n. 83 del 23.06.2010 periodico (Parte Seconda)

Adozione del modello di registro di carico e scarico per la produzione e la commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione. L.R. 6 luglio 2007, n. 10

IL RESPONSABILE

Visto:

  • il D. Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, recante “Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”, il quale ha provveduto all’abrogazione della L. 22 maggio 1973, n. 269;
  • la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante “Norme in materia di tutela fitosanitaria – istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”;
  • il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e successive modifiche e integrazioni;
  • la L.R. 6 luglio 2007, n. 10, recante “Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione”, in particolare il comma 2 dell’art. 5 che affida al Dirigente competente per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività vivaistica la definizione dei modelli di registro di carico e scarico e ne disciplina le modalità di tenuta sotto forma cartacea o informatizzata;

Considerato che:

  • attualmente vengono impiegati modelli di registri di carico e scarico dei materiali forestali prodotti e commercializzati, onerosi per gli utilizzatori e che nel contempo non consentono un agevole accertamento da parte degli organi preposti ai controlli e relativa certificazione;
  • per uniformarsi alle disposizioni impartite dalla citata L.R. n. 10/2007 è stato istituito un apposito gruppo di lavoro con il compito di predisporre uno schema di registro di carico e scarico dei materiali forestali di moltiplicazione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 5 del D. Lgs. n. 386/2003;
  • il modello del registro di carico e scarico è stato sottoposto all’esame della Commissione tecnica regionale istituita ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 10/2007, nella seduta del 5 ottobre 2009;
  • non sono pervenute a tutt’oggi indicazioni in merito alla definizione dei modelli di registro di carico e scarico da parte della Commissione tecnica, secondo quanto stabilito dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 14, comma 2, lettera a), del citato D. Lgs. n. 386/2003;
  • non è giustificabile un ulteriore rinvio dell’adozione del nuovo registro di carico e scarico, che penalizzerebbe i soggetti coinvolti nell’applicazione della normativa;

Ravvisata la necessità di:

  • provvedere alla sostituzione dei modelli dei registri previsti dalla L. n. 269/1973, secondo quanto stabilito dall’art. 5, comma 2 della L.R. 6 luglio 2007, n. 10;
  • specificare le informazioni da riportare nel registro di carico e scarico delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione, sulla base del parere espresso dalla citata Commissione tecnica regionale in data 05/10/2009;
  • disporre che:
    • il registro deve essere conservato presso il centro aziendale da cui dipende il magazzino presso il quale è depositato il materiale forestale di moltiplicazione;
    • il registro deve rimanere a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti per almeno sette anni a partire dalla data di stampa del formato elettronico o dalla data dell’ultima registrazione per quello tenuto su base cartacea;
    • le registrazioni sul nuovo registro debbano essere riportate a partire dal 1° gennaio 2010;
    • prescrivere che i registri compilati sulla base di quanto disposto dalla L. n. 269/1973, presenti presso i centri aziendali alla data di entrata in vigore delle nuove norme, devono rimanere a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti fino al 31 dicembre 2016;

Ritenuto pertanto opportuno, alla luce di quanto sopra espresso, di adottare il modello di registro di carico e scarico delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione, le cui caratteristiche sono stabilite negli Allegati A) e B), parti integranti e sostanziali del presente atto; 

Viste:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”, e successive modifiche;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, avente per oggetto “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali”, e successive modifiche;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 1663 del 27 novembre 2006, recante “Modifiche all’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente”;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 2267 del 22 dicembre 2008, concernente il conferimento della responsabilità del Servizio Fitosanitario, e in particolare la lettera f) della parte dispositiva;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”, e successiva modifica;

Attestata la regolarità amministrativa;

determina:

1) di stabilire che, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, nel registro di carico e scarico delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione devono essere riportate le informazioni elencate nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di stabilire che il registro di carico e scarico, in funzione dell’attività esercitata dall’azienda, è suddiviso in tre sezioni le cui caratteristiche sono riportate nell’Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di disporre che:

  • - il registro di carico e scarico deve essere conservato nel centro aziendale da cui dipende il magazzino presso il quale è depositato il materiale forestale di moltiplicazione;
  • - il registro di carico e scarico deve rimanere a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti per almeno sette anni, a partire dalla data di stampa del formato elettronico o dalla data dell’ultima registrazione per quello tenuto su base cartacea;
  • - sul registro predisposto conformemente alla presente determinazione devono essere riportati, a partire dal 1° gennaio 2010, i dati relativi alle movimentazioni effettuate nel centro aziendale;

4) di prescrivere che i registri predisposti secondo quanto stabilito dalla Legge n. 269/1973 e presenti presso i centri aziendali alla data di entrata in vigore della presente determinazione, devono rimanere a disposizione per i relativi controlli da parte degli organi competenti fino al 31 dicembre 2016;

5) di provvedere alla pubblicazione integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 

L’inosservanza delle nuove disposizioni relative al registro di carico e scarico, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, saranno punite relativamente alla mancata tenuta del registro con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro (art. 16, comma 2) e relativamente alla irregolare tenuta del medesimo registro con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 a 1.200,00 euro (art. 16, comma 3). 

Allegato A

Informazioni da riportare nel registro di carico e scarico delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione

Nell’intestazione del registro:

  1. il codice del produttore (n. autorizzazione fitosanitaria);
  2. la ragione sociale della ditta ovvero il cognome ed il nome del titolare se si tratta di persona fisica e relativo indirizzo;
  3. il codice del centro aziendale;
  4. il numero totale delle pagine che compongono il registro;
  5. la descrizione della normativa di riferimento (materiale certificato ai sensi del D. Lgs. 10/11/2003, n. 386 – D. Lgs. 19/8/2005, n. 214 – L.R. 6/7/2007, n. 10);
  6. il numero progressivo del registro, lasciando altresì lo spazio necessario per apporre il timbro di convalida.

Nelle colonne che compongono il registro:

a) il numero progressivo relativo all’anno dell’operazione registrata;

b) il giorno, il mese e l’anno di effettuazione dell’operazione;

c) il nome botanico della specie, secondo quanto riportato nell’allegato I del D. Lgs. n. 386/2003;

d) se trattasi di frutti forestali o seme grezzo nella sezione dedicata ai frutti forestali;

e) la provenienza o il codice di provenienza, se esistente, del materiale forestale di moltiplicazione;

f) nella parte del carico, la quantità (in peso o volume per i frutti; in peso per le sementi, in numero per le piantine);

g) nella parte dello scarico, la quantità (in peso o volume per i frutti; in peso per le sementi, in numero per le piantine);

h) la quantità residua del materiale forestale di moltiplicazione;

i) la destinazione (denominazione dell’azienda acquirente);

j) il numero del documento di trasporto (DDT) nel caso di cessione del materiale;

k) il numero di riferimento di scarico dei frutti nella sezione, dedicata alle sementi;

l) il numero di riferimento di scarico delle sementi nella sezione delle piantine;

m) il numero del certificato principale di identità (CPI);

n) nella sezione delle piantine, il numero del passaporto che accompagna il materiale commercializzato e, nel caso tale materiale sia destinato in una Zona protetta, indicare il relativo codice “ZP” (desunto dall’allegato VI del D. Lgs. n. 214/2005);

o) eventuali note.

Allegato B

Sezioni del registro di carico e scarico delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione

Sezione n. 1: strobili e frutti forestali (conifere e latifoglie);

Sezione n. 2: sementi forestali (conifere e latifoglie);

Sezione n. 3. piantine forestali originate da seme (conifere e latifoglie).

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