-2020, in quanto ritenute pienamente compatibili con le con le Priorità del PR FESR 2021-2027 e pertanto utilizzabili a tali fini. A tal fine la Regione autorizza espressamente CDP al trasferimento delle Risorse Residuali 2014-2020 (come sopra definite) (sia quelle già nella disponibilità di CDP sia quelle che dovessero rendersi disponibili) dai conti riferiti alle precedenti iniziative ai conti dedicati del Fondo EuReCa 2021-2027;
6. di stabilire che
- Euro 2.600.000,00 (le “Risorse ER Prima Iniziativa”) siano da destinare, in tutto o in parte alle PMI Beneficiarie, nell’ambito delle azioni di cui all’art. 3 della presente delibera, in riferimento alle Priorità 1 e 2 del PR FESR 2021-2027 (la “Prima Iniziativa”); e
- fino ad Euro 6.350.000,00 (le “Altre Risorse ER Iniziali”), oltre all'eventuale quota residua delle Risorse ER Prima Iniziativa non impiegata nella Prima Iniziativa, siano da destinare ad altre iniziative nell’ambito delle Priorità del PR FESR 2021-2027 che saranno successivamente eventualmente individuate e comunicate a CDP in conformità a quanto previsto dall’Accordo di Cooperazione e dall’Accordo di Finanziamento;
- la Prima Iniziativa (come sopra definita) abbia le caratteristiche descritte in tabella:
Caratteristiche della Piattaforma EuReCa 2021-2027 - Prima Iniziativa |
|
Intervento ammesso |
Priorità 1 e 2; Obiettivi specifici 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 e 2.2; Azioni di cui al punto 3 della presente delibera |
Destinatari |
Piccole e medie imprese con sede legale e/o operativa nella Regione Emilia-Romagna, beneficiarie di sovvenzioni e/o contributi pubblici concessi dalla Regione ai sensi di autonome procedure e separati bandi e avvisi
|
Regime d’aiuto |
De minimis, esenzione |
Finanziamento |
100% |
Finanziamento Minimo Euro |
60.000,00 |
Finanziamento Massimo Euro |
1.400.000,00 |
Quota minima e massima di Garanzia Confidi sul finanziamento |
50%-80% |
Durata |
Da 5 a 10 anni di cui max 2 di preammortamento |
- Garanzia Confidi |
80% |
- Riassicurazione* |
64% |
*a livello di portafoglio la riassicurazione è cappata fino a un valore massimo pari al 10% del portafoglio di volta in volta controgarantito (per il 70% a valere su risorse messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna e per il 30% su risorse di CDP)
7. di approvare che, per le iniziative ulteriori rispetto alla Prima Iniziativa, sia riconosciuta a CDP la facoltà di utilizzare risorse non ancora impiegate o che dovessero rendersi nuovamente disponibili, già conferite a CDP per le precedenti iniziative a valere sul POR FESR 2014-2020. A tal fine, la Regione delibera di autorizzare espressamente CDP al trasferimento delle suddette risorse, dai conti riferiti alle precedenti iniziative ai conti dedicati del Fondo EuReCa 2021-2027, con le medesime modalità previste per la Prima Iniziativa, in quanto ritenute pienamente compatibili con le Priorità del PR FESR 2021-2027;
8.di approvare “gli Accordi” di cui agli schemi allegati:
1. Accordo di cooperazione;
2. Accordo di finanziamento;
3. Accordo quadro di garanzia;
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento che regoleranno la gestione della Piattaforma di cui al Punto 1;
9.di stabilire che gli aiuti concessi alle imprese operanti nel territorio dell’Emilia-Romagna attraverso la Piattaforma EuReCa istituita dal presente provvedimento dovranno essere assegnati nel rispetto della disciplina in tema di aiuti di stato ed in particolare dei Regolamenti De Minimis e di Esenzione;
10. di dare atto che non è richiesta l’informazione antimafia, in quanto CDP ricade nel caso di cui all’art. 83, comma 3, lett. b del D.Lgs. n. 159/2011;
11. di stabilire che, per la gestione della Piattaforma EuReCa di cui al Punto 1, la Regione Emilia-Romagna riconosce a CDP le commissioni di gestione previste all'art. 7 dell'Accordo di cooperazione; l'autorizzazione al prelievo da parte di CDP dal conto dedicato relativo a ciascuna iniziativa delle predette commissioni di gestione al Fondo è rilasciata dalla Regione, sulla base della rendicontazione dei costi diretti e indiretti sostenuti da CDP per la gestione delle Risorse ER, in misura proporzionale agli importi garantiti.
Le predette commissioni saranno in misura massima pari:
- ad un importo determinato sulla base della rendicontazione dei costi diretti e indiretti sostenuti da CDP per la gestione delle Risorse ER e non superiore, per ciascun anno, allo 1% dell’importo cumulato versato dalla Regione a CDP e accantonato in Controgaranzie CDP outstanding concesse in relazione a Finanziamenti Garantiti effettivamente erogati al netto, quindi, di importi eventualmente corrisposti a CDP a seguito dell’escussione di Controgaranzie CDP da parte dei Confidi Ammessi, per effetto di una corrispondente escussione di Garanzie Confidi ai sensi del relativo Accordo Quadro di Garanzia e
- con riferimento all’attività di gestione delle Risorse ER e, in specie, alle attività di incasso e pagamento e all’attività di prestazione delle controgaranzie, a decorrere dal termine del periodo di programmazione 31/12/2029 e fino all’estinzione dell’ultima Controgaranzia CDP emessa, per ciascun anno, una commissione annua pari allo 0,5% dell’importo cumulato versato dalla Regione a CDP e accantonato in Controgaranzie CDP outstanding, concesse in relazione a Finanziamenti Garantiti effettivamente erogati al netto, quindi, di importi eventualmente corrisposti a CDP a seguito dell’escussione di Controgaranzie CDP da parte dei Confidi Ammessi, per effetto di una corrispondente escussione di Garanzie Confidi ai sensi del relativo Accordo Quadro di Garanzia.
Resta in ogni caso inteso che, il rapporto tra l’ammontare complessivo delle commissioni e l’ammontare complessivo di Risorse ER corrisposto dalla Regione a CDP non potrà superare il 7% delle Risorse ER effettivamente assegnate a CDP e dalla stessa impiegate;
12.di demandare al dirigente competente per materia:
- La sottoscrizione dell’Accordo di Cooperazione e dell’Accordo di Finanziamento di cui al punto 8 in forma e sostanza analoga alle bozze allegate alla presente delibera,
- la liquidazione delle risorse finanziarie, la richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento, l’impegno di ulteriori risorse che si rendessero disponibili sul bilancio regionale da dedicare alla piattaforma EuReCa e tutti gli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente che si rendessero necessari;
- l’eventuale modifica/integrazione marginale che si rendesse necessaria alla piena operatività della misura in oggetto, approvata con il presente provvedimento, in osservanza dei principi indicati nella presente delibera;
13. di stabilire che la Piattaforma EuReCa di cui al punto 1, possa avere le caratteristiche di eligibilità finalizzate alla certificazione della spesa relativa ai fondi strutturali PR FESR, da parte dell’Autorità di gestione e che eventuali integrazioni generate dalle modifiche dei Regolamenti citati in premessa potranno costituire oggetto di integrazione;
14. di pubblicare la presente deliberazione comprensiva dell'Allegato 1 nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito http://www.regione.emilia-romagna.it/;
15. di precisare che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa alle pubblicazioni previste dal PIAO 2025-Adeguamento del PIAO 2024/2026 in regime di esercizio provvisorio e dalla Direttiva di Indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione, incluse le ulteriori pubblicazioni ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 33 del 2013.