n.82 del 25.03.2021 (Parte Seconda)
Misure per garantire il regolare svolgimento della campagna vaccinale in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 459 e seguenti della Legge n. 178/2020, così come modificato dal Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI SOGGETTO ATTUATORE
Visti:
- il D. Lgs. n. 112/1998 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 1/2018 recante “Codice della protezione civile”;
- la L.R. n. 19/1994 recante “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L.R. n. 29/2004 recante “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale”;
- la L.R. n. 1/2005 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;
- la L.R. n. 13/2015 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii.;
Richiamati:
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (G.U. n. 26 del 1 febbraio 2020), con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 (G.U. – Serie Generale n. 190 del 30 luglio 2020), con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza al 15 ottobre 2020;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 (G.U. Serie Generale n. 248 del 7 ottobre 2020), con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021;
- La deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 (GU - Serie Generale n.15 del 20 gennaio 2021) con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza al 30 aprile 2021;
- i provvedimenti, nazionali e regionali, con i quali si è provveduto a dettare disposizioni necessarie a contenere e gestire la pandemia da Covid19;
Richiamati in particolare:
- il Decreto n. 576/2020 del 23 febbraio 2020 del Capo Dipartimento della protezione civile, così come integrato con successivo provvedimento del 19 maggio 2020, prot. n. 1927, che, all’art. 1, nomina il Presidente della Regione Emilia-Romagna quale Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture regionali competenti nei settori della Protezione Civile e della Sanità, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Soggetto attuatore, n. 42 del 20 marzo 2020, recante “Misure organizzative servizio sanitario regionale per fronteggiare l’emergenza Covid-19”, che attribuisce alla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare il compito di individuare, per tutta la durata dell’emergenza, forme organizzative interdisciplinari per fronteggiare nel modo più efficace la situazione di grave emergenza in atto;
Richiamato l’articolo 1, comma 459 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, in forza del quale: “Al fine di garantire un'efficace attuazione del piano di cui al comma 457 nel territorio nazionale, i medici specializzandi a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione sono chiamati a concorrere allo svolgimento dell'attività di profilassi vaccinale per la popolazione. La partecipazione dei medici in formazione specialistica all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 configura a tutti gli effetti attività formativa professionalizzante nell'ambito del corso di specializzazione frequentato ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. I consigli della scuola di specializzazione individuano gli specifici periodi di formazione, da articolare in relazione ai diversi anni di corso nonché ai singoli settori scientifico-disciplinari e, comunque, per un periodo complessivo di un mese, e da svolgere anche presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, in conformità con le necessità individuate dall'autorità preposta alla gestione delle attività di profilassi vaccinale contro il SARS-CoV-2. In caso di svolgimento delle attività di cui al presente comma presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, allo specializzando che ne faccia documentata richiesta è riconosciuto un rimborso spese forfetario determinato ai sensi del comma 466 e la copertura assicurativa dello stesso è in ogni caso garantita dalla struttura sanitaria presso la quale svolge il predetto periodo di formazione”;
Richiamati, in particolare:
- l'Intesa (Rep. n. 209/CSR) del 18 dicembre 2019, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sancita in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente il Patto per la Salute per gli anni 2019-2021;
- il “Piano Strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” presentato dal Ministro della Salute al Parlamento il 2 dicembre 2020;
- l’informativa fornita, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera e) del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sul Piano vaccini Covid-19 del 16 dicembre 2020 alla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, la quale ha preso atto della stessa come da Rep. Atti n. 235/CSR del 17 dicembre 2020;
- la Circolare del Ministero della Salute n. 42164 del 24 dicembre 2020 recante “Raccomandazioni per l’organizzazione della campagna vaccinale contro SARS-CoV-2/COVID-19 e procedure di vaccinazione”;
- il Decreto del Ministero della Salute del 2 gennaio 2021 con il quale è adottato il Piano Strategico Nazionale dei Vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;
- la Circolare del Ministero della Salute n. 1362 del 14 gennaio 2021 recante “Aggiornamento vaccini disponibili contro SARS-CoV-2/COVID-19 per la Fase 1 e aggiornamento del consenso informato”;
- la Legge 29 gennaio 2021, n. 6 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;
- le “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19” dell’8 febbraio 2021, elaborate dal Ministero della Salute in collaborazione con la struttura del Commissario Straordinario per l’emergenza COVID, l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), con le quali sono aggiornati le categorie di vaccinazione e l’ordine di priorità delle categorie di cittadini da vaccinare dopo quelle della Fase 1 (operatori sanitari e sociosanitari, personale ed ospiti dei presidi residenziali per anziani, anziani over 80 anni);
- la Circolare del Ministero della Salute n. 5079 del 9 febbraio 2021 recante “Aggiornamento vaccini disponibili contro SARS-CoV-2/COVID-19 e chiarimenti sul consenso informato”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 203 del 15 febbraio 2021 “Approvazione della programmazione regionale per l’attuazione del Piano Nazionale per la vaccinazione anti-SARS-CCOV-2/COVID-19”;
Dato atto che il Protocollo sottoscritto il 6 marzo 2021 tra il Ministero della Salute, la Ministra dell’Università e della Ricerca, il Presidente della Conferenza Stato – Regioni e Provincie autonome con le Organizzazioni rappresentative dei medici in formazione specialistica ha prefigurato una modifica legislativa dell’articolo 1, comma 459 della Legge 178/2020, prevedendo la partecipazione alla campagna vaccinale contro il SARS-CoV-2 dei medici in formazione specialistica non più a carattere obbligatorio - per un periodo di un mese - ed all’interno delle attività pratiche professionalizzanti ma a titolo volontario e con un corrispettivo contrattuale, a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
Rilevato che ai sensi del richiamato Protocollo il coinvolgimento dei medici specializzandi avrebbe dovuto essere promosso dalle Regioni e Province autonome, anche attraverso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario nazionale;
Dato atto che le Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna hanno pubblicato nei giorni scorsi avvisi per l’acquisizione delle disponibilità per la campagna vaccinale da parte dei medici specializzandi, fin dal primo anno di corso, assicurando l’attuazione delle disposizioni prefigurate dal Protocollo d’Intesa dello scorso 6 marzo, con le specificazioni che le attività richieste ai medici specializzandi sarebbero state articolate essenzialmente - in coerenza con le indicazioni organizzative e i protocolli clinici definiti dalla programmazione nazionale e regionale per la vaccinazione contro il SARS-Cov-2 - nella raccolta e nella valutazione dell’anamnesi clinica pre-vaccinale, nel supporto informativo ai fini dell’espressione del consenso informato, nella supervisione medica e nella partecipazione diretta alle attività di preparazione e somministrazione del vaccino, nella supervisione medica alle attività di osservazione dei soggetti vaccinati e per la registrazione della vaccinazione nel sistema informativo nazionale;
Atteso che tali avvisi prospettano, quale forma del rapporto, incarichi di lavoro autonomo - di collaborazione coordinata e continuativa o eventualmente libero professionale - di durata non superiore a 6 mesi, prorogabili in ragione delle necessità del piano vaccinale e che per la disciplina dell’incarico sarebbero state considerate le previsioni legislative adottate, in coerenza con gli impegni assunti nel Protocollo richiamato in premessa, al fine di rimuovere, in via del tutto eccezionale e per il solo tempo strettamente connesso allo svolgimento del piano vaccinale, le incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica di cui al Decreto legislativo n. 368/1999;
Accertata la priorità di proseguire con le vaccinazioni programmate, estendendo la copertura nelle fasce della popolazione individuate come prioritarie, assicurando il coinvolgimento anche dei medici in formazione specialistica nei punti vaccinali attivati delle Aziende sanitarie;
Dato atto che l’articolo 20, comma 2 del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, prevede l’abrogazione dell’articolo 1, comma 459 della Legge n. 178/2020 e prefigura l’avvio - da parte del Commissario straordinario per il coordinamento degli interventi di contenimento e di contrasto dell’emergenza COVID-19 - delle richieste di manifestazione di interesse riservate ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio della professione medica, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, a partire dal primo anno di corso, al di fuori dell’orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica di cui al Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
Atteso che ad oggi gli esiti delle procedure selettive pubbliche promosse nei mesi scorsi dalla Struttura del Commissario per il coordinamento degli interventi di contenimento e di contrasto dell’emergenza COVID-19 e che a regime avrebbero dovuto garantire al Servizio Sanitario Regionale oltre 1.100 operatori sanitari attraverso contratti di somministrazione lavoro per i punti vaccinali attivati dalle Aziende sanitarie della Regione, hanno permesso di individuare non più di 94 operatori (27 infermieri e 67 medici);
Ritenuto utile e coerente con il principio di economicità degli atti amministrativi, garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio regionale attraverso la conservazione dell’efficacia degli avvisi già pubblicati dalle Aziende sanitarie della Regione per la raccolta delle manifestazioni di interesse rivolte ai medici in formazione specialistica, in attesa della piena applicazione della modifica legislativa prefigurata dal richiamato Protocollo sottoscritto il 6 marzo 2021;
Acquisito il parere dell’Osservatorio Regionale Formazione Medica Specialistica che nella seduta del 22 marzo 2021 ha proposto di privilegiare un impegno degli specializzandi coinvolti nella campagna vaccinale non superiore a 12 (dodici) ore settimanali, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività formativa teoriche e pratiche programmate, rispondendo al contempo al fabbisogno aggiuntivo di personale medico;
Ritenuto che i maggiori oneri per le Aziende sanitarie, connessi al coinvolgimento dei medici anche specializzandi nella campagna vaccinale troveranno copertura nell’ambito delle risorse del fondo sanitario regionale salvo specifici finanziamenti nazionali allo scopo individuati;
Visto il D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Dato atto dei pareri allegati;
decreta:
1. di disporre la conservazione dell’efficacia degli avvisi già pubblicati dalle Aziende sanitarie della Regione per la raccolta delle manifestazioni di interesse rivolte ai medici in formazione specialistica, in attuazione delle disposizioni nazionali e regionali per la campagna vaccinale contro SARS-CoV-2/COVID-19;
2. di dare atto che le Aziende sanitarie potranno rispondere al fabbisogno aggiuntivo nei punti vaccinali, nelle more della formalizzazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato ad esito della procedura attivata dal Commissario straordinario e dell’effettiva presa in servizio del relativo personale medico, attivando i contratti di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa con i medici in formazione specialistica, in base alle procedure attivate, per la durata massima di un mese, eventualmente prorogabili;
3. di raccomandare che in fase di definizione dei rapporti contrattuali le Aziende sanitarie prevedano un impegno degli specializzandi coinvolti nella campagna vaccinale di 12 (dodici) ore settimanali;
4. di dare atto che i maggiori oneri per le Aziende sanitarie, connessi al coinvolgimento dei medici anche specializzandi nella campagna vaccinale, troveranno copertura nell’ambito delle risorse del fondo sanitario regionale salvo specifici finanziamenti nazionali allo scopo individuati;
5. di trasmettere il presente atto:
- alle Aziende sanitarie della Regione;
- al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;
6. di pubblicare il presente atto:
- nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico; -
- sul sito istituzionale della Giunta della Regione Emilia-Romagna;
7. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., e nella sottosezione di 1° livello “Altri contenuti” – “Dati ulteriori” - in applicazione della normativa di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., art 7-bis, comma 3 e degli indirizzi della Giunta regionale sulla trasparenza ampliata, contenuti nell’Allegato D alla delibera di Giunta regionale n. 111/2021.