n.282 del 11.10.2023 periodico (Parte Seconda)

Dichiarazione dello stato di crisi regionale a seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dal 18/9/2023 tra le province di Firenze e Forlì-Cesena

IL PRESIDENTE 

VISTI:

  • il D. Lgs. n. 1/2018 “Codice della protezione civile” e s.m.i., che all’articolo 7, comma 1, definisce la tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile e i poteri di intervento degli enti competenti, con particolare riferimento alla lettera b);
  • la L.R. n. 1/2005 “Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile” e s.m.i.;
  • la L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii.;

PREMESSO che il territorio regionale, è stato interessato da un evento sismico verificatosi il 18/09/2023 (ore 05:10 LT) tra le Province di Firenze e Forlì-Cesena con epicentro in Comune di Marradi, di magnitudo locale pari a 4.8 e profondità stimata di 8.4 km;

VISTE le relazioni INGV trasmesse con note del Dipartimento nazionale della protezione civile loro protocolli n. 46490 del 18/09/2023 e n. 46541 del 18/09/2023;

CONSIDERATO CHE:

  • a partire dall’evento di riferimento la Rete Sismica Nazionale ha localizzato più di 200 terremoti di magnitudo compresa tra Ml 3.0 e Ml 0.1 (dato in continuo aggiornamento) e 4 eventi di magnitudo superiore a 3;
  • tali fenomeni da un punto di vista dell’intensità stimata legata allo scuotimento del suolo hanno raggiungono i VI gradi MCS, come si vede dalla shakemap delle relazioni INGV, con una possibile direttività osservata verso Nord Est, che ha coinvolto in particolare i Comuni dell’alto forlivese;
  • l’elaborazione degli scenari sviluppata attraverso i software disponibili presso la sala operativa regionale mostra una percentuale elevata di edifici che, a seguito dall’input sismico, possono aver raggiunto lo Stato Limite di Danno in particolare per la tipologia di costruzioni in pietra pre 1919;

DATO ATTO che l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha assicurato il proprio intervento operativo raccordandosi con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, con le Prefetture – Uffici territoriali del Governo, il Corpo dei Vigili del fuoco per gli interventi di soccorso tecnico urgente e con gli enti locali coinvolti, anche mediante l’attivazione delle strutture operative e del Volontariato di Protezione Civile per la gestione delle criticità;

RILEVATA l’esigenza di interventi urgenti di supporto per le attività di rilevazione dei danni e di assistenza alla popolazione;

EVIDENZIATO che è tuttora in corso il rilievo post evento dei danni da parte del personale dei Vigili del fuoco, del Nucleo di valutazione tecnica regionale e di personale degli enti locali coinvolti;

VISTO l’art. 8, comma 1, della L.R n. 1/2005, ai sensi del quale, al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale, ovvero eventi di rilievo regionale che per natura ed estensione necessitano di una immediata risposta della Regione, il Presidente della Giunta regionale decreta lo stato di crisi regionale, determinandone durata ed estensione territoriale;

RITENUTO, sulla base dell’intensità macrosismica rilevata dall’INGV e dei primi esiti dei rilievi di danno, di dover dichiarare, ai sensi dell’articolo 8, della L.R. n. 1/2005, lo stato di crisi regionale sui Comuni di Tredozio, Modigliana, Rocca San Casciano, Portico e San Benedetto, Premilcuore, Dovadola, Castrocaro Terme e Terre del Sole, Galeata, Predappio, Brisighella, Casola Valsenio, fermo restando la possibilità di aggiornare con successivi atti il medesimo elenco, anche sulla base degli esiti della rilevazione danni in corso;

RITENUTO, altresì, che occorra attivare tutte le competenti strutture regionali per i provvedimenti urgenti che si dovessero rendere necessari al fine della gestione delle emergenze in atto e per un diretto supporto agli enti locali colpiti;

ATTESO che l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, può:

  • adottare, al verificarsi di una situazione di pericolo che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti, nonché misure temporanee di assistenza a nuclei familiari evacuati da abitazioni inagibili – ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. n. 1/2005 – tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità degli specifici capitoli del proprio bilancio, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale; 
  • attivare direttamente interventi di somma urgenza e di protezione civile in caso di emergenze in materia di difesa del suolo e della costa, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità degli specifici capitoli del proprio bilancio, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale;

VISTI:

  • il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
  • la delibera di Giunta regionale n. 380 del 13/03/2023 “Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025” e ss.mm.ii.;
  • la determinazione dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

DATO ATTO dei pareri allegati;

decreta: 

1. di dichiarare, ai sensi dell’articolo 8 della L.R. n. 1/2005 e s.m.i., lo stato di crisi regionale, per la durata di 180 giorni decorrenti dalla data del 18/09/2023 relativamente agli eventi sismici che hanno interessato i Comuni di Tredozio, Modigliana, Rocca San Casciano, Portico e San Benedetto, Premilcuore, Dovadola, Castrocaro Terme e Terre del Sole, Galeata, Predappio, Brisighella, Casola Valsenio fermo restando la possibilità di aggiornare con successivi atti il medesimo elenco, anche sulla base degli esiti della rilevazione danni in corso; 

2. di attivare tutte le competenti strutture regionali per i provvedimenti urgenti che si dovessero rendere necessari al fine della gestione delle emergenze in atto e per un diretto supporto agli enti locali colpiti; 

3. di evidenziare che l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, può: 

a) adottare, al verificarsi di una situazione di pericolo che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti, nonché misure temporanee di assistenza a nuclei familiari evacuati da abitazioni inagibili – ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. n. 1/2005 – tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità degli specifici capitoli del proprio bilancio, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale;

b) attivare direttamente interventi di somma urgenza e di protezione civile in caso di emergenze in materia di difesa del suolo e della costa, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità degli specifici capitoli del proprio bilancio, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale; 

4. di rimandare al sito dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per la consultazione delle norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo un evento sismico al fine di adottare le relative misure di autoprotezione https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/notizie/2023/settembre/cosa-fare-in-caso-di-terremoto-consigli-e-norme-di-comportamento-1 

5. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico; 

6. di pubblicare, altresì, il presente atto sul sito web istituzionale della Regione nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti” – “Dati ulteriori” - in applicazione degli indirizzi della Giunta Regionale sulla trasparenza ampliata, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii.

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