n. 267 del 05.12.2012 periodico (Parte Seconda)

RISOLUZIONE - Oggetto n. 2885 - Risoluzione proposta dalla presidente Mori, su mandato della Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini, per sollecitare il Governo a provvedere all'emanazione del regolamento di attuazione della legge 12 luglio 2011, n. 120, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati, impegnando inoltre la Giunta a dare piena attuazione, in ambito regionale, a tale disciplina, anche attraverso azioni di monitoraggio, di verifica e di istituzione dei relativi albi di competenze

 L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

la legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2011, è intervenuta in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati (cosiddetta «legge quote rosa nei consigli di amministrazione»), a seguito dell'approvazione del testo unificato delle proposte di legge C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca;

la legge, che è stata approvata in prima lettura dalla Commissione finanze della Camera, in sede legislativa, all'unanimità, ed è stata approvata definitivamente dall'Assemblea della Camera a larghissima maggioranza, si pone l'obiettivo di promuovere le pari opportunità, attraverso il bilanciamento della rappresentanza tra generi in seno agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati, nonché delle società costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, non quotate in mercati regolamentati.

Considerato che

la promozione delle pari opportunità nell'accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive rientra tra i principi generali dell'ordinamento ai quali il Legislatore, statale e regionale, deve attenersi nell'esercizio della propria potestà legislativa;

le Regioni promuovono, come organi costituzionali e istituzioni della Repubblica, la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena parità di accesso alle cariche elettive.

Dato atto che

secondo le statistiche della Commissione Europea, il nostro Paese è ventinovesimo (su trentatre Paesi censiti) per numero di donne presenti nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa; nelle 272 società quotate sul mercato italiano, la presenza femminile nei consigli di amministrazione è pari al 6,9 per cento del totale dei componenti, con 194 donne su 2.837 consiglieri di amministrazione, mentre nei collegi sindacali si contano 140 donne a fronte di 1.289 uomini; e anche l’Emilia-Romagna presenta una situazione inadeguata rispetto agli standard di rappresentanza.

Ritenuto che

in particolare, la legge n. 120 stabilisce che, qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dalla legge, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida; in caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere; in caso di ulteriore inottemperanza a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica;

le disposizioni della legge n. 120 si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, ossia a partire dal 28 luglio 2012;

in base alla previsione dell'articolo 3, comma 1, della legge, il predetto criterio di riparto tra i generi si estende anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati;

ai sensi dell'articolo 3, comma 2, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge avrebbe dovuto essere adottato un regolamento governativo che stabilisca termini e modalità di attuazione della norma per quanto riguarda le predette società pubbliche, al fine di disciplinare in maniera uniforme per tutte le società interessate la vigilanza sull'applicazione della stessa, le forme e i termini dei provvedimenti previsti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti.

Sottolineato che

allo stato non risulta che tale provvedimento sia stato emanato, sebbene i relativi termini siano già scaduti da alcuni mesi;

appare importante che si concluda al più presto il procedimento di definizione della disciplina attuativa, e che il settore pubblico sia il primo ad adeguarsi alle previsioni della legge n. 120, fornendo in tal modo un esempio positivo che sensibilizzi maggiormente il settore privato rispetto all'esigenza di innovare questo aspetto della governance economica del Paese.

Atteso che

la Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini, nella seduta del 22 giugno 2012, ha dato mandato alla sua Presidente di proporre la presente risoluzione all’Assemblea legislativa ai sensi dell’articolo 107, comma 2 del Regolamento.

Sollecita

il Ministero competente a provvedere all’emanazione del regolamento governativo di attuazione previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 120 del 2011.

Impegna la Giunta

a sollecitare a sua volta la piena attuazione di tale disciplina, promuovendo un'azione di monitoraggio rispetto alle società pubbliche interessate dall'applicazione della predetta legge n. 120 in ambito regionale, al fine di verificarne il livello di adeguamento alle disposizioni della stessa;

a promuovere un'azione di sensibilizzazione attiva in merito, favorendo il raggiungimento degli obiettivi della legge sul territorio regionale, anche attraverso l’istituzione di albi di competenze.

Approvata all'unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 20 novembre 2012

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