n.221 del 18.07.2014 (Parte Seconda)

Interventi provvisionali indifferibili di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai Comuni, recepiti dalle pertinenti Province e trasmessi al Commissario delegato, ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 17/2012. Rimodulazione e modifica del programma degli interventi di cui alla ordinanza n. 57/2013

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Il Presidente

VISTO il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1 agosto 2012, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012, con cui lo scrivente è stato nominato Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza, ovvero per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale l’ambito delle iniziative d’urgenza per fronteggiare la fase di prima emergenza è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisionali urgenti, finanziabili con le risorse di cui all’art. 7 dell’ordinanza medesima;

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in conseguenza dell’evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 3 del 2 giugno 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale, ai fini del soccorso e dell’assistenza alla popolazione nonché della realizzazione degli interventi provvisionali urgenti, è stata istituita in loco, ovvero presso l’Agenzia regionale di protezione civile, la Direzione Comando e Controllo (DI.COMA.C), quale organismo di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, a supporto delle attività del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

- l’art. 1, comma 4, dell’OCDPC n. 3/2012, ai sensi del quale la DI.COMA.C, relativamente al territorio della Regione Emilia-Romagna, è stata autorizzata ad operare per il tramite delle strutture della Regione, costituenti parte integrante della DI.COMA.C stessa;

EVIDENZIATO che:

- con decreto legge n. 74/2012, convertito, con modificazioni, in L. 122/2012, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 maggio 2013;

- con decreto legge n. 43/2013 convertito con modificazioni in L. 71/2013 lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2014;

EVIDENZIATO che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. n. /TEREM/0049883 del 12 luglio 2012, ha segnalato ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto che, non essendo state previste risorse finanziarie aggiuntive, rispetto a quelle di cui al citato art. 7 dell’OCDPC n. 3/2012, la DI.COMA.C. non potrà autorizzare nuove spese per gli interventi provvisionali urgenti pervenuti a partire dal 13 luglio 2012 e nel contempo propone che la valutazione e l’eventuale autorizzazione di spesa, sia ricompresa nell’ambito della gestione commissariale;

EVIDENZIATO altresì, che il capo del Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. n. /TEREM/0039784 del 12 giugno 2012 “Indicazioni operative ed attuative delle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC N.1/2012 e OCDPC N. 3/2012)”, precisa, per quanto qui rileva, che:

- gli interventi provvisionali urgenti, di cui all’art. 1, comma 5, dell’OCDPC n. 1/2012 e all’art. 1, comma 9, dell’OCDPC n. 3/2012, riguardano strutture e infrastrutture pericolanti e sono finalizzati: alla salvaguardia della pubblica incolumità; all’immediato rientro della popolazione colpita nella propria abitazione, non fruibile per rischio indotto da dette strutture e infrastrutture; a rimuovere le cause che pregiudicano le operazioni di soccorso ed assistenza alla popolazione;

EVIDENZIATO checonordinanza n. 27 del 23 agosto 2012 sono stati integrati iprecedenti criteri di ammissibilità per gli interventi provvisionali indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza, con i seguenti ulteriori criteri comprendenti:

- il ripristino urgente della funzionalità dei servizi pubblici essenziali compromessa dagli eventi sismici in parola;

- interventi atti ad evitare la compromissione irreversibile di un bene pubblico o di fruizione pubblica, tenuto conto anche della funzione sociale del bene stesso;

- interventi atti a salvaguardare il valore intrinseco del bene, tenuto conto anche della funzione sociale del bene stesso;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 15 del 1° agosto 2012, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna. Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012”;

RICHIAMATA la notaprot. n. PC/2012/EMG0368 del 28 luglio 2012 con cui, in anticipazione dell’ordinanza n. 15/2012 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, l’Assessore alla sicurezza territoriale, Difesa del suolo e della costa. Protezione civile della Regione Emilia-Romagna ha fornito alcune preliminari indicazioni organizzative ed in particolare, per le opere provvisionali ed urgenti, ha stabilito che i Comuni formulano le richieste di autorizzazione alla spesa, utilizzando il modulo allegato n. 3 alla nota del CDPC prot. n. /TEREM/0039784 del 12 giugno 2012 come modificato dalla richiamata nota assessorile;

VISTA l’ordinanza commissariale n. 17 del 2 agosto 2012: ”Disposizioni in merito alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione da parte del Commissario delegato ex D.L. 74 a seguito della cessazione delle funzioni svolte dalla DICOMAC “ nella quale si dispone che:

- l’Agenzia regionale di protezione civile assicura, con decorrenza dal 3 agosto 2012, a supporto dell’azione commissariale, in stretto raccordo ed avvalendosi del supporto delle Direzioni regionali competenti, le funzioni e le attività della Direzione di Comando e controllo istituita ai sensi dell’OCDPC n. 3/2012 ed, in particolare le funzioni di Coordinamento, Assistenza alla popolazione, Rilievo dell’agibilità e del danno, Tecnica di valutazione, Logistica, Volontariato, Sanità e sociale, Autorizzazioni di spesa;

- per le opere provvisionali ed urgenti stabilisce, confermando quanto già disposto dalla richiamata nota assessorile prot. PC/2012/EMG0368 del 28/7/2012, che l’organismo di coordinamento istituito da ciascuna Provincia interessata, effettuata l’istruttoria delle richieste di autorizzazione alla spesa pervenute dai Comuni interessati, ne inoltra l’esito all’Agenzia regionale di protezione civile che provvede a completare l’attività istruttoria per i conseguenti provvedimenti autorizzativi del Commissario delegato;

EVIDENZIATO che la compilazione del modulo allegato n. 3 alla nota del CDPC prot. n. /TEREM/0039784 del 12 giugno 2012, come modificato dalla nota assessorile prot. n. PC/2012/EMG0368 del 28/07/2012, richiede l’esplicita individuazione dell’evento sismico di riferimento tra quello del 20 e del 29 maggio 2012, a conferma del nesso di causalità tra gli interventi provvisionali e gli eventi sismici;

VISTA la nota PC.2013.4785 del 2/4/2013 con la quale il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile ha trasmesso ai referenti provinciali di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia la scheda allegato n. 3bis per le richieste degli interventi di ripristino delle strutture e delle aree impiegate come aree di accoglienza della popolazione o centri di coordinamento per l’emergenza;

VISTE:

- la ordinanza commissariale n. 18/2012 nella quale si autorizza la realizzazione di n. 77 interventi per complessivi € 1.620.984,38 (così come modificato dalle ordinanze commissariali nn. 55/2012, 9/2013, 115/2013, 137/2013, 147/2013 e 31/2014);

- le ordinanze commissariali nn. 20/2012 e 47/2012 nelle quali si autorizzano le realizzazioni di n. 49 interventi per complessivi € 8.731.218,61 (così come risultanti dal loro combinato disposto e dall’ordinanza commissariale n. 147/2013);

- la ordinanza commissariale n. 27/2012 nella quale si autorizza la realizzazione di n. 132 interventi per complessivi € 3.579.594,19 (così come modificato dalle ordinanze commissariali nn. 16/2013, 115/2013, 137/2013, 147/2013 e 31/2014);

- la ordinanza commissariale n. 37/2012 nella quale si autorizza la realizzazione di n. 113 interventi per complessivi € 4.555.531,47 (così come modificato dalle ordinanze commissariali nn. 55/2012, 71/2012, 90/2012, 16/2013, 36/2013, 94/2013, 115/2013, 137/2013 e 31/2014);

- la ordinanza commissariale n. 55/2012 nella quale si autorizza la realizzazione di n. 117 interventi per complessivi € 2.961.930,12 (così come modificato dalle ordinanze commissariali nn. 9/2013, 16/2013, 36/2013, 77/2013, 94/2013, 115/2013, 137/2013, 147/2013 e 31/2014);

- la ordinanza commissariale n. 71/2012 nella quale si autorizza la realizzazione di n. 78 interventi per complessivi € 7.681.791,58 (così come modificato dalle ordinanze commissariali nn. 90/2012, 94/2013, 115/2013, 137/2013, 147/2013 e 31/2014);

- la ordinanza commissariale n. 90/2012 nella quale si autorizza la realizzazione di n. 76 interventi per complessivi € 13.800.708,99 (così come modificato dalle ordinanze commissariali nn. 2/2013, 3/2013, 36/2013, 137/2013, 147/2013 e 31/2014);

- la ordinanza commissariale n. 2/2013 nella quale si autorizza la realizzazione di n. 81 interventi per complessivi € 32.327.535,16 (così come modificato dalle ordinanze commissariali nn. 3/2013, 9/2013, 36/2013, 57/2013, 115/2013 e 137/2013);

- la ordinanza commissariale n. 9/2013 nella quale si autorizza la realizzazione di n. 171 interventi per complessivi € 45.070.485,77 (così come modificato dalle ordinanze commissariali nn. 36/2013, 57/2013, 77/2013, 137/2013 e 31/2014);

- la ordinanza commissariale n. 16/2013 con la quale si autorizza la realizzazione di n. 281 interventi per complessivi € 19.409.984,08 (così come modificato dalle ordinanze commissariali nn. 36/2013, 57/2013, 77/2013, 94/2013, 115/2013, 137/2013, 147/2013 e 31/2014);

- la ordinanza commissariale n. 36/2013 con la quale si autorizza la realizzazione di n. 101 interventi per complessivi € 14.657.476,96 (così come modificato dalle ordinanze commissariali nn. 57/2013, 115/2013, 137/2013, 147/2013 e 31/2014); 

- la ordinanza commissariale n. 57/2013 con la quale si autorizza la realizzazione di n. 114 interventi per complessivi € 10.441.160,94 (così come modificato dalle ordinanze commissariali nn. 77/2013, 115/2013, 137/2013, 147/2013 e 31/2014);

- la ordinanza commissariale n. 77/2013 con la quale si autorizza la realizzazione di n. 192 interventi per complessivi € 13.678.456,20 (così come modificato dalle ordinanze commissariali nn. 94/2013, 137/2013, 147/2013 e 31/2014);

- la ordinanza commissariale n. 94/2013 con la quale si autorizza la realizzazione di n. 46 interventi per complessivi € 5.281.780,54 (così come modificato dalla ordinanza commissariale n. 31/2014);

- la ordinanza commissariale n. 115/2013 con la quale si autorizza la realizzazione di n. 111 interventi per complessivi € 6.638.471,87 (così come modificato dalle ordinanze commissariali nn. 137/2013 e 147/2013);

- la ordinanza commissariale n. 137/2013 con la quale si autorizza la realizzazione di n. 155 interventi per complessivi € 7.948.354,45 (così come modificato dalla ordinanza commissariale n. 147/2013);

- la ordinanza commissariale n. 147/2013 con la quale si autorizza la realizzazione di n. 25 interventi per complessivi € 2.235.697,39;

- la ordinanza commissariale n. 31/2014 con la quale si autorizza la realizzazione di n. 29 interventi per complessivi € 4.122.580,40;

PRESO ATTO:

- della cessazione definitiva dell’operatività della Struttura di Coordinamento Provinciale di Ferrara a far data dal 31/7/2013, come comunicato della stessa Struttura di Coordinamento con nota prot. 0059016 del 31/7/2013 acquisita agli atti con prot. PC.2013.10877 del 1/8/2013;

- della cessazione definitiva dell’operatività della Struttura di Coordinamento Provinciale di Bologna a far data dal 31/7/2013, come comunicato della Provincia di Bologna con nota prot. 116542 del 5/8/2013 acquisita agli atti con prot. PC.2013.11074 del 6/8/2013;

DATO ATTO che le istruttorie afferenti gli interventi ricadenti nei territori delle province di Bologna e Ferrara sono state svolte dall’Agenzia regionale di protezione civile senza il supporto delle suddette Strutture di Coordinamento Provinciale a partire dal 01/8/2013;

RITENUTO pertanto necessario autorizzare la spesa degli interventi in parola, subordinando l’attuazione degli stessi all’acquisizione di pareri, visti e nulla osta ed atti di assenso comunque denominati, con particolare riguardo al parere della Soprintendenza, ai sensi dell’art. 12 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs n. 42/2004, e alle ordinanze Sindacali concernenti la pubblica incolumità anche per gli edifici privati dando in ogni caso adeguata informazione alle proprietà;

VISTA, inoltre l’ordinanza commissariale n. 82 del 23 novembre 2012 ”Disposizioni relative alla rendicontazione della spesa ed alla erogazione delle somme spettanti per gli interventi provvisionali e di messa in sicurezza urgenti di cui alle ordinanze commissariali n. 18/2012, 20/2012, 27/2012, 37/2012, 47/2012, 55/2012 e 71/2012. Ricognizione degli interventi e delle disposizioni procedurali ivi previste, come integrate e modificate dalla presente ordinanza”;

EVIDENZIATI, in particolare, seguenti punti delle disposizioni in allegato all’ordinanza commissariale n. 82/2013:

- punto 8 “Modalità di erogazione agli enti attuatori delle somme spettanti e di rendicontazione della spesa” secondo capoverso, dove è previsto che la liquidazione del saldo avverrà a seguito della certificazione della regolare esecuzione o del collaudo lavori e dell’approvazione della contabilità finale dei lavori e di tutte le altre spese connesse;

- terzo capoverso del punto 8 che recita: “La richiesta di erogazione della somma spettante è effettuata dal soggetto attuatore tramite la compilazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione ed atto notorio, utilizzando esclusivamente l’applicazione web “Tempo reale” che si trova all’indirizzo internet: www.protezionecivile.emilia-romagna.it/aree-riservate/enti-attuatori.htm ”;

- penultimo capoverso del punto 8 che recita: E’ onere del soggetto attuatore dichiarare, tra l’altro, in sede di dichiarazione sostitutiva tramite l’applicazione web “Tempo reale”, che le spese documentate non sono coperte da altre fonti di finanziamento pubblico e privato. E’ onere, altresì, del soggetto attuatore dichiarare se il bene danneggiato è coperto da polizza assicurativa. In caso di copertura assicurativa, la somma spettante, nei limiti del finanziamento autorizzato con provvedimento commissariale, è liquidata al netto dell’indennizzo assicurativo ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n.122/2012”;

- punto 10 Procedure di controllo” che prevede, nella misura e secondo criteri e modalità organizzative ivi indicati, verifiche a campione sugli interventi, tra cui la verifica di congruità economica diretta ad accertare la congruità della spesa in riferimento ai prezzari regionali o, per le voci ivi non previste, attraverso l’analisi prezzi;

DATO ATTO che:

- con circolare del Commissario delegato prot. C.R.2013.
0009575 del 10/5/2012 sono state dettate - in merito alla copertura assicurativa dei danni occorsi ad edifici pubblici e/o ad uso pubblico - disposizioni attuative dell’art. 3, comma 1, del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012, e che tali disposizioni attuative sono state parzialmente riviste con successiva circolare del Commissario delegato prot. C.R.2014.0007317 del 20/2/2014;

- le disposizioni attuative in parola si applicano anche relativamente ai finanziamenti degli interventi provvisionali;

EVIDENZIATO che, per gli interventi di pertinenza dei soli Enti gestori dei servizi pubblici essenziali, valgono le disposizioni già contenute nella ordinanza commissariale n. 137/2013 così come di seguito riportate:

> L’Ente Gestore invierà al Commissario delegato, presso l’Agenzia di Protezione Civile Regionale (Viale Silvani n.6 - 40122 Bologna - fax 051 5274418 - PEC procivsegr@postacert.regione.emilia-romagna.it), per ogni singolo Comune, la richiesta di saldo corredata della seguente documentazione:

– La tabella contenente l’elenco degli interventi autorizzati;

– Le fatture in originale corrispondenti agli interventi eseguiti con la seguente specifica:

° Per i costi sostenuti con personale/mezzi propri: le fatture dell’Ente Gestore corrispondenti (anche una sola fattura cumulativa per tutto il Comune), intestate al “Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato, ex D.L. 74/2012, convertito, con modificazioni, nella L. 122/2012 (C.F. 91352270374)”;

° Per i costi sostenuto mediante affidamento a ditte esterne: tutte le fatture delle ditte incaricate liquidate, contenenti gli estremi identificativi dell’intervento ed intestate all’Ente Gestore;

– La dimostrazione dell’avvenuto pagamento (mandato o bonifico) di tutte le fatture presentate;

– Atto amministrativo finale con le seguenti informazioni:

    • Attestazione del nesso di casualità con l’evento calamitoso Sisma 2012;
    • Dichiarazione che per gli interventi autorizzati non verrà introitato nessun altro corrispettivo;
    • Approvazione della spesa sostenuta confermata dalla tabella e fatture allegate;

DATO ATTO che per l’esecuzione, la rendicontazione, la liquidazione e i controlli relativi agli interventi provvisionali e di messa in sicurezza si applicano le disposizioni in allegato all’ordinanza commissariale n. 82/2012 e s.m.i.;

DATO ATTO che nel caso di interventi su edifici strategici e rilevanti (di cui all’elenco della Deliberazione della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna n. 1661/2012) tendenti a restituire l’agibilità alle strutture, debba essere esaminato il progetto strutturale e rilasciata l’autorizzazione sismica preventiva, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti, prima dell’inizio dei lavori;

DATO ATTO che per gli interventi provvisionali di messa in sicurezza di cui all’allegato 1 della presente ordinanza, per i quali ricorrono gli obblighi delle verifiche di sicurezza di cui all’art. 3 del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n.122/2012, gli enti attuatori sono tenuti ad adottare appositi interventi finalizzati a correggere adeguatamente le eventuali carenze strutturali riscontrate dalle citate verifiche;

DATO ATTO che con ordinanza n. 80 del 12 luglio 2013: “Individuazione delle possibili destinazioni della seconda quota di macerie raccolte, rideterminazione del costo di raccolta e trasporto delle macerie nel territorio gestito da Aimag s.p.a. e individuazione del termine ultimo per l’invio delle ordinanze sindacali di rimozione delle macerie.” il Commissario ha individuato il 31 dicembre 2013, quale termine ultimo per l’invio delle ordinanze per la rimozione delle macerie da parte dei sindaci del cratere ai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

VISTE le richieste di demolizione totale o parziale, nonché le richieste di rimozione delle macerie conseguenti o comunque già presenti a terra derivanti da crolli o da demolizioni eseguite dai Vigili del Fuoco, per le quali i comuni non hanno presentato richiesta ai gestori entro i termini stabiliti dalla suddetta ordinanza;

RITENUTO di autorizzare le richieste di raccolta trasferimento e conferimento macerie in apposito impianto autorizzato, inoltrate dai comuni di Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola e San Possidonio;

RITENUTO di stabilire che, limitatamente agli interventi individuati nella presente ordinanza, per la raccolta, trasporto e conferimento delle macerie a destinazione in apposito impianto autorizzato, gli importi assegnati sono riconosciuti per una somma pari a €/ton 20,00 + IVA;

RITENUTO:

- di annullare, come specificato in tabella di cui all’allegato 2 della presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, tutti gli interventi di seguito elencati come da richieste pervenute con le seguenti note:

  • n. 9671 del 30/5/2014 dell’Agenzia del Demanio, Direzione regionale Emilia-Romagna, acquisito con prot. n. PC.2014.7344 del 10/6/2014 intervento autorizzato con ordinanza commissariale n. 57/2013, identificato da Codice ID 2534, ente attuatore Comune di Concordia sulla Secchia “Intervento provvisionale urgente di realizzazione di copertura provvisoria nella caserma dei Carabinieri sita in Via Carducci n. 3, finalizzata alla salvaguardia del bene ed al ripristino della funzionalità della stessa ” indicato per € 40.320,45;

- di rettificare, nella medesima tabella di cui all’allegato 2 della presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante e sostanziale:

  • il numero degli interventi della ordinanza commissariale n. 16/2013 il quale, nell’ordinanza commissariale n. 31/2014, veniva indicato in n. 281 invece dei corretti n. 280;
  • l’importo della ordinanza commissariale n. 16/2013 il quale, nell’ordinanza commissariale n. 31/2014, veniva indicato per complessivi € 19.409.984,08 invece dei corretti € 19.356.178,92;

DATO ATTO che, a seguito delle modifiche sopra citate, gli oneri finanziari stimati per gli interventi provvisionali urgenti autorizzati con le proprie ordinanze:

- n. 18/2012 ammontano a n. 77 interventi per un importo complessivo pari ad € 1.620.984,38;

- nn. 20/2012 e 47/2012 ammontano a n. 49 interventi per un importo complessivo pari ad € 8.731.218,61;

- n. 27/2012 ammontano a n. 132 interventi per un importo complessivo pari ad € 3.579.594,19;

- n. 37/2012 ammontano a n. 113 interventi per un importo complessivo pari ad € 4.555.531,47;

- n. 55/2012 ammontano a n. 117 interventi per un importo complessivo pari ad € 2.961.930,12;

- n. 71/2012 ammontano a n. 78 interventi per un importo complessivo pari ad € 7.681.791,58;

- n. 90/2012 ammontano a n. 76 interventi per un importo complessivo pari ad € 13.800.708,99;

- n. 2/2013 ammontano a n. 81 interventi per un importo complessivo pari ad € 32.327.535,16;

- n. 9/2013 ammontano a n. 171 interventi per un importo complessivo pari ad € 45.070.485,77;

- n. 16/2013 ammontano a n. 280 interventi per un importo complessivo pari ad € 19.356.178,92 come da specifica suddetta;

- n. 36/2013 ammontano a n. 101 interventi per un importo complessivo pari ad € 14.657.476,96;

- n. 57/2013 ammontano a n. 113 interventi per un importo complessivo pari ad €10.400.840,49 come da specifica suddetta;

- n. 77/2013 ammontano a n. 192 interventi per un importo complessivo pari ad € 13.678.456,20;

- n. 94/2013 ammontano a n. 46 interventi per un importo complessivo pari ad € 5.281.780,54;

- n. 115/2013 ammontano a n. 111 interventi per un importo complessivo pari ad € 6.638.471,87;

- n. 137/2013 ammontano a n. 155 interventi per un importo complessivo pari ad € 7.948.354,45;

- n. 147/2013 ammontano a n. 25 interventi per un importo complessivo pari ad € 2.235.697,39;

- n. 31/2014 ammontano a n. 29 interventi per un importo complessivo pari ad € 4.122.580,40;

così come dettagliato nell’allegato 2 “Tabella di Raffronto” della presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA la Legge 147/2013 art. 1 comma 357 con la quale è stato stabilito che: “Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, rispettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi, nei limiti delle risorse ivi previste, anche in comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del predetto decreto-legge e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale accertato con apposita perizia giurata tra danni subiti ed eventi sismici.”;

RITENUTO pertanto di approvare l’intervento dal titolo: “Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Torre Campanaria e abside della soppressa chiesa dei S.S. Donnino e Biagio, in via Trento 2, finalizzato a salvaguardare la pubblica incolumità e il valore intrinseco del bene danneggiato” nel Comune di Rubiera - RE (limitrofo ai comuni individuati all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122), in quanto l’edificio in parola è stato danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012, come accertato con perizia giurata, redatta ai sensi della legge richiamata al paragrafo precedente, acquisita a protocollo dell’Agenzia regionale di Protezione Civile con prot. n. PC.2014.8790 del 15/7/2014.

DATO ATTO, altresì, che:

- gli interventi di cui agli allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali della presente ordinanza, come descritti nelle rispettive schede di dettaglio conservate agli atti dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, rispondono alle finalità e criteri indicati in precedenza e che è necessario provvedere urgentemente alla loro esecuzione;

- gli interventi e le spese previste sono stati ritenuti autorizzabili dalla Agenzia regionale di Protezione Civile di cui al punto precedente a seguito della relativa istruttoria;

VERIFICATO che il fabbisogno complessivo risultante dalle previsioni di spesa per n. 47 interventi elencati nell’allegato 1 ammonta ad € 2.417.856,75;

RITENUTO, pertanto, di assicurare la copertura finanziaria degli interventi provvisionali indifferibili e di messa in sicurezza di cui ai predetti allegati 1 e 2, a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2012;

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile” e successive modifiche ed integrazioni;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto 2012;

 DISPONE

1. di autorizzare per le ragioni indicate nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, n. 47 interventi provvisionali indifferibili e di messa in sicurezza e la conseguente spesa per ciascuno prevista, descritti nell’elenco di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, e di incaricare quali enti attuatori per la loro realizzazione i soggetti indicati a fianco di ciascun intervento; 

2. di finanziare i conseguenti oneri stimati in complessivi € 2.417.856,75 nei limiti e secondo i criteri previsti nei punti successivi, a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012;

3. di autorizzare la spesa degli interventi di cui al precedente punto 1, subordinando l’attuazione degli stessi all’acquisizione di pareri, visti e nulla osta ed atti di assenso comunque denominati, con particolare riguardo al parere della Soprintendenza, ai sensi dell’art. 12 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs n. 42/2004, e alle ordinanze Sindacali concernenti la pubblica incolumità anche per gli edifici privati dando in ogni caso adeguata informazione alle proprietà;

4. di stabilire che eventuali oneri finanziari aggiuntivi rispetto all’importo della spesa stimata e prevista in corrispondenza di ciascun intervento di cui agli allegati 1 e 2 saranno a carico degli enti attuatori;

5. di stabilire che per l’esecuzione, la rendicontazione, la liquidazione e i controlli relativi agli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le disposizioni in allegato all’ordinanza commissariale n. 82 del 23 novembre 2012 e s.m.i.;

6. di stabilire che, la richiesta di saldo da parte degli Enti gestori dei servizi tecnici essenziali, deve avvenire con la documentazione e le modalità definite in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;

7. di evidenziare che, per la stima degli oneri finanziari e per il riconoscimento delle Spese Tecniche, gli enti attuatori debbono fare riferimento rispettivamente al Punto “3. Prezziari regionali” ed al Punto “4. Spese generali e tecniche” delle disposizioni in allegato all’ordinanza commissariale n. 82 del 23 novembre 2012 ”Disposizioni relative alla rendicontazione della spesa ed alla erogazione delle somme spettanti per gli interventi provvisionali e di messa in sicurezza urgenti di cui alle ordinanze commissariali n. 18/2012, 20/2012, 27/2012, 37/2012, 47/2012, 55/2012 e 71/2012. Ricognizione degli interventi e delle disposizioni procedurali ivi previste, come integrate e modificate dalla presente ordinanza”;

8. di stabilire che, nel caso di interventi su edifici strategici e rilevanti (di cui all’elenco della Deliberazione della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna n. 1661/2012) tendenti a restituire l’agibilità alle strutture, deve essere esaminato il progetto strutturale e rilasciata l’autorizzazione sismica preventiva, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti, prima dell’inizio dei lavori;

9. di stabilire che agli interventi provvisionali di messa in sicurezza di cui all’allegato 1 della presente ordinanza, per i quali ricorrono gli obblighi delle verifiche di sicurezza di cui all’art. 3 del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n.122/2012, gli enti attuatori devono provvedere alla esecuzione di appositi interventi finalizzati a risolvere adeguatamente le eventuali carenze strutturali riscontrate dalle citate verifiche di sicurezza;

10. di procedere alla modifica degli interventi espressi in dettaglio nell’allegato 2 della presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, cosi come meglio specificato nelle tabelle ivi contenute;

11. di riportare e contestualmente rimodulare, a seguito delle modifiche di cui al punto precedente, gli oneri complessivi finanziati con le ordinanze commissariali:

    • n. 18/2012 in € 1.620.984,38,
    • nn. 20/2012 e 47/2012 in € 8.731.218,61,
    • n. 27/2012 in € 3.579.594,19,
    • n. 37/2012 in € 4.555.531,47,
    • n. 55/2012 in € 2.961.930,12,
    • n. 71/2012 in € 7.681.791,58,
    • n. 90/2012 in € 13.800.708,99,
    • n. 2/2013 in € 32.327.535,16,
    • n. 9/2013 in € 45.070.485,77,
    • n. 16/2013 in € 19.356.178,92,
    • n. 36/2013 in € 14.657.476,96,
    • n. 57/2013 in € 10.400.840,49,
    • n. 77/2013 in € 13.678.456,20,
    • n. 94/2013 in € 5.281.780,54,
    • n. 115/2013 in € 6.638.471,87,
    • n. 137/2013 in € 7.948.354,45,
    • n. 147/2013 in € 2.235.697,39,
    • n. 31/2014 in € 4.122.580,40

a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, confermandole in ogni altra loro parte;

12. di dare atto che gli enti attuatori provvederanno ad acquisire su tutti gli interventi gli assensi comunque denominati da rilasciarsi a cura delle amministrazioni pubbliche competenti e di altri soggetti nei casi previsti dalle vigenti normative di settore, anche avvalendosi delle procedure di semplificazione amministrativa previste dal D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012;

13. di stabilire che gli Enti attuatori, prima di dare corso a interventi sui beni tutelati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs 42/2004, abbiano l’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del medesimo decreto, rilasciata dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna;

14. di raccomandare ai Comuni interessati, per gli interventi di demolizione totale o parziale di manufatti pericolanti che minacciano la pubblica incolumità, di coinvolgere, informandola adeguatamente, la proprietà prima di procedere all’emissione del relativo ordine;

15. di stabilire che gli enti pubblici nella veste di stazione appaltante, per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, adeguino le proprie azioni a quanto previsto dal codice antimafia di cui al D.Lgs 159/2011 e successive modifiche integrazioni, nonché alle “Linee Guida antimafia di cui all’articolo 5 -bis, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.”” approvate dal Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere del Ministero dell’Interno con Deliberazione del 15 ottobre 2012, pubblicate sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 262 del 9/11/2012;

16. di dare atto che le somme non dovute ed eventualmente già percepite devono essere restituite dai soggetti attuatori alla contabilità speciale n. 5699 intestata al “Commissario Delegato - Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012”, codice IBAN IT88 M 01000 03245 240200005699;

17. di dare atto che:

- con circolare del Commissario delegato prot. C.R.2013.0009575 del 10/5/2012 sono state dettate - in merito alla copertura assicurativa dei danni occorsi ad edifici pubblici e/o ad uso pubblico - disposizioni attuative dell’art. 3, comma 1, del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012, e che tali disposizioni attuative sono state parzialmente riviste con successiva circolare del Commissario delegato prot. C.R.2014.0007317 del 20/2/2014;

- le disposizioni attuative in parola si applicano anche relativamente ai finanziamenti degli interventi provvisionali;

18. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 18 luglio 2014

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

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