n.1 del 04.01.2023 periodico (Parte Seconda)

Disposizioni per la gestione emergenziale e temporanea dei rifiuti urbani prodotti in regione Liguria in impianti presenti in Emilia-Romagna nelle more dell'approvazione dell'accordo tecnico attuativo previsto dalla DGR 307/2020

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 “Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

- il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modifiche dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

- la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 907 del 20/7/2020 “Approvazione schema di accordo tra la regione Liguria e la regione Emilia-Romagna per l'attivazione di forme di reciproca collaborazione in materia di infrastrutture e politiche ambientali”;

- l’Accordo per l'attivazione di forme di reciproca collaborazione in materia di infrastrutture e politiche ambientali sottoscritto in data 7 giugno 2021 ed avente scadenza il 19 ottobre 2025;

Premesso che:

- come indicato all’art. 4 del citato Schema di Accordo, la Regione Emilia-Romagna e la Regione Liguria concordano sulla opportunità di sviluppare iniziative di reciproca collaborazione e di mutuo soccorso nella gestione dei rifiuti per il conseguimento degli obiettivi comunitari;

- lo stesso articolo 4, per contribuire al superamento di eventuali situazioni di emergenza nella gestione dei rifiuti urbani che si dovessero verificare nel territorio ligure, prevede che la Regione Emilia-Romagna possa acconsentire, acquisito l’assenso delle amministrazioni coinvolte, al loro ingresso nel proprio territorio secondo le modalità stabilite in uno specifico “Accordo tecnico attuativo” come espressamente previsto al successivo articolo 5;

- la Regione Liguria, nelle more della definizione dell’Accordo tecnico-attuativo previsto dal richiamato articolo 5, con nota del 23/09/2022 (PG 2022/0941512), ha richiesto un supporto per affrontare una situazione temporanea di emergenza (concentrata nel periodo compreso tra ottobre 2022 e la fine del 2023) nella gestione dei rifiuti urbani indifferenziati per un quantitativo complessivo di circa 10.000 tonnellate per ogni semestre dell’anno 2023;

Dato atto che, di norma, le condizioni per acconsentire all’ingresso dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti in altre Regioni possono essere così sintetizzate:

a. lo stato di emergenza sia accertato e comunicato alla Regione Emilia-Romagna da parte della Regione Liguria e sia dovuto ad eventi di carattere eccezionale rispetto ad un’adeguata pianificazione regionale degli impianti;

b. si tratti di un’esigenza di durata limitata;

c. il quantitativo di rifiuti trovi capienza nell’ambito delle autorizzazioni degli impianti di termovalorizzazione, autorizzati ad effettuare operazioni di recupero energetico (R1), individuati nella presente deliberazione;

d. sia corrisposto un importo ulteriore rispetto al costo di trattamento a titolo di ristoro ambientale da versare ai Comuni sede di impianto;

e. eventuali situazioni di emergenza nella gestione dei rifiuti urbani potrebbero determinare problematiche igienico-sanitarie in violazione della normativa comunitaria di settore, in particolare l’articolo 13 della Direttiva 2008/98/CE recepito all’articolo 177 del D. Lgs. 152/2006;

Rilevato che:

- la situazione di emergenza nella gestione dei rifiuti urbani verificatasi in Liguria potrebbe determinare anche problematiche igienico-sanitarie in violazione della normativa comunitaria di settore;

- da un primo esame della situazione degli impianti presenti in Regione Emilia-Romagna, i rifiuti liguri potrebbero essere conferiti all’impianto di termovalorizzazione di Piacenza di Iren Ambiente S.p.A. (autorizzato ad effettuare operazioni di recupero energetico R1), nel rispetto del principio comunitario di prossimità dal momento che tale impianto risulta in una provincia di confine con la Regione Liguria;

Acquisito per le vie brevi l’assenso dell’Amministrazione comunale sede dell’impianto di termovalorizzazione che, nel quadro di condivisione dell’esigenza di collaborazione interistituzionale, si è resa disponibile all’accoglimento della richiesta nei termini di cui in seguito;

Verificato per le vie brevi che la capacità di trattamento dell’impianto di Iren Ambiente S.p.A., tenuto conto dei flussi già pianificati e dei contratti già sottoscritti, risulta consentire l’ingresso di 7.000 t di rifiuti urbani dalla Regione Liguria per il periodo compreso tra il 1/1/2023 e il 31/12/2023;

Ritenuto pertanto, nelle more della definizione dello specifico accordo tecnico attuativo previsto all’art. 5 dell’Accordo sottoscritto il 7 giugno 2021, di accogliere la richiesta della Regione Liguria del 23/9/2022, con le modalità di seguito specificate:

- la Regione Emilia-Romagna si impegna a ricevere un quantitativo di rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 20.03.01) pari a 7.000 tonnellate, provenienti dai Comuni della Città Metropolitana di Genova e delle Province di Imperia e Savona, presso l’impianto di recupero energetico R1 di Piacenza nel periodo compreso tra il 1/1/2023 e il 31/12/2023, nel rispetto della capacità di trattamento autorizzata;

- i costi di conferimento e le modalità di pagamento sono pattuiti direttamente tra i gestori degli impianti liguri conferenti e quello dell’impianto di destinazione, sulla base dei costi di impianto per i rifiuti urbani e tenuto conto che nell’ambito del prezzo di conferimento si dovrà computare una quota aggiuntiva pari a 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato conferito a titolo di ristoro ambientale, da versare al Comune sede di impianto da parte della società Iren Ambiente S.p.A.;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 199 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’articolo 13 della L.R. n. 23/2011 la determinazione dei flussi dei rifiuti è di competenza regionale da esercitarsi attraverso il Piano regionale di gestione dei rifiuti;

Rilevato inoltre che, come affermato dalla Corte di Giustizia europea, le carenze nella capacità di una Regione di smaltire i propri rifiuti, possono comportare responsabilità dello Stato per violazione della normativa comunitaria di settore (causa C-653/13);

Visti:

- la L. R. 26 novembre 2001, n. 43 “T.U. in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia – Romagna” e ss. mm. ii.;

- la propria deliberazione n. 324 del 7 marzo 2022 “Disciplina Organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale”;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss. mm. ii, per quanto applicabile;

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, da applicare in combinato disposto e coerenza con quanto previsto dalla citata deliberazione n. 324/2022;

- la propria deliberazione n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

- la propria deliberazione n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e di Agenzia;

- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell’Ambiente n. 5615 del 25 marzo 2022 “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa”;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, in particolare il comma 1 dell'art. 42;

- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1846 del 2 novembre 2022 “Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2022 – 2024”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta della Vicepresidente e Assessore a Transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico, Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile;

A voti unanimi e palesi

delibera

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di accogliere la richiesta della Regione Liguria, nelle more della definizione dell’Accordo tecnico-attuativo previsto all’art. 5 dello Schema di Accordo approvato con DGR 907 del 20/7/2020 e sottoscritto in data 7 giugno 2021, con le modalità di seguito elencate;

2) di disporre che i rifiuti urbani indifferenziati provenienti dai Comuni della Città Metropolitana di Genova e delle Province di Imperia e Savona, per un quantitativo complessivo di 7.000 tonnellate, potranno essere conferiti all’impianto di recupero energetico R1 di Piacenza, ferma restando la flessibilità del gestore, in caso di esigenze impiantistiche, in aggiunta a quella prevista nella pianificazione ordinaria;

3) di prevedere che i costi di conferimento e le modalità di pagamento siano pattuiti direttamente tra i gestori degli impianti liguri conferenti e quello dell’impianto di destinazione sulla base dei costi di impianto per i rifiuti urbani e tenuto conto che nell’ambito del prezzo di conferimento si dovrà computare una quota aggiuntiva pari a 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato conferito a titolo di ristoro ambientale, da versare al Comune sede di impianto da parte della società Iren Ambiente S.p.A.;

4) di dare atto che le modalità tecniche operative e le condizioni di conferimento dei rifiuti non specificate nel presente atto siano definite dai soggetti gestori con specifici accordi nel rispetto della normativa vigente;

5) di disporre che le condizioni del trasporto dei rifiuti provenienti dalla Regione Liguria sul territorio della Regione Emilia-Romagna siano improntate alla migliore resa ambientale, nel rispetto della legislazione vigente;

6) di disporre che Iren Ambiente S.p.A. notifichi alla Regione Emilia-Romagna, al Comune sede di impianto e ad ARPAE l’inizio dei conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati dalla Regione Liguria in ottemperanza al presente atto;

7) di disporre che le operazioni di cui sopra siano oggetto di un monitoraggio da parte di ARPAE in ordine al mantenimento delle situazioni ambientali in essere;

8) di trasmettere il presente atto alla Regione Liguria, al Comune di Piacenza, ad ARPAE e ad Iren Ambiente S.p.A.;

9) di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

10) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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