n.279 del 18.10.2017 periodico (Parte Seconda)

Autorizzazione preventiva art. 60 del D.P.R. 753/80 per riqualificazione strade, camminamenti ed aree verdi limitrofe alla stazione di Budrio nella fascia di rispetto della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore

IL RESPONSABILE

sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 2 della LR 43/2001 nonché della nota n. NP.2017.11159 del 30/5/2017 dal Responsabile del Servizio Pianificazione territoriale e Urbanistica, dei Trasporti e del Paesaggio, Roberto Gabrielli

(omissis)

determina:

1. di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari circostanze locali l'intervento di riqualificazione di strade, camminamenti ed opere verdi limitrofe alla stazione di Budrio, via cesare Battisti (fg. 118 mapp. n. 967), presentato dal Comune di Budrio, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80 derogando eccezionalmente da quanto previsto dall'art. 49 dello stesso DPR; 

2. di dare atto che l’autorizzazione all’intervento è composta dal presente atto e dagli elaborati grafici pervenuti con posta elettronica certificata prot. n.PG.2017.563039 del 3 agosto 2017 e depositati presso l’archivio informatico del Servizio Trasporto Ferroviario della Regione Emilia-Romagna, di seguito elencati, che formano parte integrante e sostanziale dell’autorizzazione: 

- relazione illustrativa;

- numero 7 Elaborati grafici indicati come: A-SF3, ABD-SF1, ABD-SP1, ASF2, ASP2, ASP3, chiusura pl;

- dichiarazione liberatoria; 

3. Di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione “liberatoria” sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime; 

a) la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente atto;

b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell’esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d’indennizzi di sorta;

c) l’impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull’immobile o sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e dell’esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi; 

4. di stabilire che il richiedente, pena la decadenza della presente autorizzazione dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni; 

a) per evitare l'eventuale intrusione di persone all'interno della linea ferroviaria, in corrispondenza del P.L. n. 33 al km 16+054 di Via del Moro, dovrà essere realizzata da entrambi i lati una ulteriore recinzione invalicabile a completa separazione della linea ferroviaria dalla sede stradale formata, tenuto conto della linea elettrificata, da specchiature in c.a. di tipo ferroviario sostenute da appositi sostegni (del tipo di quella limitrofa già esistente):

b) dopo la chiusura del P.L. n. 33 al km 16+054 di Via del Moro verrà inoltre integrata la segnaletica orizzontale e verticale, nel rispetto del vigente Codice della Strada, ad indicare la chiusura della strada:

c) per quanto riguarda l'installazione di un impianto semaforico in prossimità del P.L. n. 34 al km 17+075 di Via Zenzalino Sud, l'attraversamento ferroviario con i cavidotti relativi, inseriti con la tecnica dello spingi-tubo, dovrà essere specificatamente autorizzato ai sensi della normativa tecnica di settore a seguito di specifica istanza:

d) anche per la tubazione di rete idrica prevista all'interno del P.L. n. 34 al km 17+075 di Via Zenzalino Sud, l'attraversamento ferroviario con la tubazione relativa dovrà essere specificatamente autorizzato ai sensi della normativa tecnica di settore a seguito di specifica istanza: 

5. di stabilire inoltre quanto segue; 

  • entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione il proprietario richiedente dovrà dare inizio ai lavori, scaduto inutilmente tale termine la presente autorizzazione decade di validità;
  • il richiedente dovrà dare comunicazione al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria dell’inizio dei lavori in oggetto e successivamente, dell’avvenuta esecuzione degli stessi;
  • eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell’opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura del Gestore dell’infrastruttura ferroviaria a spese della proprietà o aventi causa della costruzione;
  • qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;
  • al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria in parola è affidata la verifica della corretta esecuzione dell’intervento, la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;
  • la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto; 

6. di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

7. di dare atto che l’amministrazione regionale ha adempiuto a quanto previsto dall’art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. secondo le disposizioni indicate nel piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

8. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nelbollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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