n.68 del 26.03.2025 periodico (Parte Seconda)

LR 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) per il progetto del "Lotto di impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica Castel Maggiore 1 - Castel Maggiore 2 - Castel Maggiore 3", localizzato nel comune di Castel Maggiore (BO), proposto da Chiron Energy SPV 25 S.r.l.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Lotto di impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica Castel Maggiore 1 - Castel Maggiore 2 - Castel Maggiore 3”, localizzato nel Comune di Castel Maggiore (BO), proposto da Chiron Energy SPV 25 S.r.l., per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

1. in fase di istanza di autorizzazione Unica, il progetto del cavidotto della linea elettrica di alimentazione MT, interferente con la SP 46 Castel Maggiore - Granarolo, dovrà essere ripresentato prevedendo che sia interrato e realizzato con trivellazione teleguidata, con posa delle tubazioni in PEAD ⌀ 160 mm ad una profondità non inferiore a 1,70 m, con filo di traino;

2. in fase di istanza di autorizzazione Unica, presentare un dettaglio progettuale che consenta di verificare che:

o la siepe di mitigazione, in quanto funzionale all’impianto stesso, sia anch’essa collocata al di fuori della fascia dei 30 m dal nuovo limite di proprietà autostrade;

o le cabine del nuovo impianto, così come ogni altra eventuale opera configurabile come edificazione, siano tutte collocate al di fuori della fascia dei 60 m dal nuovo limite autostradale; analogamente detta misura deve essere intesa cogente anche per eventuali vasche/bacini di laminazione funzionali;

3. si dovrà presentare, in fase di istanza di AU, una proposta di ulteriore incremento dello spessore delle mitigazioni a verde con specie arbustive, in particolare sul lato est fino al limite di proprietà, al fine di migliorarne l’efficienza anche rispetto all’effetto cumulo e al microclima;

4. presentare, in fase di istanza di autorizzazione unica, un progetto aggiornato in cui sia prevista una recinzione, rialzata da terra, lungo tutto il perimetro, di almeno 30 cm per consentire il libero passaggio ai piccoli animali ed alla fauna minore selvatica presente sul territorio, tale recinzione dovrà essere metallica e priva di plastica;

5. al fine di monitorare l’eventuale effetto “Isola di calore” generato dall’impianto e misurare eventuali variazioni microclimatiche dell’area sul lungo periodo, si richiede che venga proposto un monitoraggio, dei parametri microclimatici, secondo quanto previsto dalla Linea Guida ARPAV “Monitoraggio impatto microclimatico da FVT e A-FVT” - ed. novembre 2023;

6. redigere una proposta di piano di monitoraggio biologico del suolo mediante l’adozione di appositi indici quale ad es. l’Indice di Qualità Biologica del Suolo (QBS) vista l’ampia area interessata dall’intervento, al fine di monitorare durante il ciclo di vita dell’impianto le caratteristiche di qualità biologica e fertilità del suolo (umidità, tessitura e proprietà agronomiche);

b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punto 1 dovrà essere effettuata dalla Città Metropolitana - Area sviluppo delle infrastrutture - Settore strade, sicurezza e ciclovie, punto 2 da Società Autostrade per l’Italia S.p.A., punto 3 dal Comune di Castel Maggiore, punto 4 da ARPAE, punti 5 e 6 dalla Regione Emilia-Romagna;

c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE Bologna e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;

d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA ad Arpae AACM di Bologna e all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e per conoscenza alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione. L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito ad ARPAE AACM di Bologna e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni;

e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Chiron Energy SPV 25 S.r.l., alla Città Metropolitana di Bologna, al Comune di Castel Maggiore, all'AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica, all'ARPAE di Bologna, al Consorzio della Bonifica Renana, all’ Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, ad Autostrade per l’Italia S.p.A.–Direzione 3°Tronco–Bologna, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco Bologna;

h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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