n.183 del 16.07.2025 periodico (Parte Seconda)
Definizione della decorrenza dell'efficacia delle domande di contributo presentate con documentazione o requisiti incompleti ai sensi del bando di cui alla DRG n. 2204/2023
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2204 del 18 dicembre 2023 recante “Secondo bando per la sostituzione di impianti inquinanti per riscaldamento civile a biomassa destinato ai cittadini residenti nei Comuni della Regione Emilia-Romagna, delle zone di Pianura (IT0892 PIANURA OVEST, IT0893 PIANURA EST e IT0890 AGGLOMERATO). CUP E47F23000090001. Approvazione”, di seguito denominato “Bando”;
Dato atto che il Bando disciplina, tra l’altro, le modalità, le condizioni ed i requisiti per la presentazione e l’ammissibilità delle domande;
Preso atto che:
tra i requisiti di ammissibilità previsti dal Bando figurano, in particolare, la residenza del soggetto richiedente il contributo nell’immobile oggetto dell’intervento e la sottoscrizione del contratto di conto termico con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), da allegare all’istanza di contributo;
tra le istanze pervenute, alcune risultano, alla data di presentazione, incomplete in relazione ai requisiti o alla documentazione prescritti dal Bando, come richiamati nel precedente alinea;
Tenuto conto che il Bando, al punto 8), prevede che il Settore regionale competente provveda a fare l’istruttoria delle domande pervenute, chiedendo, qualora risultasse necessario, chiarimenti e/o integrazioni, e ad approvare la graduatoria dei beneficiari seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle prenotazioni fino ad esaurimento del plafond disponibile;
Considerato che:
è necessario garantire il rispetto dei principi di efficacia, economicità e buon andamento dell’azione amministrativa, evitando inutili appesantimenti procedimentali;
non risponde al principio di economicità dell’azione amministrativa respingere un’istanza al solo fine di richiederne una nuova presentazione una volta acquisita la documentazione necessaria;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e, in particolare:
l’art. 1, comma 1, che stabilisce che l’attività amministrativa sia retta, tra gli altri, dai criteri di economicità, buon andamento e imparzialità;
l’art. 6, relativo agli obblighi del responsabile del procedimento, tra cui la verifica delle condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l’emanazione del provvedimento amministrativo e l’accertamento di ufficio dei fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari;
Ritenuto, pertanto, opportuno:
considerare le istanze validamente presentate soltanto nel momento in cui risultino perfezionate, tramite acquisizione della documentazione e dimostrazione dei requisiti richiesti, tutte le condizioni previste dal Bando per la loro ammissibilità e siano pervenute, a completamento della domanda, tutte le informazioni necessarie ad avviare compiutamente l’iter istruttorio;
che, ai fini della formazione della graduatoria sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, le predette istanze siano oggetto di completamento dell’istruttoria e ammissione al contributo congiuntamente alle domande presentate nella stessa data in cui le prime sono divenute validamente presentate ai sensi del punto precedente nel rispetto dell’ordine cronologico e del principio di parità di trattamento;
Specificato che tale scelta risponde ai principi di economicità, efficienza, buon andamento, correttezza, trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, in quanto consente di valorizzare l’attività istruttoria già espletata, evitando la necessità di ripeterla;
Visti:
la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e s.m.;
il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto d'accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
la deliberazione della Giunta regionale del 29 dicembre 2008 n. 2416 e s.m., per quanto applicabile;
la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 21 marzo 2022, "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
la deliberazione di Giunta regionale n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano Integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026. Approvazione.” e s.m.;
la deliberazione della Giunta regionale n. 1639 del 08 luglio 2024, “Modifica dei macro-assetti organizzativi della Giunta regionale”;
la deliberazione della Giunta regionale n. 2376 del 23 dicembre 2024, recante “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025”;
la deliberazione della Giunta regionale 27 gennaio 2025, n. 110 “PIAO 2025. Adeguamento del PIAO 2024/2026 in regime di esercizio provvisorio”;
la determinazione dirigenziale n. 2335 del 09 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;
la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell’Ambiente n. 3058 del 13 febbraio 2025 “Proroga incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione Generale Cura del Territorio e Ambiente”;
le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017, che devono intendersi valide fino a diversa disposizione in quanto coerenti con quanto disposto nel documento riprodotto in allegato 2 alla disciplina di cui all’Allegato A della deliberazione n. 2376/2024;
Dato che la sottoscritta dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
a) di considerare le domande di contributo pervenute incomplete in relazione ai requisiti e alla documentazione prescritti dal Bando validamente presentate solo nel momento in cui risultino perfezionate, tramite acquisizione della documentazione e dimostrazione dei requisiti richiesti, tutte le condizioni previste dal Bando per la loro ammissibilità e siano pervenute, a completamento della domanda, tutte le informazioni necessarie ad avviare compiutamente l’iter istruttorio;
b) di disporre che, ai fini della formazione della graduatoria in base all’ordine cronologico di presentazione, le predette domande saranno oggetto di completamento dell’istruttoria e ammissione al contributo congiuntamente alle domande presentate alla data in cui le prime sono divenute validamente presentate ai sensi del punto precedente, ai fini del rispetto dell’ordine cronologico e del principio di parità di trattamento;
c) di dare atto che la presente disposizione è adottata nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, buon andamento, correttezza, trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, evitando la ripetizione dell’attività istruttoria per istanze già regolarizzate;
d) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013, secondo quanto previsto dal PIAO, nonché dalla Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal medesimo D Lgs.
d) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sulla pagina web regionale dedicata al Bando disponibile all’indirizzo: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it.