n.35 del 29.02.2012 periodico (Parte Seconda)

Procedura di VIA proposta dalla ditta Remac di Borsari Luca Snc relativa alla concessione di derivazione a scopo idroelettrico sul Fosso Rovinaccia in comune di Fanano (MO)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto inerente la concessione di derivazione a scopo idroelettrico sul fosso Rovinaccia in Comune di Fanano (MO), presentato da REMAC di Borsari Luca s.n.c., poiché l’intervento previsto è, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 13 dicembre 2011, nel complesso ambientalmente compatibile; 

b) di ritenere, quindi, possibile realizzare il progetto in previsione, a condizione siano rispettate le prescrizioni riportate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:

  1. l’intervento dovrà prevedere la conservazione dei manufatti di interesse storico-architettonico presenti, anche se non indispensabili alla realizzazione del progetto: dovranno essere evitare le demolizioni non strettamente necessarie. Qualora si verifichi tale necessità, dovranno essere utilizzate tecniche di cuci-scuci, previo accordo con il Comune di Fanano; 
  2. qualora, durante l’esecuzione degli scavi, siano effettuate scoperte di cose aventi interesse culturale, ai sensi dell’art. 90 del DLgs 42/04, dovrà esserne fatta immediata denuncia all’autorità competente, lasciando i reperti nelle condizioni e nel luogo in cui sono state ritrovati; 
  3. al fine di non modificare la dinamica del trasporto solido nel Fosso della Rovinaccia, a monte della griglia di captazione dovrà essere realizzato, qualora necessario, un innalzamento graduale in materiale lapideo del fondo alveo; per lo stesso motivo l’attraversamento del torrente da parte della condotta dovrà essere realizzato completamente interrato tramite tecnica di microtunneling; 
  4. l’opera di presa e l’opera di attraversamento dovranno essere realizzate in conglomerato cementizio classe 300, spessore cm 20, armato con rete elettrosaldata, diametro mm 5, maglie cm 20 x 20, esteso a non meno di ml 3,00 a monte e ml 3,00 a valle del manufatto stesso; tali manufatti dovranno essere convenientemente rivestiti, con sasso del luogo, nelle parti emergenti dal fondo alveo, mentre le parti – comprese le fondazioni - che verranno a trovarsi stabilmente sommerse dovranno essere protette, nelle parti a vista, da scogliere realizzate nel rispetto delle caratteristiche di naturalità del corso d’acqua nel tratto considerato; 
  5. la Società proponente dovrà presentare al competente Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po, idoneo progetto esecutivo di tutte le opere da realizzare, in particolare dovranno essere quotati sia il punto di derivazione che quello di rilascio al fine di una puntuale verifica del salto di concessione assentito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; dovrà, inoltre, presentare allo stesso Servizio Tecnico Bacini affluenti del Po apposita planimetria con indicate le occupazioni provvisorie che si rende necessario effettuare per gli accantieramenti; 
  6. durante i lavori dovrà essere garantito il regolare deflusso delle acque anche in caso di piene improvvise, adottando tutti gli accorgimenti onde evitare danni a cose e/o a persone; le eventuali opere provvisionali dovranno essere mantenute per il tempo strettamente necessario, curando che sia ridotto al minimo l’ostacolo alla sezione di deflusso e provvedendo all’immediato allontanamento dei materiali eventualmente depositatisi in alveo; 
  7. al termine dei lavori dovranno essere ripristinate le condizioni di stabilità delle sponde secondo le direttive impartite dal competente Servizio Tecnico di Bacino; qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi e/o franamenti per cause da imputarsi all’intervento di cui trattasi, l’onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del Società proponente; 
  8. il valore del DMV da lasciar defluire in alveo è stabilito in 89 l/s; si rammenta che detto valore potrà essere aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal PTA per il corso d’acqua interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione; 
  9. prima dell’entrata in esercizio dell’impianto la Società proponente dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna per l’approvazione, documentazione inerente le soluzioni tecniche adottate (strumentazione, modalità di registrazione e trasmissione dati) al fine della verifica sul rispetto del DMV e delle portate derivate; la stessa documentazione dovrà essere trasmessa, per opportuna conoscenza, al Servizio Tecnico Bacino Affluenti del Po, alla Provincia di Modena ed all’ARPA territorialmente competente; in particolare dovranno essere effettuate:
    • la misura e la registrazione della portata, in corrispondenza della soglia di derivazione a monte della griglia di derivazione, per un arco di tempo di almeno 5 anni dall’attivazione dell’impianto;
    • la misura in continuo della portata in alveo prima della re-immissione dell’acqua captata (garantendo il DMV per tutto il tratto sotteso all’impianto), al fine di escludere dal rilascio complessivo l’eventuale dispersione di acqua di subalveo e di assicurare che il deflusso reale consenta il mantenimento dell’ecosistema acquatico in tutto il tratto derivato; il dato della portata dovrà essere valutabile in tempo reale anche per risolvere eventuali inconvenienti tecnici;
  10. in applicazione della vigente normativa sismica, prima dell’inizio lavori dovrà essere effettuato il deposito, presso il Comune di Fanano, del progetto strutturale completo di tutta la documentazione prevista dalla vigente L.R. 19/08; 
  11. in ottemperanza alla Disciplina Edilizia regionale occorre che prima dell’inizio dei lavori la Società proponente, congiuntamente al tecnico progettista abilitato, presenti agli Uffici competenti del Comune di Fanano, la documentazione tecnico amministrativa, comprensiva dei diritti di segreteria [contributo di costruzione non dovuto ex comma 1, lettera g), art. 30 L.R. 31/02], previsti dalla normativa vigente per il titolo rilasciato col presente procedimento; si rammenta che dovranno essere, inoltre, effettuati gli adempimenti previsti dal DLgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni; 
  12. qualora non fosse possibile ricollocare in sito il terreno di scotico, ai sensi dell’art. 186, commi 1 e 2, del DLgs 4/08, che fornisce disposizioni correttive ed integrative al DLgs 152/06, prima dell’invio al sito di destinazione finale, dovrà essere presentato al Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna e ad ARPA territorialmente competente, per l’approvazione, il relativo progetto di utilizzo che dovrà dimostrare la compatibilità del materiale col sito di destinazione; in assenza di detta approvazione tutto il materiale di risulta non riutilizzato in loco dovrà essere smaltito in discarica, nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti; 
  13. per motivi di pubblico interesse, a giudizio insindacabile del competente Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po, potrà essere ordinata la modificazione o la demolizione delle opere in alveo in qualsiasi tempo: le modificazioni o demolizioni dovranno essere eseguite a cura e spese della Società proponente su semplice invito del Servizio Tecnico di Bacino nel termine e con le modalità che verranno prescritte; 
  14. per consentire i controlli di competenza, la Società proponente dovrà dare, obbligatoriamente con anticipo di almeno gg. 30, comunicazione dell’avvio dei lavori al Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po, al Consorzio di gestione del Parco Regionale dell’Alto Appennino Modenese, alla Provincia di Modena, al Comune di Fanano, all’ARPA sezione provinciale di Modena ed all’AUSL di Modena - Distretto di Pavullo nel Frignano; 
  15. l’esecuzione dei lavori è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
    1. che gli scavi siano avviati in stagione favorevole, non piovosa, realizzando contestualmente le opere di consolidamento relative e quelle di eduzione delle acque, in modo da evitare che nell’abbandono anche temporaneo degli stessi abbiano a verificarsi smottamenti o frane;
    2. che i lavori siano eseguiti in modo da limitare gli scavi ed i movimenti di terreno al minimo indispensabile;
    3. che sul lotto di terreno sopra descritto resti vietata qualsiasi altra costruzione diversa da quella descritta negli elaborati progettuali acquisiti agli atti;
    4. che si regimi lo scolo della acque con idonee opere di raccolta e smaltimento al fine di prevenire fenomeni di erosione, scolo improprio e ristagno;
    5. che i movimenti di terreno e gli scavi siano eseguiti così come sono ubicati nelle planimetrie del progetto esecutivo acquisito agli atti;
    6. che nell’esecuzione degli scavi siano compiutamente attese le prescrizioni tecniche indicate nella relazione geologica - geotecnica a firma del dott. geol. Sargenti Daniele e che siano attuati tutti gli accorgimenti tecnici previsti dallo stesso al fine di mantenere la stabilità del versante su cui insistono i lavori in argomento;
    7. il materiale di risulta proveniente da scavi o sbancamenti del quale non vengono fornite indicazioni e garanzie di corretto utilizzo nell’area di cantiere o in altra area individuata di concerto con la presente Comunità Montana, potrà essere impiegato nel rispetto delle leggi vigenti; in caso contrario il materiale dovrà essere conferito in discarica autorizzata;
    8. che per eventuali danni arrecati a cose o persone in dipendenza della esecuzione dei lavori suddetti, il titolare dell’autorizzazione si assuma piena e completa responsabilità, estraniando al riguardo la presente Comunità Montana;
    9. che sia ridotto al minimo indispensabile il taglio degli esemplari arborei eventualmente interferenti con gli interventi in progetto;
    10. la direzione lavori entro 30 giorni dal termine degli scavi e/o movimenti di terreno, dovrà comunicare alla Comunità Montana del Frignano l’ultimazione degli stessi, certificando contestualmente di essersi attenuta al puntuale rispetto delle prescrizioni qui impartite;
  16. considerato che l’intervento è ubicato in un tratto di pregio ambientale del corpo idrico coincidente con la parte a monte di una zona di ripopolamento e frega della fauna ittica (delibera di Giunta Provinciale 102/05), la sua realizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni:
    1. il popolamento ittico deve mantenersi come nelle condizioni ante operam; a tal fine si prescrive un campionamento ittico ante operam a mezzo elettropesca e la raccolta di dati di confronto dopo il primo anno di esercizio e successivamente con cadenza almeno triennale; le modalità di esecuzione dei campionamenti e di resa dei dati devono essere preventivamente concordate con l’UO Programmazione Faunistica della Provincia di Modena;
    2. le operazioni di sghiaiamento devono essere effettuate al di fuori del periodo riproduttivo della trota fario, identificato con il periodo di divieto di pesca disposto dalla vigente normativa regionale (fra la prima domenica di ottobre e l’ultima domenica di marzo di ogni anno); analoghe misure dovranno essere prese in tutela del periodo riproduttivo dello scazzone (1 febbraio - 15 maggio), qualora la presenza della specie fosse rilevata a seguito dei monitoraggi prescritti al punto precedente.
    3. eventuali lavori in alveo che dovessero rendersi necessari in fase di cantiere od esercizio devono essere comunicati all’UO Programmazione Faunistica della Provincia di Modena, la quale provvederà al recupero del materiale ittico;
    4. durante le fasi di collaudo ed esercizio non possono essere effettuate movimentazioni idriche (cicli derivazione e rilascio) che comportino improvvise variazioni del battente idrico durante il periodo riproduttivo della trota fario, identificato con il periodo di divieto di pesca disposto dalla vigente normativa regionale (fra la prima domenica di ottobre e l’ultima domenica di marzo di ogni anno); analoghe misure dovranno essere prese in tutela del periodo riproduttivo dello scazzone (1 febbraio - 15 maggio), qualora la presenza della specie fosse rilevata a seguito dei monitoraggi prescritti ai punti precedenti;
  17. la Società proponente dovrà predisporre apposito programma di monitoraggio finalizzato alla verifica degli impatti derivanti dall’esercizio dell’impianto sugli ecosistemi locali; dovrà essere effettuato un monitoraggio chimico-microbiologico e biologico di un punto a monte della derivazione da utilizzare come bianco e di un punto sul tratto derivato (immediatamente a monte del rilascio) al fine di garantire le disposizioni impartite dalla DGR 1793/2008. I dettagli del piano di monitoraggio, andranno sottoposti all’approvazione del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna in accordo con l’ARPA territorialmente competente antecedentemente all’avvio dei lavori di costruzione; 
  18. al fine di garantire la compatibilità del progetto con la corretta gestione del sito della Rete Natura 2000 limitrofo [SIC/ZPS “Monte Cimone, Libro Aperto, Lago Pratignano” cod. IT4040001], dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
    • limitare la durata dei lavori;
    • eseguire i lavori al di fuori del periodo di riproduzione/nidificazione della fauna presente;
    • definire i percorsi di accesso all’area di intervento in modo che non ricadano all’interno del SIC/ZPS;
    • adottare tutte le precauzioni necessarie al fine di ridurre l’emissione di polveri;
    • limitare il taglio delle piante al minimo indispensabile per la realizzazione dell’opera di presa e la posa della condotta;
    • provvedere alla messa a dimora di esemplari di specie arboree ed arbustive nelle aree dove si è proceduto al taglio della vegetazione, qualora non interessate da manufatti;
    • a lavori ultimati, effettuare la raccolta e lo smaltimento in apposite discariche dei rifiuti presenti in loco;
  19. per limitare gli impatti attesi in fase di cantiere, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
    • bagnatura periodica dell’area di cantiere e delle piste non asfaltate con frequenza congrua al periodo meteorologico;
    • realizzazione di dispositivi per la pulizia delle ruote all’ingresso e all’uscita dai cantieri;
    • asfaltatura delle piste di cantiere in prossimità degli accessi sulla viabilità locale garantendone l’eventuale ripristino alla condizione precedente il cantiere in rapporto alla loro destinazione d’uso;
    • utilizzo dei mezzi destinati al trasporto dei materiali di approvvigionamento e di risulta dotati di idonei teli di copertura;
    • delimitazione o copertura delle aree destinate allo stoccaggio dei materiale a possibile diffusione di polveri;
    • utilizzo di camion e mezzi meccanici conformi alle ordinanze comunali e provinciali, nonché alle normative ambientali relative alle emissioni dei gas di scarico degli automezzi;
    • obbligo di velocità ridotta sulla viabilità di servizio al fine di contenere il sollevamento delle polveri;
    • utilizzo di recinzioni a maglia fitta per delimitare le zone di cantiere o di pannelli mobili che oltre a limitare l’impatto sonoro possono contribuire ad abbassare il livello di polverosità nei pressi dei ricettori;
    • le operazioni di rifornimento oltre che lo stoccaggio di materiali potenzialmente pericolosi per l’ambiente, dovranno essere effettuate in area appositamente impermeabilizzata o comunque dotata di sistemi di raccolta degli effluenti eventualmente sversati sul suolo, che ne impedisca la veicolazione diretta nel corso d’acqua attiguo;
  20. in fase di esercizio dell’impianto, entro 6 mesi dal completamento dei lavori, dovrà essere effettuato un collaudo acustico, completo di valutazione delle componenti tonali e, perciò, del rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali per i ricettori più vicini, tra cui quello denominato “La Serretta”;
  21. per il funzionamento della turbina, dovranno essere utilizzati lubrificanti ecologici e/o biodegradabili; a tale scopo dovrà essere inviata preventivamente ad ARPA e AUSL territorialmente competenti, per l’approvazione dell’uso, copia delle schede tecniche degli stessi lubrificanti; 
  22. nella costruzione di basamenti, palificazioni e/o diaframmi si dovranno utilizzare materiali che non interferiscano con le caratteristiche chimiche dell’acquifero e del corso d’acqua superficiale interessati. A tale scopo dovrà essere inviate all’ARPA territorialmente competente, copia delle schede tecniche degli eventuali additivi utilizzati, per l’approvazione dell’uso; 
  23. la movimentazione di materiali litici ed in particolare delle ghiaie presenti all’interno dell’alveo demaniale, dovrà essere realizzata in conformità alle norme vigenti, con esclusione della commercializzazione dei materiali;

c) di dare atto che il parere di Provincia e Comune sulla compatibilità ambientale del progetto, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;

d) di dare atto che l’Autorizzazione paesaggistica, rilasciata ai sensi dell’art. 146 del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42 e del DPCM 12 dicembre 2005, dal Comune di Fanano in data 25 ottobre 2011, costituisce l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

e) di dare atto che la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia,non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva, ha ribadito con lettera acquisita al protocollo regionale con n. 292486 del 1 dicembre 2011 il parere espresso precedentemente e trasmesso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna con nota prot. n. 13811 del 11 settembre 2009: il suddetto parere è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;

f) di dare atto che il parere espresso dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna e trasmesso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna con nota prot. n. 13811 del 11 settembre 2009 è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi; 

g) di dare atto che la concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, comprensiva di concessione per l’utilizzo di aree del demanio idrico e Nulla osta idraulico, rilasciata ai sensi del RR 20 novembre 2001, n. 41, della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e del RD 30 giugno 1904, n. 523, dal competente Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po con atto n. 16783 del 23 dicembre 2011, costituisce l’Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

h) di dare atto che i pareri favorevoli inerenti la suddetta concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, espressi ai sensi del R.R. 20 novembre 2001, n. 41 dalla Provincia di Modena e dal Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, sono contenuti all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;

i) di dare atto che gli stessi pareri dovuti da parte del Parco regionale Alto Appennino modenese e dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, il primo anticipato tramite e-mail, il secondo trasmesso con nota acquisita al protocollo regionale con n. 242519 del 16 ottobre 2008, sono contenuti all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;

j) di dare atto che l’autorizzazione all’esecuzione di lavori su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, rilasciata, ai sensi del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e della delibera di Giunta regionale 1117/00, dalla Comunità Montana del Frignano con atto prot. n. 5531 del 27 settembre 2011, costituisce l’Allegato 4, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

k) di dare atto che il permesso di costruire, tenuto conto dei pareri espressi nell’ambito della presente procedura, sarà rilasciato dal Comune di Fanano con atto successivo alla presente deliberazione; 

l) di dare atto che il parere favorevole sul permesso di costruire, espresso ai sensi di legge da AUSL di Modena - Distretto di Pavullo nel Frignano ed anticipato tramite e-mail, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;

m) di dare atto che ai sensi dell’ art. 14-ter, comma 9 della L 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il parere favorevole sul permesso di costruire, dovuto ai sensi di legge da parte di ARPA Sez. Prov.le di Modena, non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; 

n) di dare atto che l’approvazione del progetto di riutilizzo delle terre e rocce da scavo, da effettuarsi, ai sensi dell’ art. 186 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, da parte del Servizio Valutazione Impatto e promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna, autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA, è contenuta all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi; 

o) di dare atto che al fine dell’efficacia degli atti, la Società proponente è tenuta a perfezionare le istanze delle singole autorizzazioni/concessioni accorpate nella presente procedura, provvedendo al pagamento degli oneri, a qualsiasi titolo dovuti, previsti dai diversi dispositivi di legge; 

p) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia di Modena; al Comune di Fanano; alla Regione Emilia-Romagna Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua; al Parco Regionale Alto Appennino Modenese; Autorità di Bacino del Po; al Servizio Tecnico Bacino affluenti del Po; alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio; alla Comunità Montana del Frignano; all’ARPA Distretto territoriale di Pavullo; all’AUSL di Modena Distretto di Pavullo; alla ditta REMAC snc; 

q) di fissare, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, l’efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale in anni 6 (sei); 

r) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione; 

s) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

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