n.222 del 24.10.2012 periodico (Parte Seconda)
RISOLUZIONE - Oggetto n. 3176 - Risoluzione proposta dai consiglieri Alessandrini, Mori, Monari, Pariani, Bonaccini, Moriconi, Ferrari, Mumolo, Carini, Mazzotti, Garbi, Piva, Montanari, Paruolo, Casadei, Fiammenghi, Costi, Marani, Barbieri, Luciano Vecchi e Pagani per impegnare la Giunta ad adottare gli opportuni provvedimenti per il controllo sugli attestati di certificazione energetica e a presentare all'Assemblea legislativa proposte relative a sanzioni amministrative
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
con la Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia, l’Unione Europea ha inteso promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici - il cui fabbisogno pesa sull’insieme dei consumi energetici per oltre il 30% - nel quadro più generale di conseguimento degli obiettivi di cui all'accordo sul pacchetto clima ed energia 20-20-20;
con il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” ed i successivi decreti sono stati stabiliti dallo Stato italiano i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, disciplinando in particolare i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici e per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;
in relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e ai sensi della clausola di cedevolezza di cui all’art. 17 del citato D.Lgs. 192/05, le norme contenute nei provvedimenti nazionali in materia di certificazione energetica degli edifici si applicano solo alle Regioni e Province autonome che non provvedano autonomamente al recepimento della Direttiva 2002/91/CE;
con la Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 26 recante “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”, ed in particolare con l’art. 25 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE”, la Regione Emilia-Romagna ha individuato i criteri mediante i quali applicare le proprie prerogative istituzionali disciplinando la materia del rendimento energetico degli edifici, anche attraverso il diretto recepimento delle Direttive Comunitarie in materia;
con la propria deliberazione n. 156 del 4 marzo 2008, di approvazione dell'”Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”, l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ha proceduto - ai sensi del citato art. 25 della L.R. 26/2004 - a dare autonoma attuazione alla citata Direttiva 2002/91/CE;
con tale dispositivo, l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha provveduto a formulare gli indirizzi per:
- disciplinare le procedure per la certificazione energetica degli edifici;
- istituire il sistema regionale di certificazione energetica;
- prevedere che il costo di gestione del sistema di certificazione sia posto a carico dell’Amministrazione regionale, che vi provvede anche attraverso gli introiti derivanti dalle tariffe sull’accesso al sistema;
- prevedere che la gestione del sistema di certificazione energetica degli edifici sia affidata ad un Organismo Regionale di Accreditamento individuato dalla Giunta;
il medesimo Atto prevede che all’Organismo Regionale di Accreditamento di cui al punto precedente siano attribuite le funzioni di:
- attuazione della procedura di accreditamento e verifica dei requisiti dei soggetti certificatori, anche attraverso il coinvolgimento degli Ordini e Collegi professionali di competenza;
- gestione del sistema di accreditamento dei soggetti certificatori;
- vigilanza e controllo, anche a campione e tramite enti terzi, in ordine alle attività di certificazione degli edifici svolte dai soggetti accreditati;
- gestione e aggiornamento dell’elenco dei soggetti certificatori accreditati.
Considerato che
la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia ha abrogato la citata Direttiva 2002/91/CE, riformulandone i contenuti con l’obiettivo di predisporre interventi più efficaci al fine di realizzare il grande potenziale di risparmio energetico nell’edilizia e di ridurre l’ampio divario tra i risultati dei diversi Stati membri in questo settore;
in particolare, la nuova Direttiva 2010/31/UE introduce esplicitamente l’obbligo da parte degli Stati membri di attivare adeguati sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica, con caratteristiche minime specificate.
Dato atto che
con propria deliberazione n. 1050 del 7 luglio 2008 recante “Sistema di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici”, la Giunta regionale ha provveduto a dare efficace attuazione alle disposizioni di cui alla citata DAL 156/08, avviando il sistema regionale di certificazione energetica SACE, ed attribuendo al Servizio Politiche Energetiche della Regione Emilia-Romagna (oggi Servizio Energia ed Economia Verde) le funzioni e i compiti di Organismo Regionale di Accreditamento;
con la propria deliberazione n. 429 del 16 aprile 2012, la Giunta regionale ha successivamente individuato la Società “in house” NuovaQuasco - Qualità degli appalti e sostenibilità del costruire - soc. cons. a r.l., quale Organismo Regionale di Accreditamento, trasferendo in capo ad essa le funzioni e i compiti sopra indicati mediante attribuzione di specifico incarico nell’ambito della convenzione stipulata ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 27 luglio 2007 n. 20.
Considerato che
attualmente il sistema regionale di certificazione energetica SACE conta quasi 6.000 soggetti certificatori accreditati e quasi 400.000 attestati di certificazione energetica registrati: esso costituisce un importante strumento di promozione della qualità energetica degli edifici, nonché un supporto essenziale al perseguimento degli obiettivi di politica energetica della Regione Emilia-Romagna, come si evince anche dal ruolo che viene per esso evidenziato nel secondo Piano Triennale 2011-2013 di attuazione del Piano Energetico Regionale approvato con deliberazione di Assemblea legislativa n. 50 del 26 luglio 2011;
a fronte dell’indicazione di cui al punto 6.4 della DAL 156/08 circa il fatto che il costo di gestione del sistema di certificazione, posto a carico dell’Amministrazione regionale, sia coperto attraverso gli introiti derivanti dalle tariffe sull’accesso al sistema, è stato definito dall’art. 43 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 “Legge Finanziaria Regionale … per l’esercizio finanziario 2010” un contributo una tantum di Euro 100,00 versato alla Regione dai soggetti che richiedono l'iscrizione all'elenco dei certificatori energetici, all’atto della richiesta medesima;
occorre garantire la efficace funzionalità del sistema, anche attraverso la verifica che le risorse economiche disponibili siano congruenti alla copertura dei costi di funzionamento dell’Organismo di Accreditamento di cui alla DGR 1050/2008 e successive modifiche.
Evidenziato che
nel corso del 2011 l’Organismo di Accreditamento regionale ha dato avvio ad una prima campagna sperimentale di controllo sulla attività dei certificatori energetici, allo scopo principale di implementare adeguati strumenti di verifica e valutazione dei contenuti degli attestati medesimi selezionati in modo casuale e statisticamente significativo;
i risultati di tale prima campagna sperimentale, recentemente resi noti dall’Organismo regionale di Accreditamento, hanno evidenziato una elevata criticità del sistema di certificazione, in termini di attendibilità delle caratteristiche energetiche attribuite agli immobili oggetto di certificazione, visto che in oltre la metà degli attestati di certificazione energetica registrati si rilevano elementi tali da far presumere condizioni di potenziale non conformità;
i medesimi soggetti incaricati di effettuare la certificazione energetica degli edifici, ed allo scopo accreditati ed inseriti nell’elenco regionale dei soggetti certificatori con le modalità previste dalla deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 156/2008, attraverso le loro forme di rappresentanza (Ordini e Collegi professionali) manifestano l’esigenza di istituire un adeguato sistema di controllo sulla produzione di attestati, allo scopo di individuare e sanzionare le condizioni di non conformità alle disposizioni regionali in materia.
Sottolineato che
già diverse Regioni (in particolare Piemonte e Lombardia), che come la nostra hanno attivato propri sistemi di certificazione energetica, hanno provveduto ad avviare sistematiche attività di controllo sulla emissione dei relativi attestati, predisponendo adeguata regolamentazione in merito ed adottando provvedimenti che prevedono l’irrogazione di sanzioni amministrative a carico dei soggetti certificatori nel caso vengano rilevate nel loro operato condizioni di non conformità alla norma;
la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia prevede che “al fine di assicurare la qualità della certificazione energetica e dell’ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento in tutta l’Unione, ogni Stato membro dovrebbe istituire un sistema di controllo indipendente”;
a fronte dell’indicazione di cui al punto 6.4 della DAL 156/08 circa il fatto che il costo di gestione del sistema di certificazione, posto a carico dell’Amministrazione regionale, sia coperto attraverso gli introiti derivanti dalle tariffe sull’accesso al sistema, la previsione formulata dalla DGR 1050/2008 in materia di tariffe d’accesso al sistema di certificazione energetica - che attualmente si limitano al contributo una-tantum di Euro 100,00 richiesto ai soggetti certificatori al momento dell’accreditamento - non risulta compatibile con l’aumento di costi derivante dalla implementazione di una efficace e sistematica attività di controllo.
Tutto ciò premesso e considerato
impegna la Giunta
ad adottare gli opportuni provvedimenti attraverso cui rendere sistematica l’attività di controllo sugli Attestati di Certificazione Energetica, esercitata dall’Organismo di Accreditamento ai sensi di quanto già previsto al punto 6.2 della deliberazione di Assemblea legislativa n. 156/2008 e anche per dare concreta attuazione a quanto in merito esplicitamente previsto dalla nuova Direttiva 2010/31/UE, in modo da consentire una progressiva qualificazione del sistema di certificazione energetica della Regione Emilia-Romagna e contrastare il proliferare di situazioni di mancato rispetto delle disposizioni regionali in materia;
a provvedere affinché i costi derivanti dalla realizzazione delle attività di verifica e controllo sugli Attestati di Certificazione di cui al punto precedente, che l’Organismo di Accreditamento dovrà sostenere, siano effettivamente coperti da introiti derivanti dalle tariffe sull’accesso al sistema: a tal fine, è necessario che tali costi siano posti a carico dei soggetti certificatori, che vi corrisponderanno in misura proporzionale al numero di attestati registrati;
a presentare all’Assemblea legislativa adeguate proposte in merito alla istituzione di sanzioni amministrative, la cui irrogazione sia connessa ai risultati dell’attività di controllo di cui al punto precedente, di entità proporzionale al tipo di criticità riscontrata, al fine di costituire efficace disincentivo a comportamenti non conformi alle disposizioni normative ed alla buona pratica professionale da parte dei soggetti certificatori, ferme restando le responsabilità civili e penali in materia.
Approvata a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 2 ottobre 2012