n.47 del 26.02.2025 periodico (Parte Seconda)

LR 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "riplastica attività recupero plastica", localizzato nel comune di Forlì (FC), proposto da Riplastica S.r.l.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)                                                                 determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “riplastica attività recupero plastica”, localizzato nel comune di Forlì (FC) proposto da Riplastica S.r.l., per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto della condizione ambientale di seguito indicata:
1. dovrà essere presentato ad Arpae SAC FC, unitamente alla presentazione di istanze volte all’acquisizione di autorizzazioni ambientali, uno studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto dedicato alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (es. fotovoltaico). Questo studio dovrà analizzare l’opportunità di coprire una quota consistente del fabbisogno energetico incrementale attraverso soluzioni sostenibili, contribuendo così a ridurre l’impatto ambientale complessivo dell’impianto. Per questo motivo dovrà includere i seguenti aspetti:

a) dimensionamento: calcolo della potenza necessaria e valutazione della dimensione dell’impianto in termini di capacità installata per soddisfare integralmente il fabbisogno energetico dell’impianto, conseguente all’incremento produttivo. Qualora non fosse possibile coprire l’intero fabbisogno, dovrà essere specificata la quota di fabbisogno energetico effettivamente coperta dall’impianto previsto;

b) fattibilità economica: stima dei costi complessivi di realizzazione dell’impianto e della sostenibilità finanziaria dell’intervento per l’azienda, con riferimento all’incidenza delle spese sul bilancio aziendale annuale;

c) tempistiche di realizzazione: indicazione dei tempi previsti per la realizzazione dell’impianto, tenuto conto della capacità finanziaria del proponente e della fattibilità tecnico-economica;

d) obiettivi di sostenibilità: lo studio dovrà escludere, ove possibile, dettagli tecnici specifici che potrebbero risultare obsoleti alla data di realizzazione dell’impianto, mantenendo tuttavia un quadro d’insieme chiaro sulle prestazioni ambientali richieste per il raggiungimento dell’autosufficienza energetica;

b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza della condizione ambientale di cui alla lettera a), punto 1, dovrà essere effettuata da ARPAE SAC di Forlì-Cesena;

c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere comunicata ad ARPAE SAC Forlì-Cesena e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni l’entrata in esercizio della nuova configurazione che porta all’aumento di produzione;

d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza della condizione ambientale contenuta nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA ad Arpae SAC di Forlì-Cesena per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e per conoscenza alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione. L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni;

e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

f) di stabilire l’efficacia temporale del presente provvedimento in 5 anni per la richiesta delle autorizzazioni necessarie per l’attuazione del progetto presentato; decorso tale periodo senza che sia stata presentata la richiesta di autorizzazione, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Riplastica S.r.l., al comune di Forlì, alla Provincia di Forlì-Cesena, all’AUSL della Romagna, all'ARPAE di Forlì-Cesena;
h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;

j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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