n.44 del 12.02.2014 periodico (Parte Seconda)

Esselunga SpA - Domanda 20/7/2012 di variante sostanziale e cambio di titolarità di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso industriale, in comune di Parma (PR), loc. Ugozzolo. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6. Proc PR05A0068/12VR01

IL RESPONSABILE 

(omissis)

determina:

a) di riconoscere la Società Esselunga SpA., con sede legale a Milano, Via Vittor Pisani n. 20, Partita IVA: 04916380159, titolare della concessione, a seguito di compravendita di ramo d’azienda della Società Battistero S.p.A., come da atto n. 85.607 del 29/6/2011;

b) di accordare alla Società Esselunga SpA., con sede legale a Milano, Via Vittor Pisani n. 20, Partita Iva: 04916380159, legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Parma (PR), fatti salvi i diritti dei terzi, la variante sostanziale per la perforazione di pozzo sostitutivo all’esistente, già perforato a seguito di atto autorizzativo endoprocedimentale n. 13062 del 17/10/2012, aumento portata e volume annuo di prelievo, alla concessione di derivazione d’acqua pubblica in comune di Parma (PR), per uso industriale, rilasciata con atto n. 5413 del 17/6/2009, per una portata massima pari a l/s 15 e per un quantitativo non superiore a m3/anno 250.000, secondo le modalità di prelievo ed utilizzo previste dal disciplinare d’ uso allegato al presente provvedimento, sostitutivo di quello allegato all’atto 5413/09, rimanendo invariato l’importo del canone annuo, quale minimo applicabile, salvo gli aggiornamenti di legge, e la scadenza alla data del 31/12/2015;

(omissis)

Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della determina in data 8/10/2013 n. 12554.

(omissis)

Art. 4 – Durata della concessione

  • 4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. 41/01.
  • 4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;

- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/01, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

(omissis)

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