n.19 del 24.01.2018 periodico (Parte Seconda)

Synlab Rimini - Laboratorio di analisi privata - Rimini - Revoca parziale, per rinuncia, dell'accreditamento già concesso da ultimo con la propria determinazione n. 6360 del 21.05.2015

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamati:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008;

- il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;

- le deliberazioni di Giunta regionale:

  • n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;
  • n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
  • n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
  • n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;
  • n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";
  • n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";

Vista la propria determinazione n. 6360 del 21.05.2015 con cui è stato concesso da ultimo l’accreditamento al Synlab Rimini - Laboratorio di Analisi Privato di Rimini sito in via Giovanni XXIII n. 114, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, per le seguenti attività:

- Laboratorio analisi (Laboratorio esami chimica clinica /ematologia/ immunoematologia / microbiologia;

Vista la domanda di variazione dell’accreditamento pervenuta il 15.09.2017 e conservata agli atti del Servizio Assistenza territoriale, con la quale il Legale rappresentante della Società Synlab Emilia-Romagna s.r.l. di Faenza (RA) in capo alla struttura accreditata di cui trattasi:

- comunica la cessazione dell’attività di Laboratorio analisi (Laboratorio esami chimica clinica /ematologia/ immunoematologia / microbiologia), mantenendo l’attività di Punto prelievi già ricompresa e accreditata con lo stesso atto;

- dichiara, tra l'altro, che nulla è modificato rispetto alla scheda sintetica di presentazione della struttura, alla planimetria, al Manuale di accreditamento, all'autovalutazione dei requisiti generali e specifici di accreditamento, ai fornitori esterni di prestazioni/servizi rivolti alla persona e alle prestazioni esternalizzate rivolte alla persona;

Preso atto della volontà manifestata dal Legale rappresentante della struttura di che trattasi;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Preso atto che è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l’esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste e necessarie;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 89/2017;

- la DGR n. 486/2017;

Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Assistenza territoriale;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza territoriale dott. Antonio Brambilla;

determina:

1) di prendere atto della dichiarazione di volontà del Legale rappresentante della società Synlab Emilia-Romagna s.r.l. titolare della struttura accreditata Synlab Rimini - Laboratorio di analisi privato, sita in via Giovanni XXIII n. 114, Rimini, accreditata da ultimo con proprio atto n. n. 6360 del 21.05.2015, di rinuncia all’accreditamento per l’attività di Laboratorio analisi (Laboratorio esami chimica clinica / ematologia / immunoematologia / microbiologia), mantenendo l’attività di Punto prelievi;

2) di revocare, per le motivazioni già espresse, l’accreditamento dell’attività di cui al punto precedente a decorrere dalla data di adozione del presente atto;

3) di prendere atto del mantenimento dell’attività accreditata di Punto prelievi;

4) di prendere atto inoltre che l’accreditamento già concesso da ultimo con la citata determinazione n. 6360/2015, rientra all’interno delle previsioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1604/2015 e pertanto, in virtù delle suddette disposizioni, la sua scadenza è stata prorogata al 31 luglio 2018;

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6) è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

7) di precisare che, nel periodo di vigenza dell’accreditamento, ai sensi della DGR 53/2013, punto 3.1, la struttura può erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni riconducibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accreditata, a condizione che non esistano requisiti specifici ulteriori, rispetto a quelli già verificati;

8) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della DGR 486/2017, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

9) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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