n.229 del 25.07.2018 periodico (Parte Seconda)

D.G.R. 1682/2014 e Reg. (UE) 1151/2012. Parere positivo in merito alla richiesta di modifica del disciplinare della DOP "Culatello di Zibello"

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1151/2012, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nel quale vengono fra l’altro individuati i requisiti necessari e le modalità per il riconoscimento delle Denominazioni di Origine Protette (DOP), delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e delle Specialità Tradizionali Garantite (STG);

- il Regolamento delegato (UE) n. 664/2014, adottato dalla Commissione il 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, adottato dalla Commissione il 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

- il DM 14 ottobre 2013, prot. n. 12511, pubblicato il 25 ottobre 2013 sul n. 251 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avente come oggetto “Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1682, del 27 ottobre 2014, avente per oggetto "Applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 in materia di DOP, IGP e STG relative a prodotti ottenuti nel territorio della regione Emilia-Romagna: modalità per l'espressione del parere regionale", che ha sostituito la deliberazione 1273/1997;

Acquisita agli atti al prot. n. PG.2018.0250010 del 9 aprile 2018 la proposta di modifica del disciplinare della DOP Culatello di Zibello, inoltrata dal Consorzio di tutela del culatello di Zibello, con sede in Polesine-Zibello (PR), Piazza Garibaldi 34;

Considerato che le modifiche proposte riguardano:

la zona di produzione (articolo 2) che, recependo così l’evoluzione della ripartizione amministrativa del territorio avvenuta dal 1996 ad oggi, comprende i seguenti comuni:

– Polesine-Zibello,

– Busseto,

– Soragna,

– Roccabianca,

– San Secondo,

– Sissa

– Colorno

le materie prime (articolo 3) e, in particolare:

– l’eliminazione del nitrato di potassio dalla lista degli ingredienti;

– l’impiego di sale alimentare in sostituzione del cloruro di sodio;

– l’uso facoltativo dell’aglio;

– l’uso facoltativo di vino bianco o rosso;

il metodo di elaborazione (articolo 4) e, in particolare:

– la fase di sezionamento è riferita alla coscia fresca e deve avvenire nel territorio di riferimento;

– si deve provvedere all’asportazione totale della cotenna;

la stagionatura (articolo 5), prescrivendo che:

– sia condotta in locali ove sia assicurato un sufficiente ricambio dell’aria a temperatura compresa tra i 10°C e 21°C;

– l’intera lavorazione non abbia durata inferiore ai 10 mesi a partire dalla fase di salagione;

le caratteristiche del prodotto (articolo 6) e, in particolare:

– la modifica delle dimensioni del prodotto: al termine del periodo di lavorazione, il culatello di Zibello deve presentare un peso che varia da 3,5 kg a 6 kg;

– l’aggiunta alle caratteristiche organolettiche, di:

Sapore: gusto tipico, dolce e delicato;

– l’aggiunta di:

Caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche

 

MAX

MIN

Sale %

5,0

3,6

Umidità %

48

38

pH

6,4

5,8

Carica microbica mesofila (conta delle colonie a 30°C) con Stafilococchi non coagulasi positivi e Batteri lattici mesofili nel limite massimo di 5 x 10 alla settima unità formanti colonia/grammo (UFC/grammo);

– la prescrizione che i valori analitici siano determinati dalle analisi effettuate su una sezione centrale del Culatello di Zibello, costituita da una fetta del peso di circa 300 grammi.

prova dell’origine (articolo 7) e, in particolare l’aggiunta del seguente articolo:

– ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall’organismo di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, trasformatori, confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, sia fisiche che giuridiche, iscritte nei rispettivi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo;

l’indicazione della struttura di controllo (articolo 8):

– la verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall’ art. 37 del Reg. (UE) n. 1151/2012. L’organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è IPQ (Istituto Parma Qualità) con sede in Via Roma 82c, 43013 Langhirano (PR);

nuove prescrizioni riguardanti la designazione e presentazione (articolo 9), in particolare:

– la designazione della denominazione di origine protetta "Culatello di Zibello" deve essere fatta in caratteri chiari ed indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione "Denominazione di Origine Protetta". È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente. Il Culatello di Zibello DOP può essere commercializzato sfuso, ovvero confezionato sottovuoto o in atmosfera protettiva, intero, a metà oppure affettato.

Considerato inoltre che:

- il giorno 2 maggio 2018 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna n. 114 la Comunicazione del Responsabile del Servizio Innovazione, Qualità, Promozione e Internazionalizzazione del sistema agroalimentare relativa alla “Domanda di modifica del disciplinare della DOP Culatello di Zibello” e nei trenta giorni successivi non sono pervenute osservazioni;

- sulla base dell’esame istruttorio regionale, supportato dal parere tecnico del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, che non ha evidenziato elementi ostativi a un parere favorevole, non risulta necessario l’incontro presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali per l’esame della domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del DM 14 ottobre 2013;

Acquisito agli atti al prot. NP.2018.14576 del 18 giugno 2018 apposito verbale tecnico le cui risultanze sono relative all’istruttoria della proposta sopra menzionata;

Considerato che la richiesta di registrazione risulta completa e conforme alle disposizioni del Regolamento 1151/2012, del DM 14 ottobre 2013 e della deliberazione 1682/2014;

Dato atto che tutta la documentazione inerente la proposta di registrazione sopra citata è trattenuta agli atti del Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare;

Dato atto che:

- ai sensi della lettera C e del punto 7 della lettera B dell’allegato alla citata deliberazione 1682/2014, spetta al Responsabile del Servizio competente l'espressione del parere sulle proposte di modifica del disciplinare pervenute;

- ai sensi del punto 8 della lettera B dell’allegato alla citata deliberazione 1682/2014 tale parere viene espresso con riferimento ai seguenti aspetti:

- validità socioeconomica della proposta di registrazione;

- coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;

- presenza di eventuali interessi contrapposti;

- eventuali ulteriori aspetti che risultino rilevanti per ottenere la registrazione della DOP o dell’IGP;

Considerato che, in coerenza con quanto riportato dal citato verbale:

- la validità socioeconomica della proposta di modifica del disciplinare è sottolineata dalla proposta di adeguamenti finalizzati alla revisione di un disciplinare approvato molti anni fa, che necessita di chiarimenti sull’interpretazione di alcuni aspetti e di integrazioni che migliorino la gestione dell’intero processo produttivo del culatello di Zibello;

- la coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari è assicurata dall’assenza di rilievi ostativi a fornire il parere favorevole da parte del competente Servizio regionale in merito agli aspetti tecnici della modifica;

- la mancanza di osservazioni scaturite in seguito alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna suggerisce l'assenza di espliciti interessi contrapposti;

- riguardo a ulteriori aspetti rilevanti per ottenere la modifica del disciplinare della DOP, si suggerisce di definire con precisione la durata del periodo di stagionatura (dieci mesi), chiarendo se debba intendersi comprensivo o meno del periodo da uno a sei giorni occorrente per la salagione;

Considerato pertanto che, con riferimento agli aspetti sopraindicati, si ritiene di esprimere parere positivo in merito alla proposta di modifica del disciplinare della DOP Culatello di Zibello, sottolineando gli aspetti sopra descritti;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii., per quanto applicabile;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 702 del 16 maggio 2016 recante “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei Responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;

- n. 1107 del 11 luglio 2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 2123 del 5 dicembre 2016, recante “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali: Cura del territorio e dell'ambiente; Agricoltura, caccia e pesca; Risorse, Europa, innovazione e istituzioni e nell'ambito di Intercent-er e conferma retribuzione di posizione fr1super nell'ambito della D.G. Risorse, Europa, innovazione e istituzioni”;

- n. 468 del 10 aprile 2017, recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Richiamate altresì le seguenti determinazioni dirigenziali:

- n. 7295 del 29 aprile 2016 recante “Riassetto posizioni professional, conferimento incarichi dirigenziali di struttura e professional e riallocazione delle posizioni organizzative nella Direzione generale agricoltura, caccia e pesca”;

- n. 6673 del 05/05/2017 recante “Revisione dell’assetto delle posizioni Organizzative della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;

- n. 10576 del 28/6/2017 recante “Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa presso la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;

- n. 3191 del 9 marzo 2018 recante “Individuazione dei responsabili di procedimento nell'ambito del Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare della direzione generale agricoltura, caccia e pesca”;

Vista la presente proposta di determinazione, formulata ex art. 6 della L. 241/1990 s.m.i., presentata dal Responsabile del procedimento nonché Posizione Organizzativa Sostegno e promozione delle produzioni a qualità regolamentata, del Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare della Direzione generale agricoltura, caccia e pesca, dr. Alberto Ventura, alla luce degli esiti istruttori;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto Dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii., la regolarità del presente atto;

determina:

1) di esprimere parere positivo, per le motivazioni esposte in premessa, relativamente alla proposta di modifica del disciplinare della DOP Culatello di Zibello, ai sensi del Regolamento (CE) 1151/2012, del DM 14 ottobre 2013 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1682/2014, inoltrata dal Consorzio di tutela del culatello di Zibello, con sede in Polesine-Zibello (PR), Piazza Garibaldi 34, con riferimento ai seguenti aspetti:

- validità socioeconomica della proposta di registrazione;

- coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;

- assenza di interessi contrapposti;

- quale ulteriore aspetto rilevante si suggerisce di definire con precisione la durata del periodo di stagionatura (dieci mesi), chiarendo se debba intendersi comprensivo o meno del periodo da uno a sei giorni occorrente per la salagione;

2) di inviare la presente determinazione all'Autorità nazionale competente in materia di registrazione delle DOP e IGP e ai promotori della proposta di modifica del disciplinare;

3) di dare atto che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale della corruzione ai sensi dell’art. 7bis, comma 3 del D.Lgs. 33/2013;

4) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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