n.56 del 20.02.2014 (Parte Seconda)

Ulteriori disposizioni in materia di Unità Minime d’Intervento e termini per l’approvazione del Piano della ricostruzione di cui all’Ordinanza n. 60 del 2013

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Il Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del D.L n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il D.L. n. 74 del 2012, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge n. 122 del 2012, ed in particolare il comma 4 dell’art. 1 ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operando con i poteri di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2014 dall’art. 6, comma 1, del D.L. n. 43 del 2013, come convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 2013.

Vista l’Ordinanza n. 86 del 2012 e smi che stabilisce all’art. 3, comma 11, che in assenza di specifiche e diverse disposizioni comunali, più edifici contigui che comprendono unità immobiliari destinate ad abitazione o ad attività produttiva totalmente inagibili facenti parte di un aggregato edilizio possono essere oggetto di un unico progetto ed intervento finalizzato a raggiungere il livello di sicurezza stabilito dalle ordinanze di riferimento, ed in tal caso il costo convenzionale è incrementato di un ulteriore 10%;

Vista la l.r. n. 16 del 2012 “Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012” che
stabilisce:

- all’art. 7, comma 1, che i Comuni con apposita deliberazione del Consiglio comunale, possono individuare:

- gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari, la cui progettazione deve tenere conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale degli edifici adiacenti, secondo quanto specificato dalla normativa tecnica per le costruzioni vigente;

- le Unità Minime di Intervento (UMI) costituite da insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazione del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero, nonché in ragione della necessità di soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell’assetto urbanistico;

- all’art. 7, comma 4, che gli interventi eseguiti sugli edifici compresi nelle UMI e la concessione dei relativi contributi sono subordinati alla presentazione di un progetto unitario di intervento e alla formazione dei conseguenti titoli edilizi. Il comune, allo scopo di accelerare l'attività di ricostruzione, può consentire che il progetto unitario sia attuato per fasi o per lotti distinti, rilasciando autonomi titoli abilitativi per ciascun edificio o unità strutturale, e quantificando i relativi contributi, previa verifica del livello di sicurezza che sarebbe raggiunto da ciascuna fase o lotto d'intervento, il quale non può risultare inferiore a quello stabilito dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 e dal progetto approvato;

Visto l’art. 3 dell’Ordinanza n. 60 del 27 maggio 2013 “Misure per la riduzione della vulnerabilità urbana e criteri per l’individuazione e la perimetrazione delle Unità Minime di Intervento (UMI) e per la redazione del Piano della Ricostruzione. Modalità di assegnazione dei contributi" che stabilisce:

- al comma 3, che il progetto architettonico - strutturale di ogni UMI deve essere unico così da assicurare un comportamento uniforme del sistema strutturale degli edifici interessati dalla stessa UMI ed una qualificazione degli elementi architettonici che la compongono. Al progetto della UMI corrisponde il conseguente titolo edilizio;

 - al comma 4, che per ogni UMI deve essere individuato un unico rappresentante, ai sensi dell’art. 7, commi 6, 7 e 8 della LR n. 16 del 2012, che assume il ruolo di responsabile dell’attuazione dell’intervento, cui compete: l’individuazione dei tecnici incaricati della progettazione unitaria e della direzione dei lavori, la scelta dell’impresa esecutrice delle opere, la redazione e deposito della domanda di contributo mediante l’utilizzo della modulistica e delle procedure informatiche che saranno stabilite con successivo atto dal Commissario delegato;

- al comma 5, che il Comune può consentire, ai sensi dell’art. 7, comma 4, della LR n. 16 del 2012, che l’intervento per ciascuna UMI venga eseguito per fasi o per lotti distinti corrispondenti di volta in volta ad almeno una unità strutturale per i quali vengono rilasciati in tal caso autonomi titoli abilitativi edilizi, stabilendo comunque i tempi di attuazione dei singoli lotti al fine di evitare interferenze di cantiere e garantire le condizioni di sicurezza previste dallo stesso art. 7, comma 4.;

- al comma 7, che, all’interno dei centri storici, nel caso di UMI riconducibili all’isolato edilizio, formate da più edifici strutturalmente integrati in misura tale da rendere inefficace un intervento unitario di miglioramento sismico senza il coinvolgimento nel progetto e nei lavori di tutti gli elementi strutturali delle stesse, possono essere concessi contributi, nei limiti previsti per il livello operativo E0, per interventi sulle strutture e finiture connesse, sulle parti comuni e sulle finiture esterne di edifici che, pur danneggiati, non sono stati oggetto di ordinanza di inagibilità;

- al comma 8, che il contributo di cui al comma 7 è concesso previa perizia asseverata del progettista che attesti che il coinvolgimento nell’intervento unitario della UMI dell’edificio danneggiato ma non sgomberato, è indispensabile per conseguire il livello di sicurezza del 60% stabilito per gli interventi di miglioramento sismico ed a condizione che la superficie complessiva dello stesso edificio non superi il 25% della superficie della UMI;

Vista altresì la legge regionale n. 28 del 20 dicembre 2013 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016”, che, al comma 10 dell’art. 50, proroga la data di adozione del piano della ricostruzione al 30 settembre 2014;  

Ritenuto che il conseguimento degli obiettivi di cui sopra possa essere più efficacemente perseguito individuando gli elaborati progettuali cui devono attenersi i tecnici incaricati per l’esecuzione degli interventi, e individuando la documentazione da allegare alla domanda di contributo;

Ritenuto di dover disciplinare le procedure per la realizzazione di interventi unitari all’interno delle UMI perimetrate dal Comune, tra UMI adiacenti che necessitano di interventi coordinati nelle strutture di confine e all’interno di aggregati edilizi, e di regolamentare l’attuazione degli stessi;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico Scientifico sulla modalità di realizzazione di interventi unitari tra UMI adiacenti nella seduta del 26 settembre 2013;

Ritenuto inoltre di dover individuare la documentazione da allegare alla domanda di contributo per le UMI;

Sentito nella seduta del 5 febbraio 2014 il Comitato Istituzionale istituito ai sensi dell’Ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012;  

DISPONE

  Articolo 1

UMI con edifici di abitazioni non principali

1. In attuazione dell’art. 7, comma 5 della l.r. n. 16/2012 e smi, nel caso di UMI perimetrate dal comune ai sensi del comma 1 del medesimo art. 7 e sottoposte ad intervento eseguito in unica fase, il contributo spettante alle opere di:

- riparazione dei danni, rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico e demolizione e ricostruzione,

- finitura connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni,

di edifici costituiti esclusivamente da unità immobiliari non destinate ad abitazione principale o ad attività produttive in esercizio, è calcolato nella misura del 100% del costo ammissibile, purché la UMI comprenda anche altri edifici ove sono presenti unità immobiliari destinate ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio.

2. Il contributo spettante alle opere di finitura interne alle singole unità immobiliari degli edifici di cui al comma 1 è calcolato nella misura stabilita dai commi 4 bis e 4 ter dell’art. 3 dell’ordinanza n. 29/2012, dai commi 4 e 5 dell’art.3 dell’ordinanza n. 51/2012 e dai commi 6 e 7 dell’art. 3 dell’ordinanza n. 86/2012 e smi.

Articolo 2

UMI adiacenti

1. In presenza di UMI adiacenti che, a seguito delle disposizioni impartite dal comune negli atti di perimetrazione, devono essere oggetto di interventi coordinati nelle strutture di confine, i progettisti delle UMI interessate dovranno concordare, fin dalla fase preliminare, le soluzioni tecniche da porre in atto al fine di assicurare il raggiungimento dei livelli di sicurezza richiesti.

2. Le soluzioni concordate ai sensi del comma 1 sono indicate in apposita relazione sottoscritta ed asseverata da tutti i progettisti interessati, avente i contenuti di seguito elencati:

- dichiarazione che è stato eseguito un sopralluogo congiunto nella zona “di confine” delle UMI adiacenti;

- descrizione delle principali vulnerabilità emerse nella zona di interazione (solai sfalsati, spinte non compensate, eterogeneità di comportamento etc.);

- elaborato di rilievo dello stato di fatto, comprensivo del quadro fessurativo, nel quale dovranno essere identificate le strutture “sul confine” (ad esempio per la parete di confine, se è singola o sono due paramenti affiancati, etc) e quelle più direttamente interagenti con le stesse (ad esempio per i muri ortogonali a quello di confine, i solai appoggiati su di esso o che con esso in qualche modo interagiscono), con lo scopo di definire congiuntamente le strutture che dovranno essere oggetto di progettazione concordata;

- elaborato grafico che definisca congiuntamente, a livello preliminare, le soluzioni progettuali che verranno poste in opera sulle strutture identificate nell’elaborato di cui al punto precedente, in maniera da evitare l’insorgere di criticità locali o aggravare discontinuità strutturali già presenti;

- impegno a completare la progettazione esecutiva in modo coerente con quanto stabilito congiuntamente in fase preliminare.

3. La relazione, corredata degli elaborati grafici descritti al comma 2, dovrà essere allegata alla domanda di contributo. Qualora il Comune, nell’attività istruttoria di competenza, ravvisi che il progetto esecutivo si discosta significativamente da quanto concordato in fase preliminare dai progettisti, sospende il procedimento di concessione del contributo dandone comunicazione al richiedente finché non sia ripristinata la coerenza con la soluzione concordata a livello preliminare, eventualmente integrata a seguito di nuovo accordo tra le parti.

4. Qualora il progetto venga sorteggiato e sottoposto a controllo ai sensi della l.r. 19/2008 e dell’ordinanza n. 27/2013, la struttura tecnica incaricata dell’istruttoria potrà chiedere una regolarizzazione della pratica nel caso rilevi un significativo scostamento rispetto a quanto concordato in fase preliminare. L’autorizzazione non può essere rilasciata finché non sia ripristinata la coerenza con la soluzione concordata a livello preliminare, eventualmente integrata a seguito di nuovo accordo tra le parti.

5. Il certificato di collaudo statico dovrà contenere la dichiarazione del collaudatore che attesti la conformità delle opere eseguite alle soluzioni concordate ed indicate nella relazione tecnica di cui al comma 2.

Articolo 3

Attuazione per fasi o per lotti

1. Qualora l’intervento sulla UMI sia eseguito per fasi o lotti ai sensi dell’art. 3, comma 5 dell’ordinanza n. 60/2012, il progetto unico di cui al comma 3 dello stesso articolo si intende costituito dal progetto architettonico completo di relazione tecnica e di tavole grafiche in scala 1:100 che raffigurino nello stato di fatto e di progetto il complesso degli edifici che compongono la UMI e dal progetto strutturale allo stato preliminare come definito dalla DGR n. 1373/2011.

2. Il progetto unico di cui al comma 1 è depositato in comune insieme al progetto previsto all’art. 4 delle ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 ed 86/2012 e smi, relativo alle opere che costituiscono la prima fase dell’intervento sulla UMI. Nelle fasi successive il progetto da depositare in comune è solo quello di cui allo stesso art. 4 delle citate ordinanze.

3. Qualora l’intervento sulla UMI sia eseguito in unica fase il progetto è costituito dal progetto architettonico redatto secondo le modalità stabilite dal Regolamento edilizio comunale ai fini del conseguimento del titolo abilitativo e dal progetto strutturale allo stato di esecutivo come definito dalla DGR n. 1373/2011.  

Articolo 4

Interventi aggregati

1. Nei casi previsti dall’art. 3, comma 11 dell’ordinanza n. 86/2012 e smi per i quali, alla data di emanazione della presente ordinanza, non è stata depositata domanda di contributo, gli interventi unitari su più edifici contigui facenti parte di un aggregato edilizio sono eseguiti in unica fase mediante un progetto costituito dagli elaborati di cui al comma 2 del precedente art. 3 che assicuri la soluzione delle interferenze sulle strutture di confine dei singoli edifici.

2. Qualora l’aggregato sia costituito da edifici aventi livelli operativi diversi, comprendenti anche quelli di tipo B o C, al fine di conseguire adeguati ed omogenei coefficienti di sicurezza, il progetto unico potrà essere elaborato con la finalità del miglioramento sismico dell’intero aggregato, fino a conseguire un coefficiente di sicurezza pari almeno al 60% di quello stabilito per le nuove costruzioni ed il contributo minimo per ciascun edificio sarà commisurato a quello previsto per il livello operativo E0.

3. Sono esclusi dalla possibilità di cui al comma 2 gli aggregati costituiti da soli edifici con livello operativo B o C, per i quali l’intervento sull’aggregato resta di sola riparazione e rafforzamento locale.

4. Nei casi di cui al comma 2, non si applica la maggiorazione del 10% prevista al comma 11 dell’art. 3 dell’ordinanza n. 86/2012 ed il contributo è calcolato, per ciascun edifico, in relazione al livello operativo attribuito e secondo i criteri e parametri stabiliti dalle ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi., compreso il limite del 50% del costo ammissibile per gli edifici appartenenti all’aggregato che comprendono solo unità immobiliari inagibili non destinate ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio alla data del sisma.

Articolo 5

Presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di contributo è redatta, per ciascuna UMI, dal rappresentante unico individuato ai sensi dell’art.7, commi 6 e 7 della l.r. n. 16/2012 e smi o dal Presidente del consorzio costituito ai sensi del comma 8 dello stesso art. 7 e depositata in comune utilizzando la piattaforma informatica MUDE.

2. La domanda di contributo, nel caso di interventi eseguiti in unica fase, è composta dal progetto di cui all’art. 3, comma 3, dai modelli MUDE RCR compilati per ciascun edificio che compone la UMI ed è accompagnata:

a) da una Scheda informativa (Allegato 1), da compilare in formato elettronico mediante la procedura su piattaforma MUDE, contenente i dati relativi alla perimetrazione della UMI ed alla progettazione unitaria;

b) dalla planimetria della UMI in scala non inferiore a 1:200 inquadrata sul Data Base Topografico Regionale (DBTR);

3. La domanda di contributo, nel caso di interventi eseguiti per fasi o lotti distinti, è composta dal progetto di cui all’art. 3, commi 1 e 2, dai modelli MUDE RCR compilati per gli edifici che fanno parte di ciascuna fase ed è accompagnata:

a) da una Scheda informativa (Allegato 1), da compilare in formato elettronico mediante la procedura su piattaforma MUDE, contenente i dati relativi alla perimetrazione della UMI ed alla progettazione unitaria, da depositare esclusivamente con i modelli MUDE RCR relativi alla prima fase;

b) dalla planimetria della UMI in scala non inferiore a 1:200 inquadrata sul Data Base Topografico Regionale (DBTR).

Articolo 6

Termini per l’approvazione del Piano della Ricostruzione ai fini della concessione del contributo

1. Il termine per la presentazione della domanda per accedere al contributo per la redazione del Piano della Ricostruzione, stabilito all’art. 10, comma 1 dell’ordinanza n. 60/2013, è prorogato al 30 settembre 2014.

2. Il termine per l’approvazione del Piano della Ricostruzione, stabilito all’art. 10, comma 6 dell’ordinanza n. 60/2013, è prorogato al 30 maggio 2015.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 20 febbraio 2014

Il Commissario Delegato 

Vasco Errani

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