n.3 del 04.01.2018 (Parte Seconda)
Deliberazione n. 690/2017. Revisione dei questionari-quiz da utilizzare ai fini dello svolgimento della prova scritta relativa all'esame di abilitazione all'esercizio venatorio approvati con deliberazione n. 3011/1996
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Richiamate:
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche e in particolare l'art. 22 che prevede, tra l'altro:
- che l'abilitazione all'esercizio venatorio viene conseguita a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita Commissione nominata dalla Regione in ciascun capoluogo di provincia;
- che le Regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle materie di legislazione venatoria, zoologia applicate alla caccia, armi e munizioni da caccia, tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola, norme di pronto soccorso;
- che l’abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in ogni singola materia oggetto d’esame;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni e in particolare l’art. 47 che dispone, tra l’altro:
- che la regione stabilisce e rende noti il programma delle materie di esame e le modalità di svolgimento delle prove, anche al fine di assicurare l'omogeneità delle stesse;
- che le associazioni venatorie riconosciute organizzano corsi di preparazione tecnica agli esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio in base al programma regionale;
- il Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1 “Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna”;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;
Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata Legge Regionale n. 13/2015;
- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta Legge Regionale n. 13/2005 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;
Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata Legge Regionale n. 8/1994;
Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE” ed in particolare l'art. 60, comma 6, il quale dispone che fino all'adozione da parte della Regione di nuove direttive in applicazione della Legge Regionale n. 8/1994 sono applicabili, per quanto compatibili, le discipline vigenti;
Atteso che la citata Legge Regionale n. 8/1994 come da ultimo modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016 dispone inoltre:
- al Titolo II, Capo I recante “Norme per l'abilitazione all'esercizio venatorio” (artt. 46 e 47):
- che la Regione provveda all'istituzione di una o più Commissioni per l’abilitazione all'esercizio venatorio composta da cinque esperti nelle materie d'esame previste dal richiamato art. 22 della Legge n. 157/1992, di cui uno con funzioni di Presidente.
- che la domanda di ammissione agli esami è presentata dall'interessato residente in Regione agli uffici competenti, corredata dalla dichiarazione di residenza;
Dato atto, inoltre, che i sopracitati articoli della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed il R.R. n. 1/2008 prevedono l'istituzione di un sistema di formazione e l’attuazione di un impianto di certificazione relativo ai requisiti ed alle procedure per il rilascio e il rinnovo dell’abilitazione sopra richiamata;
Dato atto, infine, che l'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il rilascio della licenza di caccia anche a seguito di revoca, e che sussiste l’obbligo del possesso della licenza di porto d'armi per uso di caccia per chiunque intenda svolgere le attività di seguito elencate:
- esercizio dell’attività venatoria sul territorio nazionale;
- prelievo selettivo e più in generale gestione faunistica venatoria degli ungulati in regione Emilia-Romagna;
- controllo faunistico per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche di cui all'articolo 19 della predetta Legge n. 157/1992;
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 667 del 7 marzo 1995, recante “Direttive vincolanti alle province ed al circondario di Rimini sullo svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio. Modalità di svolgimento delle prove e programma delle materie d'esame”, con la quale si è stabilito in particolare che:
- il rilascio dell’abilitazione in argomento viene effettuato a seguito di superamento di specifiche prove d’esame scritte, orali e pratiche, con valutazione finale effettuata da apposite Commissioni nominate dall’Autorità competente;
- gli esami di abilitazione all'esercizio venatorio, come previsto dall’art. 22 della Legge n. 157/1992, si svolgono sulle seguenti materie:
a) Legislazione venatoria nazionale e regionale;
b) Zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
c) Armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
d) Tutela della natura e principi di salvaguardia delle produzioni agricole;
e) Norme di Pronto soccorso;
- la prova scritta consiste nella compilazione, da parte del candidato, di un questionario contenente n. 20 domande; a fianco di ciascuna domanda sono indicate tre risposte, di cui una sola esatta. Viene ammesso alla successiva prova il candidato che risponde esattamente ad almeno n. 17 domande, nel tempo massimo di 20 minuti. Ai candidati vanno forniti, in sede di esame, questionari sotto forma di domande-quiz;
- alla prova scritta è sufficiente la presenza del Presidente e del segretario della Commissione. Le sessioni d'esame riguardanti i colloqui individuali devono avvenire alla presenza di tutti i componenti della Commissione o dei loro supplenti;
- spetta alla Giunta regionale la predisposizione dei suddetti questionari-quiz da divulgare e da utilizzare ai fini dello svolgimento della prova scritta relativa all’esame di abilitazione all’esercizio venatorio;
Dato atto che con successiva deliberazione di Giunta regionale n. 3011 del 3 dicembre 1996, in attuazione di quanto disposto dalla soprarichiamata deliberazione n. 667/1995, sono stati approvati i questionari-quiz da utilizzare ai fini dello svolgimento della prova scritta relativa all’esame di abilitazione all’esercizio venatorio ed è stata disposta la divulgazione dei medesimi tramite le Amministrazioni provinciali e le sedi regionali delle Associazioni venatorie (banca dati pubblica);
Preso atto che con deliberazione di Giunta regionale n. 748 del 23 maggio 2016:
- sono state istituite le Commissioni territoriali preposte all’effettuazione degli esami propedeutici al rilascio dell'abilitazione all’esercizio venatorio per ogni Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca;
- è stato disposto, tra l’altro, che le suddette Commissioni dovranno operare conformemente ai contenuti della sopracitata deliberazione di Giunta regionale n. 667/1995, per quanto non incompatibile con il nuovo assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica e attività faunistico-venatoria, con la precisazione che la domanda per essere ammesso o riammesso a sostenere l’esame deve essere presentata presso il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca che provvede a tutti gli adempimenti prima spettanti alla Provincia;
Preso inoltre atto che la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con propria deliberazione n. 690 del 31 maggio 2017, ha deciso:
- di procedere ad una revisione dei questionari-quiz approvati con la citata deliberazione di Giunta regionale n. 3011/1996, da utilizzare ai fini dello svolgimento della prova scritta relativa all’esame di abilitazione all’esercizio venatorio, resasi necessaria anche a seguito del riordino operato con Legge Regionale n. 13/2015 e successivi provvedimenti attuativi e della conseguente modifica della Legge Regionale n. 8/1994 disposta con Legge Regionale n. 1/2016;
- di demandare al Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca l’approvazione della revisione dei questionari-quiz per lo svolgimento degli esami di abilitazione all’esercizio venatorio;
- di stabilire che le Commissioni territoriali preposte all’effettuazione degli esami propedeutici al rilascio dell'abilitazione all’esercizio venatorio si avvalgano, per lo svolgimento della prova scritta, di apposito software applicativo quale strumento oggettivo per la predisposizione delle schede contenenti le domande, che ne consenta l’estrazione in modo casuale dai questionari-quiz di che trattasi, nelle diverse sessioni d’esame;
Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto, procedendo ad una prima revisione dei questionari-quiz di che trattasi ed in particolare:
- alla eliminazione delle domande-quiz che risultano non più attuali rispetto al nuovo quadro ordinamentale regionale, nonché di alcune risultate inesatte, per rispondere alle esigenze degli utenti aspiranti all’acquisizione dell’abilitazione all’esercizio venatorio e al fine di non pregiudicare il regolare svolgimento delle prove d’esame;
- all’aggiornamento dei questionari-quiz da utilizzare ai fini dello svolgimento della prova scritta relativa all’esame di abilitazione all’esercizio venatorio, tramite la predisposizione di un elenco di quiz, di cui all’allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dai quali sono stati stralciati e sostituiti quelli non più coerenti con i nuovi assetti ordinamentali e altri risultati errati;
Considerato che l’ordinamento statale e regionale attribuisce alle cinque materie oggetto della prova d’esame il medesimo valore ai fini della verifica dell’idoneità dei singoli candidati all’esame di abilitazione all’esercizio venatorio;
Dato atto che il software applicativo approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 690 del 31 maggio 2017, messo a punto dallo staff di progettazione e gestione sistemi informativi agricoli e di cui le Commissioni territoriali preposte all’effettuazione degli esami propedeutici al rilascio dell’abilitazione all’esercizio venatorio si avvalgono per la predisposizione della prova scritta, consiste in un generatore digitale di numeri casuali indipendente dall’operatore che l’utilizza, che:
- produce schede-questionario contenenti 20 domande, 4 per ognuna delle materie indicate al comma 4 dell’art. 22 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, estraendole in modo casuale dall’elenco dei quiz approvato con il presente provvedimento;
- provvede alla elaborazione di 2 documenti principali: uno da somministrare al candidato con le domande estratte in modo casuale dall’elenco dei quiz e un documento con le medesime domande e le risposte corrette ad uso esclusivo della Commissione d’esame per una rapida correzione degli elaborati;
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;
Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 89 del 30 gennaio 2017 recante “Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2017-2019”;
- n. 486 del 10 aprile 2017 recante “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
Viste altresì:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 2189 del 21 dicembre 2015 recante “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina regionale”;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015;
- n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della sopracitata deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
determina:
1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2) di revisionare i questionari-quiz da utilizzare ai fini dello svolgimento della prova scritta relativa all’esame di abilitazione all’esercizio venatorio, mediante approvazione dell’allegato 1 al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;
3) di precisare che il software applicativo approvato con deliberazione di Giunta regionale 690/2017, messo a punto dallo staff di progettazione e gestione sistemi informativi agricoli e di cui le Commissioni territoriali preposte all’effettuazione degli esami propedeutici al rilascio dell’abilitazione all’esercizio venatorio si avvalgono per la predisposizione della prova scritta, consiste di un generatore digitale di numeri casuali indipendente dall’operatore che l’utilizza, che:
- produce schede-questionario contenenti 20 domande, 4 per ognuna delle materie indicate al comma 4 dell’art. 22 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, estraendole in modo casuale dall’elenco dei quiz approvato con il presente provvedimento;
- provvede alla elaborazione di 2 documenti principali: uno da somministrare al candidato contenente le domande estratte in modo casuale dall’elenco dei quiz e uno con le medesime domande e le risposte corrette ad uso esclusivo della Commissione d’esame per una rapida correzione degli elaborati;
4) di disporre la divulgazione, attraverso la pubblicazione nelle pagine web del sito della Regione Emilia-Romagna, dei sopradetti questionari nella loro nuova definizione;
5) di disporre la pubblicazione, in forma integrale, del presente atto nel B.U.R.E.R.T.
Il Responsabile del Servizio
Vittorio Elio Manduca