n.324 del 06.11.2013 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento istituzionale della residenza sanitaria psichiatrica a trattamento socio-riabilitativo "Tipano" - Cesena
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Considerato che ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;
Richiamati:
- il comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 29/04 e successive modifiche, l’art. 2 della L.R. n. 34/98 e successive modifiche, i quali stabiliscono che le strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell’ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere preventivamente l’accreditamento, secondo le modalità stabilite dalla medesima legge 34/98;
- il comma 2 dell’articolo 9 della L.R. 34/98 così come modificato dall’articolo 24 della L.R. 4/08 che attribuisce all’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;
- il comma 4 dell’articolo 9 della L.R. 34/98 così come modificato dall’articolo 24 della L.R. 4/08 che stabilisce che il Direttore generale competente in materia di sanità, o suo delegato, conceda o neghi l'accreditamento con propria determinazione;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 53 del 21 gennaio 2013 recante "Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento";
Vista la determinazione del Direttore generale Sanità e Politiche Sociali n. 16858 del 28 dicembre 2011 con la quale:
- si concede l’accreditamento provvisorio della residenza sanitaria psichiatrica a trattamento socio-riabilitativo “Tipano”, ubicata a Cesena (FC), Via del Priolo n. 155, gestita da Cooperativa Sociale Tragitti Soc. Coop. onlus con sede legale a Forlì (FC) Via Albicini 15/A, per una ricettività complessiva di 10 posti residenziali;
- si conferisce mandato all’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale di effettuare entro quindici mesi la verifica dei requisiti generali e specifici di accreditamento per l’attività di cui sopra, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 34/1998 e successive modificazioni;
- si determina che l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione dello stesso provvedimento, ovvero 28 dicembre 2011, e che l’eventuale verifica negativa dei requisiti di cui sopra comporta la sospensione automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso;
Vista la nota pervenuta a questa amministrazione in data 4 luglio 2012, protocollata con PG n. 2012/0164063, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, con la quale il legale rappresentante di Cooperativa Sociale Tragitti chiede l’accreditamento per la nuova capacità ricettiva della struttura di 12 posti letto;
Preso atto che la struttura “Tipano” risulta in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune di Cesena in data 6 giugno 2012 per la nuova capacità ricettiva di 12 posti letto;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1891 del 6 dicembre 2010, che definisce il fabbisogno di assistenza residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale per la psichiatria adulti, dipendenze patologiche, neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, da soddisfare con nuovi accreditamenti di strutture, ovvero attraverso l’ampliamento e la riconversione di posti in strutture private già accreditate;
Considerato che la suddetta struttura rientra nel fabbisogno regionale di assistenza residenziale per la psichiatria adulti, come attestato dalla citata deliberazione n. 1891/2010;
Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 6 novembre 2012, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;
Vista la relazione motivata in ordine all’accreditabilità della struttura formulata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, inviata con protocollo NP/2013/0002776 del 5 marzo 2013, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;
Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;
Dato atto che ai sensi dell’art. 8-quater, comma 2 la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8- quinquies;
Richiamato il D.Lgs. n. 159/2011 ed in particolare il libro II recante “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 218/2012;
Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Salute mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;
Su proposta del Responsabile del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;
Dato atto del parere allegato
determina:
1. di prendere atto dell’esito positivo della verifica effettuata dall’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale dei requisiti generali e specifici di accreditamento della residenza sanitaria psichiatrica a trattamento socio-riabilitativo “Tipano”, ubicata a Cesena (FC), Via del Priolo n. 155, gestita da Cooperativa Sociale Tragitti Soc. Coop. onlus con sede legale a Forlì (FC) Via Albicini 15/A, accreditata in via temporanea per una ricettività complessiva di 10 posti residenziali con la citata determinazione n.16858 del 28 dicembre 2011, ai sensi del comma 7, art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni;
2. di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa, l’accreditamento concesso di cui al punto 1) decorre dalla data di adozione della citata determinazione n. 16858 del 28 dicembre 2011, e ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 34/1998 e successive modificazioni ha validità quadriennale;
3. di dare atto che dal giorno 6 giugno 2012 la capacità ricettiva della struttura accreditata è di 12 posti residenziali;
4. di dare atto che, in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale n. 53/2013, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata nel periodo tra undici e nove mesi prima della data di scadenza dell’accreditamento e che non saranno accettate domande di rinnovo presentate oltre il termine minimo di sei mesi dalla scadenza dell'accreditamento previsto dall’art. 10 della L.R. 34/1998 e s.m.; oltre tale termine minimo le strutture dovranno presentare domanda di nuovo accreditamento che verrà valutata sulla base dei requisiti di accesso vigenti;
5. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
6. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alle tipologie di attività;
7. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.