n.239 del 23.08.2017 periodico (Parte Seconda)
Diga di Quarto. Deroga al valore di DMV ai sensi del comma 5 art. 58 delle norme del Piano di tutela della acque
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
- la Direttiva 2000/60/CE;
- il D.Lgs.152/06;
- il DM 28 luglio 2004;
- la L.R.3/99;
- il RR 41/01;
- le Norme del PTA approvato con delibera dell’Assemblea legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005;
Premesso che:
- la scarsità di precipitazioni pluviometriche e nevose che a partire dall’autunno 2016 ad oggi ha interessato il territorio regionale comportando deflussi molto ridotti nei reticoli idrografici superficiali prossimi o inferiori ai minimi storici;
- la situazione all’inizio di giugno 2017 evidenziava una carenza sostanziale e generalizzata della risorsa idrica con ricadute anche ambientali;
- le condizioni meteo-idrologiche hanno determinato gravi situazioni di criticità ed hanno rappresentato uno scenario particolarmente gravoso per l’intero territorio regionale;
- le caratteristiche dell’evento e la gravità degli ulteriori effetti attesi, hanno portato, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.103 del 16 giugno 2017, alla dichiarazione dello stato di crisi in tutto il territorio della regione Emilia-Romagna per la grave situazione di siccità ed il conseguente deficit idrico;
- lo scenario meteo-climatico non ha subito variazioni registrando solo isolati e sporadici episodi di precipitazioni;
- tale scenario, come attestano le previsioni meteo, fino alla fine di agosto, è caratterizzato da una vasta area di alta pressione di matrice africana, che interessa il bacino del Mediterraneo spingendosi fino a ridosso all'area alpina, dove prevarranno flussi occidentali di origine atlantica con probabilità di precipitazioni bassa, limitata ad isolati fenomeni temporaleschi e temperature superiori alla norma del periodo;
Considerato che con nota prot. EGP-012583 dell’8 agosto 2017, ENEL Green Power, Ente gestore della Diga di Quarto, sita in località omonima del comune di Sarsina (FC) ha richiesto l’accesso all’istituto della deroga al valore di Deflusso Minimo Vitale (DMV) da lasciar defluire a valle della Diga stessa, evidenziando che:
- gli apporti idrici complessivi al lago di Quarto da parte degli affluenti F. Savio e T. Para sono ormai estremamente scarsi ed inferiori al DMV previsto per il rilascio dalla omonima diga;
- l'impianto di produzione idroelettrica è fermo da diverso tempo per assenza di risorsa idrica;
- il rilascio del DMV sta facendo abbassare il livello del lago, pur in assenza di ogni altro utilizzo;
- l'abbassamento del livello del lago ne comporterà anche la drastica riduzione di volume, con conseguente grave danno alla fauna ittica sia per la scarsità di ossigeno che per l'innalzamento delle temperature;
- a valle della diga le portate di alcune prese dell'acquedotto a servizio del Comune di Sarsina sono direttamente connesse al livello del lago e conseguentemente un suo abbassamento di livello pregiudicherebbe l'utilizzo idropotabile;
Considerato, altresì, che Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., gestore delle fonti di approvvigionamento del servizio idropotabile del comune di Sarsina ha confermato con nota agli atti (protocollo regionale PG.2017.0572239 del 9 agosto 2017) che:
- immediatamente a valle della Diga di Quarto sono ubicate due captazioni ad uso idropotabile a servizio del comune di Sarsina, denominate Pozzo Quarto e sorgente Rupe, alimentate dalla falda naturale sulla sponda in sinistra del Fiume Savio in corrispondenza della diga di Quarto, e naturalmente connesse al livello di quest’ultimo;
- il fabbisogno del Comune di Sarsina è soddisfatto principalmente dal pozzo drenante sul torrente Para, ma in caso di alti consumi idropotabili della rete di distribuzione a servizio della città di Sarsina, come in questi ultimi giorni, il prelievo dalle due fonti suddette garantisce la continuità del servizio acquedottistico;
- sono da porre in essere tutte le azioni per preservare la potenzialità e assicurare la piena funzionalità delle fonti che captano le acque di subalveo del Fiume Savio;
Dato atto che:
- il DM 28 luglio 2004 all’art. 7.5. dispone che le Autorità competenti, informate le Autorità di bacino, possano adottare deroghe al DMV per limitati e definiti periodi di tempo consentendo il mantenimento di portate in alveo inferiori al DMV, in particolare quando sussistano esigenze di approvvigionamento per il consumo umano, non altrimenti soddisfacibili;
- l’art. 58 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con delibera dell’Assemblea Legislativa n.40 del 21 dicembre 2005, dispone le modalità di accesso all’istituto della deroga al rispetto del DMV, ed in particolare definisce che la Regione, informandone l’Autorità di bacino territorialmente competente, possa autorizzare deroghe per limitati e definiti periodi di tempo consentendo il mantenimento di portate in alveo inferiori al DMV stesso, in particolare:
- al comma 1, nel caso di derivazioni acquedottistiche da acque di superficie, qualora non sia possibile soddisfare la richiesta mediante l’utilizzo di altre fonti alternative e qualora siano state poste in essere tutte le misure atte al risparmio della risorsa idrica;
- al comma 5, che per le derivazioni che si avvalgono di invasi di accumulo realizzati mediante opere di sbarramento sul corpo idrico, esistenti alla data di adozione del PTA, qualora in determinati periodi gli obblighi del rispetto del DMV pregiudichino l’uso funzionale dell’invaso o la sicurezza delle opere di contenimento, la portata che dovrà essere rilasciata a valle dello sbarramento non potrà essere inferiore alle portate in arrivo da monte;
- l’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po è stata informata per le vie brevi in data 10 agosto 2017;
- al fine di salvaguardare i prelievi ad uso potabile possa trovare applicazione l’istituto della deroga al DMV ai sensi di quanto disposto dal DM 28 luglio 2004 mediante l’applicazione di quanto disposto dall’art.58 comma 5 delle Norme del PTA;
Ritenuto pertanto che:
- si possa provvedere ad assentire che dalla Diga di Quarto sia lasciata defluire a valle dello sbarramento, fino al 31 dicembre 2017, o anteriormente al variare delle condizioni che lo hanno determinato, in deroga al valore di DMV, una portata non inferiore alle portate in arrivo da monte;
- tale deroga entrerà in vigore al raggiungimento nell’invaso della quota pari 317,0 m s.l.m.;
- dovrà essere effettuata una verifica dello stato di salute della fauna ittica nel corpo idrico a valle dell’invaso, quale misura di mitigazione, segnalando possibili situazioni di emergenza al Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca competente, per la messa in salvo della stessa in eventuali buche o trasporto nei più vicini invasi artificiali disponibili o in tratti fluviali compatibili;
Visti:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007.” e s. m.;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna;
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 30 gennaio 2017 “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017–2019”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 486 del 10 aprile 2017 “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 2189 del 21 dicembre 2015, n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n. 702 del 16 maggio 2016, n. 1107 dell'11 luglio 2016 e n. 477 del 10 aprile 2017;
Attestata, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m.i., la regolarità del presente atto;
determina:
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
- di assentire, al fine di garantire le esigenze idropotabili del Comune di Sarsina, ai sensi del comma 5 dell’art.58 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, che possa essere rilasciata a valle della Diga di Quarto, in deroga al valore di DMV, una portata non inferiore alle portate in arrivo da monte;
- di stabilire che tale deroga entrerà in vigore al raggiungimento nell’invaso della quota pari a 317,0 m s.l.m. e avrà validità fino al 31 dicembre 2017, o anteriormente qualora varino le condizioni che l’hanno determinata;
- di stabilire che tale deroga non dovrà pregiudicare il raggiungimento e/o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale fissati dalla pianificazione di settore per il corpo idrico a valle dell’invaso;
- di individuare quale misura di mitigazione la verifica dello stato di salute della fauna ittica nel corpo idrico a valle dell’invaso, segnalando possibili situazioni di emergenza al Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca competente, per la messa in salvo della stessa in eventuali buche o trasporto nei più vicini invasi artificiali disponibili o tratti fluviali compatibili;
- di dare atto che secondo quanto previsto dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella deliberazione di Giunta regionale n. 486/2017, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.