n. 113 del 01.09.2010 periodico (Parte Seconda)

Azienda Agricola Soffritti Mauro - Concessione della derivazione di acqua pubblica esercitata dalle falde sotterranee, in Comune di Ferrara (FE), loc. Francolino. Domanda in data 03.03.2008 di concessione di derivazione d’acqua pubblica, per uso agricolo - irrigazione - Artt. 5 e 6 Regolamento regionale n. 41/2001. Pratica n.FE08A0005

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

a) di rilasciare all’Azienda Agricola Soffritti Mauro, con sede legale in Comune di Ferrara, località Francolino, Via dei Calzolai n. 251, (omissis), P. IVA 01669270389, e legalmente domiciliata presso la sede legale della Ditta stessa, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea in comune di Ferrara, Foglio 69, mappale 118, per uso agricolo – irrigazione, assimilato a irrigazione agricola a bocca tassata, con una portata massima uguale e non superiore a moduli 0,172 l/s 17,20 e fino ad una portata media uguale e non superiore a moduli 0,0501 l/s 5,01, per un volume complessivo annuo di circa mc. 26.006,40;

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

(omissis)

Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 05.08.2009 n. 7650

(omissis)

Art. 4 – Durata della concessione

4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. n. 41/2001. Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente:

- di dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art.32, comma 1, del R.R. 41/2001;

- di revocarla, ai sensi dell’art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

(omissis)

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