n.317 del 10.11.2021 periodico (Parte Seconda)

Approvazione protocollo di intesa tra la Regione Emilia-Romagna e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Direzione regionale per l’Emilia-Romagna - per l'erogazione delle prestazioni riabilitative multi-assiali post COVID-19, ai sensi dell'art. 11, comma 5-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” ed in particolare l’art. 86, in base al quale l’INAIL, in qualità di Ente Pubblico non Economico deputato alla gestione della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali è tenuto a garantire, tra le prestazioni istituzionali, l’erogazione di tutte le cure necessarie al recupero della capacità lavorativa e della integrità psicofisica a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici;

- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;

- l'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.;

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” e s.m.i.;

- il D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 recante “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81” ed i successivi decreti attuativi, ed in particolare:

- l’art. 9, comma 4, lettera d-bis), che stabilisce che l’INAIL può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera;

- l’art. 11, comma 5-bis, che prevede che l’INAIL, al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d’intesa con le Regioni interessate;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, ed in particolare:

- l’art. 2, comma 1, che prevede che nell'ambito della Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, il Servizio Sanitario Nazionale garantisca, tra l’altro, la sorveglianza, la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- il Patto per la Salute per gli anni 2019-2021, approvato con l’Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 18 dicembre 2019, con Repertorio n. 209/CSR, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- il Decreto-Legge del 23 luglio 2021, n. 105 recante "Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato che:

- la Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna per effetto delle succitate disposizioni ha competenza diretta, in quanto attribuita da fonti di rango primario, in materia di erogazione di prestazioni sanitarie a favore dei propri assistiti e tale competenza, concorrente con quella del Servizio Sanitario Nazionale, è esercitata in una logica di integrazione, volta ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni;

- nella predetta logica di integrazione, la Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna può provvedere per mezzo di strutture sanitarie pubbliche e private con le quali stipula convenzioni ai sensi del succitato art. 11, comma 5-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. all’erogazione a favore dei propri assistiti di prestazioni integrative di quelle garantite dal Servizio Sanitario e, in funzione sinergica e sussidiaria, anche all’erogazione di prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza, nei casi in cui il Servizio Sanitario, a causa ad esempio di una concentrazione della domanda di prestazioni particolarmente elevata, non sia in condizione di poter erogare dette prestazioni con la tempestività necessaria a garantire il pieno recupero dell’integrità psicofisica dell’infortunato e tecnopatico, contribuendo in tal modo ad alleviare la pressione sulle strutture del Servizio Sanitario;

- nell’attuale situazione pandemica causata dal diffuso contagio da SARS-CoV-2, la Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna ha urgenza di individuare strutture sanitarie interessate a stipulare convenzioni finalizzate all’erogazione di prestazioni di riabilitazione multi-assiale post COVID-19, in considerazione che tale malattia ha la capacità di interessare, in contestualità, diversi organi ed apparati;

- in data 15 marzo 2021, la Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna ha pubblicato un avviso pubblico, finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di strutture sanitarie pubbliche e private in grado di erogare prestazioni riabilitative multi-assiali in favore degli infortunati da COVID-19;

- alla scadenza del termine per la presentazione delle suddette manifestazioni d’interesse da parte delle strutture, la Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna ha verificato la sussistenza dei requisiti autocertificati dalle stesse e, quindi, ha predisposto l’elenco delle strutture convenzionabili;

Rilevato che la Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna convengono che gli infortunati INAIL da COVID-19 con patologie multiorgano siano indirizzati presso le strutture private, di cui al succitato elenco, che stipuleranno convenzioni con la Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna per l’erogazione di prestazioni riabilitative multi-assiali, solo a seguito dell’accertata indisponibilità delle strutture del Servizio Sanitario Regionale a garantire tempestivamente le predette prestazioni, verificata tra la sede INAIL e la Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;

Ritenuto pertanto opportuno approvare un Protocollo, elaborato e condiviso dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna, per l’erogazione delle prestazioni riabilitative multi-assiali post COVID-19, ai sensi dell’art. 11, comma 5-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Evidenziato che, ai sensi del presente Protocollo, nell’ipotesi di accertata indisponibilità delle strutture del Servizio Sanitario Regionale, la Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna erogherà, tramite le strutture private il cui elenco è allegato al Protocollo in parola, le prestazioni riabilitative multi-assiali ai propri assistiti, nel rispetto del principio della libertà di scelta, secondo l’iter procedurale indicato nelle apposite convenzioni;

Dato atto che, a seguito della approvazione del Protocollo di cui alla presente deliberazione, alla sottoscrizione dello stesso provvederà

Visti:

- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e successive modifiche;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;

- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale” e successive modifiche;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 avente per oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Anni 2021-2023”, ed in particolare l’Allegato D) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023”;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni, per quanto applicabile;

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto: “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, ed in particolare gli artt. 21 e 22 dell’Allegato A), parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima;

- le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- la propria deliberazione n. 2013 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’IBACN”;

- la propria deliberazione n. 2018 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- la propria deliberazione n. 771 del 24 maggio 2021 avente ad oggetto: “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e Linee di Indirizzo 2021”;

- la determinazione dirigenziale n. 15571 del 14 settembre 2020 avente ad oggetto: “Conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica nell’ambito della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento nel sottoscrivere il parere di legittimità attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di approvare, per le motivazioni e le finalità di cui in premessa, che qui integralmente si richiamano, il Protocollo di Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Direzione Regionale per l’Emilia-Romagna – per l’erogazione delle prestazioni riabilitative multi-assiali post COVID-19, ai sensi dell’art. 11, comma 5-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con cui si definiscono gli impegni delle Parti firmatarie del Protocollo, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione delle medesime;

2. di stabilire che alla sottoscrizione del Protocollo con la Parte firmataria del medesimo provvederà la Direttrice Generale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, con le modalità previste dall'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.;

3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

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