n.44 del 22/02/2013 (Parte Seconda)
Approvazione dello schema di convenzione con Fintecna SpA per lo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012
Il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, a norma dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, assunte le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;
Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della l. 225/92;
Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;
Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all’art. 3 stabilisce che il Commissario delegato possa riconoscere la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito e a favore delle attività produttive che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all’attività di loro proprietà;
Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. (in seguito L. n. 241/1990) e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” (in seguito D. Lgs. n. 123/1998);
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico del 10 Agosto 2012 (di seguito D.M. 10 agosto 2012) che prevede le modalità di attuazione dell’art. 11 del D.L. n. 74/2012;
Visto il decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, come convertito dalla l. 134 del 7 agosto 2012 e smi, recante misure urgenti per la crescita del Paese, il quale all’articolo 10, comma 14, dispone che sulla base di apposita convenzione da stipularsi con i Commissari delegati di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 74/2012, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 1 del citato decreto legge n. 74/2012, Fintecna o società da questa interamente controllata, assicuri alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il supporto necessario per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuate ai sensi dell’art. 1 comma 1 del decreto legge n. 74/2012 e che ai relativi oneri, nel limite di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, da trasferirsi ai Commissari delegati per il pagamento di quanto dovuto in relazione alla predetta convenzione, si provveda nei limiti delle risorse del Fondo di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legge n. 74/2012, come convertito dalla Legge 1/8/2012 n. 122
Visto il comma 15 dell’art. 10 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, come convertito dalla l. 134 del 7 agosto 2012 e smi, prevede che i Presidenti delle Regioni possano costituire apposita struttura commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di 15 unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell’ambito della ripartizione del Fondo, di cui all’art. 2 del decreto legge n. 74/2012, con esclusione dei trattamenti fondamentali che restano a carico dell’amministrazione di appartenenza;
Considerato che con lettera dell’11 luglio 2012, è stato chiesto a Fintecna il supporto necessario allo svolgimento delle attività di cui al decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, come convertito dalla l. 134 del 7 agosto 2012 e smi, e Fintecna, con lettera del 16 luglio 2012, ha aderito a tale richiesta.
Visti, la comunicazione della Regione Veneto, conservata agli atti della Struttura del Commissario delegato della Regione Emilia-Romagna, e gli accordi assunti con la Regione Lombardia in corso di formalizzazione, con le quali entrambe le Regioni rinunciano all’attivazione del supporto di Fintecna e pertanto lasciano la possibilità alla Regione Emilia-Romagna di utilizzare tutte le risorse umane messe a disposizione da Fintecna e di poter programmare l’intero importo massimo autorizzato dal decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, come convertito dalla l. 134 del 7 agosto 2012 e smi.
Viste altresì:
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 15 ottobre 2012, recante “Disposizioni per il coordinamento delle attività del Commissario delegato per la ricostruzione e quelle delle Strutture della Giunta regionale”;
- la Legge regionale n. 43 del 2001, recante “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
Richiamate le Ordinanze:
- n. 1 dell’8 giugno 2012 “Misure per il coordinamento istituzionale degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti dal sisma dei giorni 20 e 29 maggio 2012. Costituzione del Comitato istituzionale e di indirizzo”;
- n. 31 del 30 agosto 2012 “Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall’art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall’art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012”;
Vista la proposta di convenzione, il cui schema viene allegato alla presente per farne parte integrate e sostanziale che prevede, tra l’altro:
- che la stessa, avrà durata a partire dal 1 agosto 2012 e scadrà il 31 dicembre 2013 e potrà essere rinnovata per ulteriori 12 mesi previo accordo scritto tra le parti, mediante semplice invio di corrispondenza di richiesta e correlata accettazione, almeno 90 giorni prima della sua naturale scadenza;
- L’ammontare del corrispettivo massimo stanziato è pari ad euro 2.000.000 per ciascuno degli anni di durata della convenzione.
Visto l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Contie e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Ritenuto che, in considerazione della urgenza ed indifferibilità dell’attuazione degli interventi oggetto della convenzione, gli stessi sono già stati avviati dal 1 agosto 2012 e pertanto che sia necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge n. 340/2000, considerate le finalità cui rispondono gli interventi di cui all’allegato 1 che impongono di procedere in via d’urgenza;
DISPONE
1. di stipulare con Fintecna S.p.A. apposita convenzione per attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare con la massima celerità le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 10, comma 14, del D.L. 83/2012, convertito con legge 134/2012, secondo lo schema allegato alla presente ordinanza che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che:
a) la stessa, avrà durata a partire dal 1 agosto 2012 e scadrà il 31 dicembre 2013 e potrà essere rinnovata per ulteriori 12 mesi previo accordo scritto tra le parti, mediante semplice invio di corrispondenza di richiesta e correlata accettazione, almeno 90 giorni prima della sua naturale scadenza;
b) l’ammontare del corrispettivo massimo stanziato è pari ad euro 2.000.000 per ciascuno degli anni di durata della convenzione.
2. di prevedere che gli oneri connessi all’effettuazione delle attività previste dalla convenzione da stipularsi secondo lo schema approvato dalla presente ordinanza, stimati nella misura massima di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni di durata della convenzione, trovino copertura nell’ambito delle risorse assegnate al Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 74/2012, come convertito con la Legge 122/2012;
Tenuto conto dell’estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza in considerazione della urgenza ed indifferibilità dell’attuazione degli interventi oggetto della convenzione, in quanto gli stessi sono già stati avviati dal 1° agosto 2012, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi della Legge 24 novembre 2000, n. 340 e se ne dispone l’invio alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge n. 20/94.
La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 20 febbraio 2013
Il Commissario Delegato
Vasco Errani